Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16820 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19738-2019 proposto da:
Oggetto
Personale
Consorzio
Agrario di
Agrigento passaggio alle
dipendenze di società per azioni
– legge regionale siciliana n.
21/2002 e legge regionale
siciliana n.
7/2012
R.G.N. 19738/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME CC
– ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME NOME COGNOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonchè contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1200/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 522/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Palermo gli ex-dipendenti del RAGIONE_SOCIALE di Agrigento in epigrafe, transitati alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in forza della legge regionale siciliana n. 21/2002, come interpretata autenticamente dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 7/2012 con decorrenza 1.6.2012, avevano chiesto dichiararsi il proprio diritto al trattamento retributivo e contrattuale di cui al CCNL applicato dal Consorzio goduto da ciascuno di essi alla data del 31.5.2012, anziché alla data del 31.12.2009 presa a riferimento dalla società.
2. Il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso. Su appello dei lavoratori, invece, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di NOME COGNOME all’attribuzione del livello 8° del CUCAL (contratto unico collettivo aziendale di lavoro) RESAIS con decorrenza 1.6.2012, il diritto di NOME COGNOME all’attribuzione del 6° livello CUCAL RESAIS con decorrenza 1.6.2012, il diritto di NOME COGNOME all’attribuzione del 5° livello CUCAL RESAIS con decorrenza 1.6.2012, il diritto di NOME COGNOME all’attribuzione del 6° livello CU CAL RESAIS con decorrenza
1.6.2012; dichiarava che i nominati lavoratori avevano diritto all’attribuzione con tale decorrenza del medesimo trattamento giuridico ed economico, incluso il livello, già goduto alle dipendenze del Consorzio Agrario di Agrigento; per l’effetto, condannava la società al pagamento delle differenze economiche tra quanto percepito dai dipendenti e quanto avrebbero dovuto percepire secondo il trattamento normativo ed economico loro spettante dall’1.6.2012 alla data di deposito dei ricorsi di primo grado, oltre accessori; rigettava la domanda della società di chiamata in garanzia degli Assessorati della Regione Siciliana alle Attività produttive e all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea.
La Corte di Palermo, in particolare, ricostruiva il quadro normativo applicato alla fattispecie; osservava che l’art. 13 della l. r. siciliana n. 7/2012 non prevedeva che i destinatari della norma transitassero a RESAIS alla data del 31.12.2009, né che il trattamento in godimento in tale momento fosse da cristallizzare o congelare; rilevava che, al contrario, il dato testuale normativo portava a ritenere che il trasferimento si sarebbe attuato in epoca successiva al 31.12.2009, sicché il meccanismo previsto da detta legge regionale non poteva essere analogo a quello della legge anteriore, che aveva cristallizzato il trattamento al personale trasferito in quel momento, dovendo invece farsi riferimento all’individuazione della professionalità posseduta all’atto della ‘presa in carico’ nel rispetto del principio di intangibilità del trattamento retributivo, previdenziale e professionale posseduto.
Avverso la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso i lavoratori; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., v iolazione degli artt. 1, 2 e 4 della legge regionale siciliana n. 21/2002, dell’art. 127, comma 9, della legge regionale n. 11/2010, dell’art. 13 della legge regionale n.7/2012: sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente individuato come data di riferimento ai fini dell’inquadramento contrattuale e della determinazione del trattamento giuridico ed economico la data dell’1.6.2012, senza fondamento normativo.
Il motivo non è fondato. Risulta infatti conforme al testo del dato normativo l’interpretazione di esso fornita dalla Corte d’Appello nella sentenza gravata.
L’art. 13 della l. r. siciliana n. 7/2012, in vigore dal 20.1.2012, ha, infatti, stabilito che: ‘ 1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si interpreta nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cesseranno dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività. ‘
Il congelamento della posizione giuridica ed economica degli odierni controricorrenti al 2009, sostenuto dalla società ricorrente, non risulta espresso nel testo normativo, in cui tale data individua unicamente l’ambito soggettivo di applicazione (lavorato ri a tale data in servizio). Anzi, l’uso del futuro (dipendenti che ‘ cesseranno dal medesimo servizio ‘) depone nel senso che l’operazione di trasferimento sarebbe stata effettuata in data successiva alla fine del 2009, come sottolineato dalla Corte territoriale. Ne consegue, in via letterale e logico-sistematica, che, in assenza di espresso congelamento
della posizione giudica ed economica dei lavoratori interessati, si realizzi un rinvio mobile e che non possano che applicarsi i principi generali in materia, ossia il raffronto del trattamento goduto al momento del trasferimento del rapporto di lavoro (presa in carico) e il suo mantenimento in forza del principio di irriducibilità della retribuzione, complessivamente valutata
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria: sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare il fatto dell’esistenza e dell’applicazione alla fattispecie del Protocollo d’Intesa del 5.3.2012, ossia del Protocollo avente ad oggetto l’esecuzione delle sopravvenute leggi regionali n. 11/2010 e n. 7/2012 e che ratione temporis costituiva l’unica valida fonte da applicare alla fattispecie della presa in carico dei dipendenti del Consorzio Agrario.
Il motivo non è fondato.
Avendo la Corte di Palermo proceduto all’interpretazione della legge regionale nei termini sopra evidenziati, il riferimento al Protocollo attuativo risulta privo di decisività, perché è stata applicata la fonte superiore rappresentata dalla legge regionale come interpretata.
Invero, come osservato da parte controricorrente richiamando perspicuo precedente di legittimità, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un esame logico e
coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass. n. 4346/2013).
9. Si configura la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall ‘i ncompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di un’eccezione è ce nsurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131/2023, n. 9281/2025).
10. Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 4, c.p.c.) per nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e, in subordine, (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’inquadramento riconosciuto ai lavoratori.
11. Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve nella contestazione di un dato probatorio (le tabelle di equiparazione, richiamate nella domanda degli originari attori e di applicazione conseguente all’operazione di trasferimento), la cui valutazione resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
Con il quarto motivo viene dedotta violazione dell’art.4 della legge regionale siciliana n.21/2022 e dell’art. 106 c.p.c. (ai sensi dell’art.360, n.3, c.p.c.), affermando la sussistenza del diritto della società alla concreta erogazione da parte dell’amministrazione regionale delle somme di denaro dovute e necessarie per la copertura finanziaria delle spese relative alla posizione dei controricorrenti nonché ad essere garantita e manlevata dalla stessa.
Il motivo non è fondato.
Come esattamente osservato nella sentenza impugnata, la garanzia impropria invocata dalla società odierna ricorrente non è prevista dalla legge regionale. Il presupposto della complessiva operazione invocato vale, nel caso, nei rapporti tra società e Regione siciliana, non nel rapporto di lavoro, che vede la società soltanto in veste di datore di lavoro tenuto ad assicurare il trattamento giuridico ed economico al personale proveniente dal consorzio di Agrigento secondo la legge regionale applicabile.
Rimane assorbito il quinto motivo, concernente violazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in caso di accoglimento del ricorso.
La regolazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza; al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del
contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 marzo 2025.