Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26482/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 255/2018, pubblicata il 15 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma NOME AVV_NOTAIO ha chiesto fosse dichiarato che aveva avuto la reggenza dell’ufficio di coordinamento in materia di RAGIONE_SOCIALE e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale e il relativo inquadramento dall’8 settembre 2004, nonché la dichiarazione del suo diritto al conseguente trattamento economico dall’8 settembre 2004 al 29 febbraio 2008 e al pagamento delle differenze retributive dall’8 settembre 2001 all’8 s ettembre 2004, oltre integrazione TFR e trattamento pensionistico.
Essa ha domandato, quindi, la condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i correlati pagamenti.
In via subordinata, la ricorrente ha insistito affinché fosse accertato che aveva retto, presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio di coordinamento in materia di RAGIONE_SOCIALE e controllo dall’8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, con condanna delle amministrazioni convenute ai relativi pagamenti.
In via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda di risarcimento del danno a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7409/2015, ha accolto la domanda della ricorrente, accertando il suo diritto all’inquadramento quale dirigente di prima fascia dall’8 settembre 2004 e al
-controricorrente-
conseguente trattamento economico e normativo, con condanna delle amministrazioni convenute ad eseguire i pagamenti meglio indicati in tale sentenza.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
NOME COGNOME si è costituita.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 255/2018, ha accolto in parte l’appello e ha ridotto l’importo posto a carico della RAGIONE_SOCIALE, condannando la P.A. a pagare, con riferimento all’allegato transito nella prima fascia dirigenziale, le ulteriori differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, limitatamente al periodo dal 9 settembre 2004 al 5 agosto 2005.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va respinta l’eccezione della ricorrente, che nega l’avvenuta notificazione del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, questo risulta spedito a mezzo del servizio postale il 23 ottobre 2018, il che induce ad escludere che la notifica sia mancata del tutto.
Pertanto, ove anche si volesse ipotizzare la nullità di detta notifica, deve trovare applicazione il consolidato principio per il quale la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente, come avvenuto nella specie, la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha
raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato (Cass., Sez. 1, n. 3455 del 15 febbraio 2007).
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 3, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009, del l’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 disp. prel. c.c.
La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che essa ricorrente avrebbe svolto le mansioni superiori per quasi quattro anni dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005 e che, quindi, la sua posizione avrebbe dovuto essere regolata dal testo dell’art. 23, d.lgs. n. 165 del 2001 vigente tra il 22 agosto 2005 ed il 14 novembre 2009, che prevedeva un periodo minimo di tre anni per il transito nella prima fascia dirigenziale, e non da quello operativo dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva un termine minimo di cinque anni per lo stesso transito.
In particolare, osserva la ricorrente che l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 disponeva che, per i dirigenti ai quali fosse stato conferito l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 150 del 2009, il termine di cui all’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe rimasto di tre anni.
La doglianza è fondata, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
La ricorrente ha prestato servizio dal 16 ottobre 2000 quale dirigente di seconda fascia dei ruoli della RAGIONE_SOCIALE.
A partire dall’8 settembre 2001 ha diretto l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE e controllo strategico della RAGIONE_SOCIALE.
Essa sostiene, quindi, di avere maturato il diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale a decorrere dall’8 settembre 2004, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, che tale diritto prevedeva, nel testo vigente dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, per chi avesse ricoperto ininterrottamente per tre anni un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale (come quello sopra indicato e del quale era stata titolare NOME COGNOME), senza incorrere nelle misure previste dall’art . 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, ha condiviso la tesi di quest’ultima, secondo la quale, essendo cessata la direzione dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE e controllo strategico della RAGIONE_SOCIALE da parte della ricorrente il 5 agosto 2005, la fattispecie avrebbe dovuto essere regolata sempre dall’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma nella versione vigente dal 24 maggio 2001 al 22 agosto 2005, il quale prescriveva che il transito in questione riguardasse solo coloro che avessero ricoperto ininterrottamente un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale per un termine minimo di cinque anni. Pertanto, detto transito non avrebbe potuto interessare la ricorrente, che siffatto incarico aveva esercitato per circa quattro anni, dall’8 settembre 2001 al 5 agosto 2005 , per poi sottoscrivere un nuovo contratto individuale avente ad oggetto l’assegnazione della direzione del servizio II, attività di supporto alla pr ogrammazione generale e al controllo strategico nell’ambito del Dipartimento per il programma di governo istituito con decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 3 dicembre 2004.
L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, stabilisce che:
‹‹
L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, non introduce, quindi, ulteriori presupposti per la propria efficacia e, soprattutto, non dispone che i tre citati requisiti riguardino solo le mansioni dirigenziali svolte dopo la sua entrata in vigore.
Pertanto, in base ad un ‘ interpretazione letterale della norma, la tesi della ricorrente merita condivisione.
A identiche conclusioni conduce pure la ratio della disposizione in esame, la quale mira a riconoscere formalmente , nell’ambito della P.A., in maniera automatica, l’esercizio d ei compiti dirigenziali di prima fascia da parte dei dirigenti di seconda, valorizzando, così, la maggiore professionalità da questi ultimi acquisita nel tempo.
Tale essendo lo scopo del menzionato art. 23, si impone una lettura della norma che ne consenta l’ operatività in tutte le situazioni nelle quali l’esigenza de qua si presenta.
Nell’eventualità contraria, si avrebbe una disparità non giustificata da ragioni oggettive e in assenza di una previsione espressa in questo senso, in quanto dirigenti di seconda fascia, in presenza di identiche situazioni di fatto, riceverebbero un trattamento opposto per il semplice fatto che il loro periodo di tre anni si sia concluso o meno prima del 23 agosto 2005.
La stessa giurisprudenza della S.C., ragionevolmente ponendosi in quest’ottica, ha chiarito che l’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha natura cogente e prescrive che il transito alla prima fascia sia dovuto ope legis semplicemente per effetto del compimento, senza rilievi di
responsabilità, del triennio di svolgimento di analogo incarico di prima fascia, da parte del dirigente di seconda (Cass., Sez. L, n. 150 dell’8 gennaio 2021).
Siffatto transito decorrerà, ove, come nella specie, il menzionato triennio sia stato completato prima del 23 agosto 2005, da quest’ultima data , poiché alla norma innovativa non può essere riconosciuta efficacia retroattiva.
Il secondo ed il terzo motivo, con i quali è contestata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non devono essere esaminati, essendo stati proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo.
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‹‹L’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, si applica anche a de
dell’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo operativo dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009,
Non sussistono, stante, l’accoglimento del ricorso, i presupposti, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in