Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14779-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE CERAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 46/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 123/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 53 del 2015, dichiarò ‘la nullità della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato’ tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, per la violazione dell’art. 2112 c.c., ed accertò che RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE) era subentrata nella titolarità del rapporto di lavoro già in essere con la RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 13648 del 2019, ha condiviso ‘la conclusione raggiunta dal Tribunale circa la qualificazione del passaggio nella titolarità dell’azie nda in termini di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. con la conseguenza immediata che i rapporti di lavoro e in particolare quello della RAGIONE_SOCIALE, già in essere con RAGIONE_SOCIALE, devono intendersi proseguiti senza soluzione di continuità con RAGIONE_SOCIALE a nulla rilevando sul punto che vi sia stato un atto di risoluzione consensuale che, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 2112 c.c., va dichiarato nullo’; la Corte ha concluso: ‘il rapporto di lavoro di NOME COGNOME, quindi, è proseguito con il soggetto cessionario a tempo indeterminato e da allora alla stessa deve essere riconosciuta come dovuta la retribuzione seppure con il temperamento, a favore del datore di lavoro, della detrazione dell’ aliunde perceptum ‘;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo ; ha resistito con controricorso l’intimata; non ha svolto attività difensiva l’RAGIONE_SOCIALE;
la difesa della COGNOME ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il motivo di impugnazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010 e 28 d. lgs. n. 81 del 2010 ( recte : 2015); si sostiene che la Corte territoriale avrebbe ‘accolto la domanda di annullamento del termine’ apposto al contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dal 1.7.2013 al 31.12.2013, poi prorogato al 30.6.2014, sicché avrebbe errato a condannare la società a corrispondere alla lavoratrice ‘tutte le retribuzioni dovute dalla data di scadenza del contratto a termine fino alla disposta della lavoratrice’, atteso che, come in tutte le ipotesi di conversione di rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, avrebbe dovuto riconoscere l’indennità di cui all’art. 32, comma 5. l. n. 183 del 2010;
2. il motivo è inammissibile;
esso si fonda su presupposti errati e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non converte un contratto a termine bensì -come riportato nello storico della lite -afferma che la RAGIONE_SOCIALE è subentrata, senza soluzione di continuità, nel rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE in virtù di una successione ex art. 2112 c.c., sicché alcun contratto a termine poteva essere legittimamente stipulato con la medesima in corso di un rapporto già esistente, né
alcuna conversione del rapporto a tempo determinato doveva essere disposta in costanza di un rapporto a tempo indeterminato già in essere;
inoltre, il vizio evocato di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, mentre, nella specie, la dedotta violazione degli artt. 32 l. n. 183 del 2010 e 28 d. lgs. n. 81 del 2015 transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito al quale compete;
3. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo , con attribuzione agli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si sono dichiarati antistatari; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo