Transito Ruoli Civili: La Cassazione chiarisce l’Inammissibilità per Rinuncia
Il passaggio del personale delle Forze Armate ai ruoli civili della Pubblica Amministrazione è un processo delicato, regolato da normative precise. Il tema del transito ruoli civili emerge quando un militare, per motivi di salute, non è più idoneo al servizio incondizionato ma può ancora svolgere un lavoro in ambito civile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di questo tipo, non tanto nel merito dell’inquadramento, quanto per un aspetto procedurale decisivo: la rinuncia al ricorso.
I Fatti del Caso
Un ex ufficiale della Marina Militare, con il grado di sottotenente di vascello e specializzazione come biologo, era stato dichiarato non più idoneo al servizio militare. Di conseguenza, aveva richiesto e ottenuto il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. L’Amministrazione lo aveva inquadrato nella terza area funzionale, posizione C2, VIII livello stipendiale.
Ritenendo questo inquadramento riduttivo rispetto alle sue precedenti funzioni e al suo grado, l’ex ufficiale ha avviato un’azione legale per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore, dirigenziale o, in subordine, di funzionario specialista scientifico. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno respinto la sua domanda, ritenendo che il Ministero avesse correttamente applicato la normativa vigente e le relative tabelle di equiparazione tra gradi militari e posizioni civili.
La Questione Giuridica sul Transito Ruoli Civili
Il cuore della controversia nel merito riguardava l’applicazione del D.M. 18.4.2002. Questo decreto stabilisce le modalità con cui il personale delle Forze Armate non più idoneo al servizio transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. La norma prevede l’utilizzo di una specifica tabella di corrispondenza (Tabella A) per garantire un’equa ricollocazione basata sul grado posseduto al momento del transito.
Secondo i giudici di merito, l’operato del Ministero era stato corretto, in quanto l’inquadramento del dipendente era avvenuto proprio in base a questa tabella, che associava il suo grado di tenente di vascello alla posizione civile assegnatagli. La pretesa del lavoratore di un inquadramento basato sulle mansioni specifiche svolte (biologo specializzato) invece che sul grado non ha trovato accoglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Rinuncia
L’ex ufficiale ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima che venisse fissata l’udienza di discussione, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto processuale ha cambiato radicalmente l’esito del giudizio.
La Suprema Corte, presa nota della rinuncia, non è entrata nel merito della questione dell’inquadramento. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è prettamente di natura procedurale. Quando una parte rinuncia volontariamente a proseguire un’azione legale, viene a mancare il presupposto fondamentale per la pronuncia di un giudice: l’interesse della parte a ottenere una decisione. L’atto di rinuncia manifesta in modo inequivocabile la volontà di non voler più perseguire la propria pretesa in quella sede.
Di conseguenza, il Collegio non può fare altro che prendere atto di questa volontà e dichiarare la fine del processo per carenza di interesse. In questo quadro, la Corte ha inoltre deciso di compensare le spese di lite tra le parti, stabilendo che ciascuna dovesse farsi carico dei propri costi legali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur non offrendo nuovi spunti sul merito del transito ruoli civili, rappresenta un’importante lezione di diritto processuale. Dimostra come un atto di parte, quale la rinuncia, possa determinare l’esito di un giudizio di legittimità, precludendo un esame approfondito delle questioni sollevate. La decisione sottolinea che l’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo; se questo viene meno, il giudizio si arresta, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni iniziali.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito della questione, perché la parte che ha avviato l’azione ha manifestato di non avere più interesse a una sentenza.
Come viene determinato l’inquadramento del personale militare durante il transito nei ruoli civili?
Secondo quanto emerge dalla decisione, l’inquadramento avviene sulla base di normative specifiche, come il D.M. 18.4.2002, che prevedono apposite tabelle di equiparazione per stabilire la corrispondenza tra il grado militare posseduto e l’area funzionale e il livello stipendiale del personale civile.
Perché la Corte ha deciso di compensare le spese di lite?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali. Questa decisione è comune nei casi in cui il processo si conclude per motivi procedurali come la rinuncia, specialmente quando, come nel caso di specie, l’atto di rinuncia non è stato notificato alla controparte, che quindi non ha potuto opporsi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3251 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19372-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 422/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2020 R.G.N. 214/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19372/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
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che, con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di La Spezia e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero della Difesa avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente app artenente al ruolo civile del Ministero con inquadramento nella terza area funzionale, fascia retributiva 3, con profilo di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica in servizio presso il Comando marittimo Nord di La Spezia, alla qualifica dirigenziale o, in subordine, all’inquadramento nel profilo professionale di funzionario specialista scientifico , avendo prestato servizio come sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo Sanitario della Marina Militare come ‘biologo addetto al laboratorio di analisi, profilo ‘specializzato’ prettamente sanitario;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa stante l’applicabilità alla fattispecie del D.M. 18.4.2002 che all’art. 1 dispone che ‘ Il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, semp reché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego ‘ e la correttezza del riferimento che, sulla base della predetta tabella di equiparazione, il Ministero della Difesa ha operato, ai fini della ricollocazione dell’istante con il grado di tenente di vascello, alla posizione C2, VIII livello stipendiale, alla stregua del sistema di inquadramento vigente alla data del decreto di transito;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Nero, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il Ministero della Difesa;
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che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione della causa il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, non notificato al controricorrente, del quale il Collegio, all’odierna udienza dà atto, provvedendo come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 5 dicembre 2024. La Presidente (NOME COGNOME