Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27941 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3588-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/06/2023
CC
avverso la sentenza n. 575/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 1099/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, diretta a mantenere il trattamento economico di anzianità (c.d.RIA) maturato nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE con conseguente condanna della società cessionaria RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle predette somme.
Il tribunale aveva escluso la prosecuzione del rapporto di lavoro dall’una all’altra società, ritenendo che con RAGIONE_SOCIALE si fosse costituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo al licenziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE e che pertanto non era azionabile, nei suoi confronti, la pretesa avanzata.
La corte territoriale, confermando la decisione, riteneva altresì che la domanda diretta all’accertamento della illegittimità del recesso era domanda nuova , mai azionata in primo grado. Allo stesso modo riteneva si fosse realizzata la cessazione del primo rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE attraverso il recesso intimato e non impugnato, e che la allegata ‘simulazione’ del licenziamento fosse anch’essa circostanza nuova anche irrilevante ai fini del decidere, in quanto attinente ad eventuali vizi da far valere in altra sede ( impugnativa licenziamento-non avvenuta). La Corte infine accertava che comunque, pur avendo la RAGIONE_SOCIALE assorbito quasi tutto il personale della RAGIONE_SOCIALE, non ci fosse continuità tra i rapporti in quanto l’intervenuto licenziamento non era stato impugnato.
Avverso detta decisione NOME NOME proponeva ricorso affidato a sei motivi cui resisteva con controricorso. RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo la lavoratrice deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 co 4 lett c l,n. 183 /2010, artt. 12 e 14 disp. att. legge generale nonché direttiva n. 2001/23 CE ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).
La ricorrente rileva che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’art.32 co.4 lett.c) della legge n. 183/2010, in punto di decadenza dall’impugnativa del licenziamento(collettivo).
Il motivo è inconferente rispetto alla statuizione del giudice di appello che nella impugnata sentenza nulla esprime sul punto. La corte territoriale ha infatti confermato la statuizione del tribunale accertativa della discontinuità dei due rapporti di lavoro e, soprattutto, della mancata impugnazione del licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuova assunzione. Nessun riferimento è stato fatto alla ipotesi della decadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto. Il motivo deve essere disatteso.
2)Con l a seconda censura è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto del contraddittorio fra le parti: la ricorrente assume di aver impugnato il licenziamento, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, e di aver allegato la documentazione ciò attestante; la impugnativa sarebbe stata implicitamente rigettata ( dal tribunale) nel presupposto che il rapporto fosse continuato con RAGIONE_SOCIALE e che non vi fosse interesse dei lavoratori ad agire contro quest’ultima società.
Il motivo non soddisfa il principio di specificazione perché solo richiama la dedotta circostanza, non indicando dove e come il fatto sia stato rappresentato e abbia formato oggetto di contraddittorio tra le parti, soprattutto a fronte di una decisione di primo grado di rigetto ( richiamata ma non inserita nel motivo). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che ‘In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi
del’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)
Ha anche specificato che ‘L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia’ ( Cass. n.23238/2017)
La decisività del ‘fatto’ omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
Tali condizioni non sussistono nella censura esaminata.
3)La terza censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c . e art. 20 co.6 l.n.11/2010, nonché Direttive 77/187/CEE e 2001/23 CE.
Parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbai dato atto del passaggio di tutto il personale in SAS, che si fosse realizzato un trasferimento d’azienda, trascura ndo di occuparsi dei singoli contratti di lavoro.
Il motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni del giudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di un trasferimento d’azienda. Come già rilevato, la sentenza, confermando quanto accertato dal primo giudice, ha dato atto della novità del rapporto e dei contratti instaurati con RAGIONE_SOCIALE, escludendone, pertanto, la continuità e rapportabilità al primo rapporto, esauritosi con il licenziamento.
4)Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto d ecisivo quale la continuità del rapporto di lavoro. La ricorrente ritiene
errata la valutazione della corte sul punto, poiché non considerato che il primo rapporto è cessato il 31.10.2012 ed il secondo è iniziato il 1.11.2012, in assoluta continuità temporale.
Si osserva che il giudice di appello ha dato atto di tale circostanza temporale, ma ha escluso la continuità giuridica dei rapporti, attesa la cesura rappresentata dal licenziamento non impugnato. Nessuna omissione è dunque evincibile, ma una valutazione basata su ragioni considerate.
5) L’ulteriore censura denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle date di licenziamento ed assunzione. Come chiarito nel motivo precedente la corte territoriale ha espressamente valutato le cadenze temporali in questione , escludendone il rilievo ai fini della continuità.
Peraltro la sentenza richiama la pronuncia del Giudice di legittimità (Cass.n 24803/2015) sulla vicenda circolatoria in questione, attribuendo all’art.20 della legge reg ionale n. 11 /2010 solo natura programmatica circa il trasferimento delle società ‘ dismesse ‘, non vincolante ai fini del passaggio diretto. Anche tale argomentazione, oltre alla valutazioni già svolte in punto di recesso non impugnato, hanno sostenuto il ragionamento nel giudice di appello nella valutazione svolta. Il motivo deve essere disatteso, come pure l’ultimo motivo diretto a lamentare la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 e 2697 c.c., poiché ritenuta non considerata la complessità dell’op erazione di passaggio tra società. Si tratta di censura riguardante la valutazione di merito svolta dalla corte di appello, basata , come già detto , su ragioni chiare che devono far escludere la possibilità di ulteriori ri-valutazioni.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 14 giugno 2023.
La presidente