Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34191 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14674/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1598/2021 depositata il 06/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, deducendo il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di legge di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 64 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal RAGIONE_SOCIALE, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria ‘D’ (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile agganciata al valore contabile degli immobili al criterio RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, a tal fine chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, e non i soli immobili passati ad autodeterminazione nello specifico anno di riferimento; per l’effetto, il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal 2001 al 2009, ammontava a Euro 16.620.496,81, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. n. 197 del 2002, e di condannarli a pagare le somme dovute e a restituire quelle indebitamente recuperate. In subordine, ha chiesto di condannare i convenuti alle non minori somme da quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEe pretese di recupero, con interessi e rivalutazione.
I Ministeri convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto integralmente la domanda del RAGIONE_SOCIALE. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, a cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponendo a sua volta appello incidentale.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 6.12.2021, ha rigettato il gravame affermando che il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art.64 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 388/2000 ed il D.M. n. 197/2002, al quale non poteva attribuirsi portata modificativa RAGIONE_SOCIALEa legge, individua quale presupposto per il trasferimento compensativo ‘i minori introiti’, facendo riferimento alla differenza fra quanto effettivamente incassato dal comune e quanto avrebbe dovuto incassare se gli immobili di categoria ‘D’ fossero stati tassati in base al loro valore contabile, da considerarsi complessivamente. Tale lettura, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte, trovava conferma nella circolare F.L. n.6/2008 con la quale lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva attribuito alle disposizioni anzidette il significato emergente dal loro tenore testuale. Per altro verso la prassi amministrativa formatasi successivamente, secondo la Corte di appello, aveva integrato un vero e proprio revirement non giustificato dal quadro normativo applicabile.
Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, al quale ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023.
Con unico motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE deducono la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388 del 2000, art. 64 e del D.M. n. 197 del 2022, artt. 2 e 3.
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato a interpretare il quadro normativo di riferimento – L. n. 388 del 2000, art. 64 e dal D.M. n. 197 del 2002 -.Secondo i ricorrenti per verificare il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di legge relative all’attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal RAGIONE_SOCIALE per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, si sarebbe dovuto considerare il momento in cui la perdita è compensata con il contributo consolidato, non potendo più da quel momento essere valutata come minore introito. Ragion per cui solamente nuove eventuali perdite verificatesi nell’anno di riferimento e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, avrebbero dovuto essere valutate ai fini del superamento dei due parametri previsti dall’art. 64, determinando solo in caso di superamento degli stessi tali minori introiti un corrispondente aumento del trasferimento erariale già consolidato.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
La questione oggetto del ricorso è stata già affrontata e risolta da questa Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte con alcune sentenze, rese all’esito di pubblica udienza, all’esito RAGIONE_SOCIALEe quali si è ritenuto che i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 e dal D.M. 1 luglio 1992, n. 197 e diretti a compensare, a decorrere dall’anno (Omissis), i “minori introiti” relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti
secondo quanto previsto dal D.M. RAGIONE_SOCIALE 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il minor gettito rilevante ai fini del superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi; tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell’anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedentiCass.n.18701/2023, Cass.n.18718/2023,18705/2023, 19168/2023, Cass.n.19895/2023-.
Il Collegio ritiene di dovere integralmente richiamare e condividere tale indirizzo giurisprudenziale, non giustificando i rilievi esposti dal RAGIONE_SOCIALE in memoria e già sostanzialmente presi in considerazioni nei precedenti esposti un mutamento di indirizzo rispetto a quanto già deciso.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata che a tale principio non si è conformata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che nel fare applicazione del principio sopra ricordato provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, disponendo che nel fare applicazione del principio sopra ricordato provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità
Così deciso il 9 novembre 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa