Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32230 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27476/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, presso AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bologna n. 407/2021 pubblicata in data 10/05/2021, n.r.g. 15/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le
OGGETTO:
cessione d’azienda bancaria – revoca dell’autorizzazione alla cedente – irrilevanza accordo sindacale derogatorio dell’art. 2112 c.c. -condizioni -mancanza – conseguenze
domande degli originari ricorrenti-lavoratori di declaratoria RAGIONE_SOCIALE irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto, stipulati ai sensi dell’art. 1406 c.c. il 23/6/2015, a fronte del passaggio dalla RAGIONE_SOCIALE Romagna Cooperativa (in prosieguo BRC) alla RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo BSC) ai sensi dell’art. 2112 c.c. a far data dal 18/7/2015.
La Corte territoriale – premesso che non poteva applicarsi il termine decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) o d), RAGIONE_SOCIALE legge n. 132 del 2010 a fattispecie, come quella in esame, ove il lavoratore vuole accertare la continuità formale del rapporto con l’impresa cessionaria – ha richiamato due propri precedenti (sentenze nn. 745 e 1073 del 2018), aderendo alla medesima ricostruzione dei fatti ivi rappresentata, in base alla quale il subentro di BSC doveva ritenersi aver realizzato un vero e proprio trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., non vi era stata alcuna valida deroga contrattuale alle garanzie previste dall’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 del 1990, l’accordo del 6/6/2015 non poteva ritenersi equivalente in quanto accordo bilaterale sulla crisi di azienda ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. settore del credito del 21/12/2012, e, conseguentemente, i rapporti di lavoro e le condizioni economico-normative dovevano restare immutate.
H a, infine, aggiunto che le previsioni dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 148/2011 non consentivano di apportare deroghe alla tutela dettata dall’art. 2112 c.c., non ricadendo, la materia del trasferimento di azienda, nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione normativa .
L a Corte territoriale ha concluso per l’irrilevanza dei verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori in quanto detti accordi muovevano da un presupposto erroneo, ossia la insussistenza di un trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., ed inoltre, prevedevano la rinunzia a diritti futuri.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (BSC) con sei motivi e i lavoratori hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 32, comma 4, lett. c) e d), RAGIONE_SOCIALE legge n 183 /2010, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, circoscritto l’applicazione del termine decadenz iale alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la successione di azienda e la cessione del proprio contratto, in mancanza di un chiaro riferimento di detta limitazione nella norma, idonea, dunque, a ricomprendere anche le ipotesi in cui il lavoratore intenda reclamare il diritto essere ricompreso nella platea dei dipendenti ceduti.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la ‘ violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, attribuito alla RAGIONE_SOCIALE la realizzazione di condotte fraudolenti, in assenza di elementi probatori, e per aver ritenuto realizzato, nel caso in esame, un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 2112 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, ravvisato nelle operazioni poste in essere dalle due Banche, un trasferimento d’azienda nonostante la cedente fosse priva, al momento del passaggio, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; applicando, invero, il principio (più volte affermato dalla Suprema Corte) secondo cui elemento costitutivo di un trasferimento d’azienda è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, la sentenza impugnata ha erroneamente ravvisato un trasferimento d’azienda nonostante BRC fosse in liquidazione coatta amministrativa ed era stata pacificamente privata dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (titolo, invece, in possesso di BSC), con conseguente impossibilità del ramo ceduto di perseguire lo scopo economico a cui era deputata.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428/1990, 22 del c.c.n.l. 21.12.2012 per i dipendenti delle BCC/CRA, 70 e ss. e 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sussistendo i
presupposti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., ricorrendo una situazione di crisi RAGIONE_SOCIALE società cedente (essendo pacifico che RAGIONE_SOCIALE al momento dell’avvio delle procedure di informazione e consultazione versava in stato di amministrazione straordinaria sin dal 13/11/2013 e che al momento RAGIONE_SOCIALE cessione versava in stato di liquidazione coatta amministrativa), essendo la procedura avviata con le organizzazioni sindacali chiaramente volta a rinvenire misure di intervento finalizzate a tentare il mantenimento dei livelli occupazionali e, infine, essendo stata attuata la procedura di informazione e consultazione contrattuale prevista dall’art. 22, parte terza nonché parte seconda (dichiarazione a verbale) del c.c.n.l. per il personale delle BCC/CRA (procedure che contiene nel proprio ambito addirittura delle previsioni maggiormente cautelative del trattamento dei lavoratori coinvolti rispetto alle previsioni dell’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428/1990).
Con il quinto motivo di ricorso si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 8, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 148 del 2011, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 8 cit. la materia dei trasferimenti di azienda, nonostante l’accordo del 6/6/2015 avesse proprio la finalità di gestire una crisi aziendale e occupazionale (che rappresenta uno dei presupposti fissati dall’art. 8 cit.).
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1406 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta intervenuta una cessione di ramo di azienda, ex art. 2112 c.c. (piuttosto che una cessione di attività e passività) nonché incompatibile la cessione ex art. 1406 c.c. con l’art. 2112 c.c., posto che i lavoratori si erano comunque garantiti -con la sottoscrizione di individuali accordi di conciliazione – il passaggio alle dipendenze di BSC.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
7.1. Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte la quale ha affermato che, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, la domanda del lavoratore volta all’accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di
decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità; né, in tali casi, risulta applicabile la legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l’invocazione RAGIONE_SOCIALE illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass. n. 9469/2019, Cass. n. 13648/2019; Cass. n. 28750/2019; Cass. n. 4883/2020; Cass. n. 19589/2021; Cass. n. 41463/2021; Cass. n. 35497/2022).
7.2. In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, nn. 5994 e 10615 del 2003).
Tutti gli altri motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
8.1. Va premesso che motivi del medesimo tenore sono, in parte, già stati esaminati da questa Corte con le sentenze n. 28838 del 2022 e n. 25020 del 2023 (alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.): è stato condivisibilmente rilevato, da una parte, che le censure -ove sottolineano una intervenuta cessione di passività e di attività da una banca all’altra piuttosto che un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda – non si sostanziano in violazione o falsa applicazione delle disposizioni denunciate bensì tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, non consentita in sede di legittimità.
Questa Corte ha, invece, sottolineato che il giudice del merito, con un accertamento adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (accertamento di merito che è il medesimo di quello impugnato in questa sede, avendo, la sentenza impugnata, riportato tutta la ricostruzione dei fatti come svolta nella sentenza n. 745 del 2018, confermata da Cass. 28838 del 2022), ha ritenuto che era stato perfezionato un trasferimento di azienda (riguardante tutti i beni, mobili e immobili, che costituivano il patrimonio RAGIONE_SOCIALE società cedente, tutti rapporti giuridici con esclusione solo dei crediti deteriorati e tutti i rapporti di lavoro), e non una mera cessione di attività e passività da BRC a BSC, e che la procedura dettata dall’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 /1990 non era stata rispettata (essendosi svolti incontri, e poi accordi, in specie l’accordo del 6/6/2015, esclusivamente tra RAGIONE_SOCIALE e i sindacati, senza coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE BSC, ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. di settore).
8.2. Questa Corte ha, inoltre, già ritenuto infondata la prospettata derogabilità dell’art. 2112 c.c. rilevando che la irregolarità RAGIONE_SOCIALE procedura ha determinato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE cessione effettuata in termini derogatori rispetto a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. e le deroghe, previste dall’art. 47, quinto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 /1990 (funzionali allo scopo di conservare i livelli occupazionali ove venga traferita l’azienda di un’impresa insolvente) non potevano operare a fronte di un accordo collettivo che, a monte, non era stato validamente concluso (sulla necessità di un accordo collettivo validamente stipulato con le organizzazioni sindacali ai fini RAGIONE_SOCIALE operatività delle deroghe, cfr. Cass. n. 24691/2021 e Cass. 10414/2020, che -con riguardo alla operatività delle deroghe – hanno, rispettivamente, approfondito il profilo RAGIONE_SOCIALE eventuale necessità RAGIONE_SOCIALE cessazione dell’attività da parte del cedente dichiarato fallito e l’estensione delle suddette deroghe).
Il motivo per il resto è inammissibile, in quanto volto a sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione dell’accordo sindacale del 06/06/2015 (pur a prescindere dalla sua anteriorità rispetto al decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE cedente, intervenuto soltanto in data 15/07/2015). Trattasi di attività riservata al
giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove adeguatamente motivata, come nella specie. Restano ovviamente salvi eventuali vizi di violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.), che tuttavia nella specie non sono stati prospettati.
8.3. Va condivisa la valutazione, già effettuata da questa Corte (sentenza n. 25020 cit.), circa l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione di fatto effettuata dalla Corte di merito, con l’applicazione dell’art.8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 148/2011 nonché con la denunciata violazione degli artt. 1406 e 2112 c.c. In particolare, va precisato che la censura non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata perché la ricorrente insiste sulla errata interpretazione dell’accordo del 6.6.2015 ma nulla deduce sull’esegesi, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa europea, dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 148/2011 richiamata a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata e sulla esclusione dell’istituto del trasferimento di azienda dalle specifiche materie oggetto dei contratti, aziendali o territoriali, derogatori di legge e di contratti nazionali di lavoro (c.d. contratti di prossimità).
Con particolare riguardo all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e più in generale creditizia, va, poi, osservato che la stessa non attiene al profilo dell’autonomia aziendale, rilevante ex art. 2112 c.c., atteso che -come tutte le autorizzazioni amministrative -non può essere oggetto di cessione o di trasferimento. Il soggetto che acquista il compendio da un istituto di credito, infatti, non acquista (né può acquistare) anche la relativa autorizzazione, in quanto deve munirsene di una propria, ai sensi dell’art. 14 t.u.b. (d.lgs. n. 385 /1993).
9.1. La funzione del procedimento autorizzatorio -che, in materia bancaria, è ampiamente conformativa RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica soggettiva preesistente, di cui il soggetto interessato è titolare solo in termini di generica libertà di iniziativa economica privata -è infatti quella di permettere alla RAGIONE_SOCIALE Centrale Europea, di concerto con la RAGIONE_SOCIALE d’Italia, di verificare sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richiesti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predetta attività, nonché di imporre specifiche prescrizioni tecnicofinanziarie, a tutela di tutti coloro che verranno in contatto con l’impresa
bancaria (correntisti, risparmiatori, investitori, azionisti, obbligazionisti, creditori etc.).
9.2. Dunque, in ragione di questa articolazione e di questa complessa funzione del procedimento autorizzatorio, il relativo titolo abilitante (che ne costituisce il provvedimento amministrativo conclusivo) non è suscettibile di trasferimento. Ne consegue che -contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente esso non può essere considerato un ‘bene imma teriale’ necessario per la configurabilità di un’azienda bancaria, né un elemento costitutivo dell’entità autonoma economicamente organizzata. Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza dell’avvenuta revoca di quell’autorizzazione in capo alla cedente (RAGIONE_SOCIALE Romagna Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa), non idonea ad escludere la sussistenza di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.
Alla luce di tali considerazioni va rigettato pure il motivo relativo alla prospettata ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2113 e 1406 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuti nulli gli accordi individuali di conciliazione.
Infatti, una volta affermata la sussistenza di un trasferimento d’azienda, imperativamente disciplinato dall’art. 2112 c.c., e una volta esclusa la sussistenza di un accordo derogatorio ai sensi dell’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, la inevitabile conseguenza è la nullità degli accordi individuali, anche se stipulati in sede ‘protetta’, in quanto aventi ad oggetto diritti futuri e un contenuto contrario alla norma imperativa dell’art. 2112 c.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi proposti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/10/2023.