Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27939 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/06/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 25823-2021 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/03/2021 R.G.N. 416/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda degli attuali ricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, diretta a mantenere il trattamento economico di anzianità (c.d.RIA) maturato nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE con conseguente condanna della società cessionaria RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle predette somme.
Il tribunale aveva escluso la prosecuzione del rapporto di lavoro dall’una all’altra società, ritenendo che con RAGIONE_SOCIALE si fosse costituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo al licenziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE e che pertanto non era azionabile, nei suoi confronti, la pretesa avanzata.
La corte territoriale, confermando la decisione, riteneva altresì che la domanda diretta all’accertamento della illegittimità del recesso era domanda nuova , mai azionata in primo grado. Allo stesso modo riteneva si fosse realizzata la cessazione del primo rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE attraverso il recesso intimato e non impugnato, e che la allegata ‘simulazione’ del licenziamento fosse anch’essa circostanza nuova anche irrilevante ai fini del decidere, in quanto attinente ad eventuali vizi da far valere in altra sede ( impugnativa licenziamento-non avvenuta). La Corte infine accertava che comunque, pur avendo
la RAGIONE_SOCIALE assorbito quasi tutto il personale della RAGIONE_SOCIALE, non ci fosse conti nuità tra i rapporti in quanto l’intervenuto licenziamento non era stato impugnato.
Avverso detta decisione proponevano ricorso i suddetti lavoratori, cui resisteva con controricorso. RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 co 4 lett c l,n. 183 /2010, artt. 12 e 14 disp. att. legge generale nonché direttiva n. 2001/23 CE ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).
I ricorrenti rilevano che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’art.32 co.4 lett.c) della legge n. 183/2010, in punto di decadenza dall’impugnativa del licenziamento(collettivo).
Il motivo è inconferente rispetto alla statuizione del giudice di appello che nella impugnata sentenza nulla esprime sul punto. La corte territoriale ha infatti confermato la statuizione del tribunale accertativa della discontinuità dei due rapporti di lavoro e, soprattutto, della mancata impugnazione del licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuova assunzione. Nessun riferimento è stato fatto alla ipotesi della decadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto. Il motivo deve essere disatteso.
2)La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione de ll’art.2112 c.c. e art. 20 co.6 l.n.11/2010, nonché Direttive 77/187/CEE e 2001/23 CE.
Parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbai dato atto del passaggio di tutto il personale in SAS , che si fosse realizzato un trasferimento d’azienda, trascurando di occuparsi dei singoli contratti di lavoro.
Il motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni del giudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di un trasferimento d’azienda. La sentenza, confermando quanto accertato dal primo giudice, ha dato atto della novità del rapporto e dei contratti instaurati con RAGIONE_SOCIALE, escludendone, pertanto, la
continuità e rapportabilità al primo rapporto, esauritosi con il licenziamento.
3)Il motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo quale la continuità del rapporto di lavoro. La ricorrente ritiene errata la valutazione della corte sul punto, poiché non considerato che il primo rapporto è cessato il 31.10.2012 ed il secondo è iniziato il 1.11.2012, in assoluta continuità temporale.
Si osserva che il giudice di appello ha dato atto di tale circostanza temporale, ma ha escluso la continuità giuridica dei rapporti, attesa la cesura rappresentata dal licenziamento non impugnato. Nessuna omissione è dunque evincibile, ma una valutazione basata su ragioni considerate.
5) L’ulteriore censura denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle date di licenziamento ed assunzione. Come chiarito nel motivo precedente la corte territoriale ha espressamente valutato le cadenze temporali in questione , escludendone il rilievo ai fini della continuità.
Peraltro la sentenza richiama la pronuncia del Giudice di legittimità (Cass.n 24803/2015) sulla vicenda circolatoria in questione, attribuendo all’art.20 della legge regionale n. 11 /2010 solo natura programmatica circa il trasferimento delle società’dismesse’, no n vincolante ai fini del passaggio diretto. Anche tale argomentazione, oltre alla valutazioni già svolte in punto di recesso non impugnato, hanno sostenuto il ragionamento nel giudice di appello nella valutazione svolta. Il motivo deve essere disatteso, co me pure l’ultimo motivo diretto a lamentare la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 e 2697 c.c., poiché ritenuta non considerata la complessità dell’operazione di passaggio tra società. Si tratta di censura riguardante la valutazione di merito svolta dalla corte di appello, basata , come già detto , su ragioni chiare che devono far escludere la possibilità di ulteriori ri-valutazioni.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi’ deciso in Roma il 14 giugno 2023.
La presidente