Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 694 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25201-2021 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; da : in difeso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende; 2022 4112 pro INDIRIZZO
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE SALUTE REGIONE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE SALUTE
– intimati –
avverso la sentenza n. 512/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2021 R.G.N. 946/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. NOME NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 16 luglio 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria di illegittimi del licenziamento intimato al COGNOME a seguito di procedura di mobilità ex lege 223/1991 dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovendosi configurare quale trasferimento d’azienda il subentro RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE nella gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con diritto RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del rapporto quale autist soccorritore RAGIONE_SOCIALE dipendenze di quest’ultima;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver ques ritenuto l’inconfigurabilità nella specie di una vicenda traslat riconducibile all’art. 2112 c.c. da cui fa derivare la legittimità licenziamento per riduzione del personale intimato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe la conseguente infondatezza di tutte le domande proposte dal COGNOME;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in una con vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa RAGIONE_SOCIALE Corte di aver fondato il proprio giudizio in ordine al disconosciuta riconducibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie all’istituto trasferimento d’azienda su un erroneo apprezzamento o la mancata considerazione degli elementi in fatto acquisiti agli atti
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente ribadisce RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte RAGIONE_SOCIALE territoriale RAGIONE_SOCIALE l’erroneità dell’apprezzamento condotto in ordine RAGIONE_SOCIALE configurabilità nella specie di una vicenda traslativa, anche non coincidente con la cessione di azienda, legittimante comunque l’operatività RAGIONE_SOCIALE norma qui invocata;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati RAGIONE_SOCIALE luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 21615/2019, che, in causa avente il medesimo oggetto azionata nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALEà subentrante nell’appalto del RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto di dover escludere la ricorrenza nella specie di una vicenda traslativa implicante l’operatività del disposto dell’art. 2112 c.c., orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata in relazione all’esito dell’accertamento istruttorio risultato coincidente con il pregresso giudizio;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 dicembre 2022