Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2937 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2937 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9111/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 875/2023 depositata il 2 febbraio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e la loro figlia NOME COGNOME, esponendo che:
-al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, qualificati di pubblica utilità, di costruzione di una galleria e relativo adiacente cavalcavia, aveva chiesto a coloro che abitavano in un vicino fabbricato, tra cui i convenuti, di lasciare temporaneamente gli appartamenti per ragioni di sicurezza;
-nelle more della realizzazione dell’opera, i convenuti, insieme agli altri abitanti nello stabile, avevano agito giudizialmente in via d’urgenza per ottenere la sospensione dei lavori;
-con scrittura privata del 22.5.2013 l ‘ attrice e i diversi abitanti nello stabile avevano firmato distinte transazioni;
-con tali contratti, la società si era obbligata al pagamento di una ‘indennità risarcitoria’ del complessivo importo di 48.000 euro, e di un importo nella misura massima di 3.000 euro in caso di eventuali interventi per ulteriori opere in specie interne, da verificarsi al rientro nelle abitazioni;
-i secondi si erano impegnati: 1 ) a lasciare libero l’appartamento di proprietà e trasferirsi presso un appartamento alternativo, concesso gratuitamente in comodato, con spese di trasloco e altri costi a carico della società, per il tempo necessario al compimento dei lavori, indicato in sei mesi nel ‘Verbale di consegna dell’unità immobiliare’ sottoscritto in pari data; 2) a rinunciare a qualsiasi altra pretesa e richiesta di ulteriori indennizzi e risarcimenti correlate all’esecuzione dei lavori, oltre che ad abbandonare il giudizio dagli stessi introdotto;
-terminate le esigenze di allontanamento, l’attrice aveva chiesto il rilascio dell’appartamento alternativo entro il termine fissato al 30.11.2013, stante l’assenza di pericoli di stabilità del fabbricato e di rischi e pregiudizi per la sicurezza dei proprietari dei singoli appartamenti, come attestato da una perizia inviata con missiva del 26.11.2013;
-il rilascio non era avvenuto ed erano state invece avanzate nuove pretese economiche da parte dei convenuti, poi confluite nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nel successivo giudizio di merito;
L’attrice concludeva, quindi, chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di transazione e degli accordi successivi intercorsi, per inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi al rilascio dell’immobile – poi avvenuto il 20.3.2014 – al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, mediante restituzione della somma di erogata quale indennizzo transattivo, e al pagamento dei canoni di locazione e di ogni altro onere e spesa che l ‘ attrice fosse costretta a corrispondere al locatore per effetto del mancato tempestivo rilascio.
Il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-come osservato dal primo giudice, l’immobile, nel quale i convenuti dovevano rientrare, non era né funzionale né abitabile alla data del 30.11.2013;
-dal contratto si desumeva che COGNOME e COGNOME si erano impegnati a rilasciare il proprio appartamento per il tempo necessario al compimento dei lavori di costruzione della galleria e del cavalcavia, mentre la società controparte si era impegnata, oltre alla collocazione temporanea del nucleo familiare a propria cura e spese fino all’ultimazione dei lavori ovvero, nel caso di pregiudizi gravi e irreparabili dipendenti dall’esecuzione di essi,
fino alla definitiva sistemazione o ricostruzione del fabbricato, anche ad effettuare la ristrutturazione esterna del fabbricato comprensivo dell’appartamento degli originari convenuti, mediante una serie di lavori ulteriori, tra cui l’impermeabilizzazione del lastrico solare, la sistemazione delle opere cortilizie e quelle dei pozzi naturali o artesiani nonché dei sottoservizi realizzati solo il 14.2.2014;
-la transazione non poteva essere interpretata nel senso indicato dalla società, secondo cui il rientro nell’immobile sarebbe stato subordinato dalle parti alla sola ultimazione dei lavori strutturali e non anche di tutte le altre opere, da ritenere di secondaria importanza e di mero completamento e quindi tali da non compromettere la staticità dell’intero edificio;
-doveva invece ritenersi che il rientro nell’immobile era subordinato al ripristino dei requisiti indispensabili a renderlo idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, consentendone il normale godimento, secondo le caratteristiche già presenti al momento del rilascio, per cui il rifiuto di adempimento degli originari convenuti avrebbe potuto considerarsi illegittimo solo residuando interventi di mera finitura e completamento che avrebbero potuto essere eseguiti dalla società senza arrecare molestie intollerabili in danno degli abitanti;
-il riferimento negoziale ai ‘pregiudizi gravi ed irreparabili’ riguardava l’individuazione della durata della collocazione nell’alloggio alternativo nell’ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui i lavori eseguiti dalla società avessero danneggiato lo stabile e i singoli appartamenti in modo così grave da obbligare alla ricostruzione di un fabbricato identico o, se questo fosse impossibile, al pagamento di un indennizzo agli aventi diritti parametrato al valore medio di mercato del bene;
-assumeva, pertanto, rilievo decisivo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il quale, chiamato a chiarimenti dal giudice di primo grado, aveva ripreso le conclusioni del precedente elaborato, precisando nel dettaglio le ragioni per cui, a suo giudizio, alla data del 30.11.2013 «l’immobile di proprietà di NOME COGNOME non presentava le caratteristiche della funzionalità (intesa come normale operatività di un immobile in relazione alla sua destinazione d’uso e quindi per una civile abitazione, che consiste nella disponibilità degli allacci alle reti di distribuzione gas, energia elettrica, telefono, acqua e scarichi delle acque nere, possibilità di accesso mediante viabilità esterna e regimentazione delle acque di superficie al perimetro) e dell’abitabilità (intesa come qualità della vita offerta al nucleo familiare che usufruisce dell’immobile, con caratteristiche coerenti con i distinti standard urbanistici minimi);
-il c.t.u. aveva accertato, a riprova della legittimità delle condotte reattive dei convenuti, che: 1) gli appartamenti, a quella data, avevano «funzionalità incerta», «ma sicuramente nulla per un successivo periodo significativo ed imminente, a causa della necessità di ripristino delle reti interrate di zona che S.d.P. doveva a tale data ancora eseguire in relazione alle modifiche apportate nell’area dalla realizzazione delle nuove opere stradali»; 2) l’immobile si trovava, dunque, in uno stato di «abitabilità nulla per un generale stato di incompletezza delle aree esterne», la cui sistemazione era compresa negli obblighi a carico della società.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, articolando tre motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione delle regole d’interpretazione dei contratti e in particolare dell’art. 1362 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che il dato testuale della scrittura transattiva deponeva per la sussistenza dell’obbligo di rientro alla conclusione dei lavori di appalto con esclusione, previa idonea e svolta perizia di parte, di pericoli di staticità dell’immobile, alla verifica della quale era infatti stato altresì diretto il procedimento per accertamento tecnico preventivo.
1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1965 c.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare, contestualizzando le vicende, che la res litigiosa sottesa alla causa della transazione era quella della tutela della stabilità dell’edificio, non anche dei diversi diritti di cui le parti avevano disposto eccedendo la stessa.
1.3 Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che si sarebbe dovuta effettuarsi una comparazione su quale tra gli inadempimenti avesse determinato la maggiore alterazione del sinallagma, laddove il rientro negli appartamenti non era pregiudicato o condizionato dalla mancata esecuzione delle opere di contorno, anche se non fossero state eseguite, essendo notorio che la ristrutturazione della facciata esterna di un edificio o lavori che interessino l’impianto idrico di uno stabile avvengono di norma contestualmente alla permanenza dei residenti in quello stesso stabile, e fermo restando che l’eccezione d’inadempimento era stata significativamente sollevata dagli originari convenuti solo quando avevano resistito in giudizio.
I motivi, da esaminare unitariamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
2.1 La costante giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che le censure, proposte in questa sede cassatoria con riguardo all’ermeneutica contrattuale, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito di dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr., ad esempio, Cass. 28/11/2017 n. 28319, Cass. 27/06/2018 n. 16987, Cass. 20/12/2021 n. 40849 e Cass., 06/05/2022, n. 15601; anche Cass. 14/11/2025 n. 30080, invocata ancora in memoria da parte ricorrente, afferma a ben vedere lo stesso principio, a pag. 20; v. successivamente e ancora più recentemente Cass. 10/12/2025 n. 32190, pag. 10, specie, conclusivamente, ultimo capoverso).
La Corte territoriale ha in tal senso plausibilmente osservato che la transazione doveva complessivamente intendersi non in un senso limitato a condizionare il rientro negli immobili, liberati per i lavori in appalto, alla sola verifica della stabilità del relativo fabbricato, bensì al ripristino della funzionalità ordinaria essenziale delle abitazioni; e vi è giunta valorizzando tutte le clausole negoziali che avevano obbligato la ricorrente tra l’altro paradigmaticamente al l’impermeabilizzazione del lastrico solare, nonché alla sistemazione delle opere cortilizie e quelle dei pozzi naturali o artesiani nonché dei sottoservizi.
I n questa chiave, come visto, il riferimento ai ‘pregiudizi gravi ed irreparabili’ è stato coerentemente correlato alla collocazione nell’alloggio alternativo nella diversa ipotesi in cui i lavori eseguiti dalla società avessero danneggiato lo stabile e i singoli appartamenti in modo così grave da obbligare alla ricostruzione di un fabbricato identico o, se impossibile, al pagamento di un indennizzo. Il fatto poi che l’accertamento
preventivo fosse stato focalizzato sulla verifica della stabilità dell’edificio, già oggetto della prevista perizia di parte precedente il rilascio, non significa, logicamente, che la transazione dovesse essere necessariamente letta espungendo il valore ricostruttivo di tutte le obbligazioni regolate nello stesso contratto e che, non a caso, parte ricorrente definisce ‘eccedenti’ una causa negoziale perimetrata secondo la sua propria alternativa lettura.
Allo stesso modo, che la lite avesse avuto origine dal principale pericolo di stabilità dell’edificio non significa, necessariamente, che la definizione transattiva non condizionasse il rientro de quo agli adempimenti volti a ripristinare l’abitabilità minima esclusa in fatto, al momento del termine fissato, dalla Corte distrettuale, con ulteriore accertamento fattuale basato sulle verifiche peritali d’ufficio .
2.2 Infine, la pretesa e contestata (in controricorso) opposizione di tali eccezioni ad opera degli originari convenuti solo al momento della resistenza in giudizio non significa necessariamente, nel quadro di questo scrutinio, che gli eccipienti mascherassero così loro inadempienze, specularmente giustificate, nella fattispecie, mediante quanto constatato e avversate, in questa sede, invocando fatti notori (pretesa normalità della sistemazione anche degli impianti idrici a permanenza abitativa già instaurata) del tutto insussistenti come tali, ossia conosciuti da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass. 15/2/2024 n. 4182).
Non viene in rilievo, pertanto, la giurisprudenza evocata dalla ricorrente ed esemplificabile con Cass. 7/12/1994 n. 10506, e pure Cass. 3/11/2010 n. 22353, riferita alla fattispecie in cui la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell’attività posta in essere allo scopo di conseguire l’esecuzione spontanea del contratto, quale sintomo però della circostanza per cui essa sia stata finalizzata a mascherare, appunto, la propria inadempienza: ipotesi, come visto, insussistente nella fattispecie in esame alla luce dello
specifico e circostanziato accertamento fattuale svolto dal giudice di merito.
Va pertanto rigettato il ricorso, le spese processuali seguendo la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese, liquidate in 8.000 euro, oltre a 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME