Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27195 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 27195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 14296-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
R.G.N. 14296/2019 Cron.
Rep.
P.U. 24/6/2025
7/07/2022 giurisdizione Periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali e presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa C DI TRIESTE, depositata il 29 gennaio 2019 (R.G.N. 185/2018).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta all’udienza COGNOME.
ORTE D’APPELLO dal NOME NOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accertato il diritto del signor NOME COGNOME di percepire la quota di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, cumulando le 427 settimane di contribuzione maturate presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dal 1967 al giugno 1977) e il periodo di contribuzione presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (dal luglio 1977 al 31 luglio 2013), e aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE, per l’effetto, a corrispondere la prestazione dal primo ottobre 2014, con interessi legali o rivalutazione monetaria, ove superiore al tasso degl’interessi.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito argomenta che disciplina specificamente il «cumulo fra contributi maturati in Italia e contributi maturati in una organizzazione internazionale per coloro che già siano titolari di un assegno di pensione» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
l’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 luglio 2015, n. 115, non A tale riguardo, viene in rilievo l’art. 48 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, che sancisce «il principio del cumulo di tutti i periodi di contribuzione sia per ottenere il diritto alle prestazioni che per il calcolo RAGIONE_SOCIALEe medesime» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia), in termini che collimano con le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del regolamento CE n. 883 del 2004. Tali princìpi sono stati ribaditi dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea nella sentenza del 4 luglio 2013 (causa C -233/12).
La Corte territoriale reputa prive di pregio anche le doglianze sulla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione, in quanto «le previsioni comunitarie pure citate vi erano già da tempo sicché non vi è ostacolo al ricorso ad esse sino dal mese di ottobre 2014 e cioè dal mese successivo alla prima domanda del DE MAS» (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
-Il Pubblico Ministero, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato una memoria e ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 45 e 48 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (TFUE), come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza resa nella causa C-233/12, e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 luglio 2015, n. 115.
Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere il diritto del signor NOME COGNOME di totalizzare, ai fini del conseguimento RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia, i periodi di assicurazione maturati presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quelli maturati presso il regime previdenziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che tali ultimi contributi erano stati già utilizzati per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia, corrisposta dall’organismo internazionale a decorrere dal primo agosto 2013.
Il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa ‘totalizzazione’ non potrebbe essere invocato da «chi voglia giovarsi di contributi già versati presso il fondo previdenziale RAGIONE_SOCIALE‘organismo internazionale, ma già utilizzati per
ottenere la pensione a carico di quel medesimo RAGIONE_SOCIALE» (pagina 6 del ricorso per cassazione) : l’insussistenza di una posizione assicurativa aperta presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘organismo internazionale precluderebbe la totalizzazione dei contributi richiesta dal pensionato.
Ad avviso del ricorrente, tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’art. 18, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015, «nel punto in cui viene stabilito che i periodi assicurativi presso la previdenza RAGIONE_SOCIALE‘organismo internazionale possono essere considerati al fine di acquisire il diritto alla pensione secondo la normativa italiana ‘ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso’» (pagina 12 del ricorso per cassazione). In questa prospettiva, dunque, la totalizzazione è ammessa a condizione che i contributi non abbiano dato luogo a rimborso, «né nella forma di restituzione, ove prevista dalle norme RAGIONE_SOCIALEa previdenza RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, né nella forma di concessione del trattamento» (la già richiamata pagina 12 del ricorso). Né la legislazione italiana, così interpretata, si porrebbe in contrasto con l’art. 6 del regolamento CE n. 883 del 2004.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015 e lamenta che la sentenza d’appello abbia ancorato la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione all’ottobre 2014, mese successivo alla prima domanda di pensione, e non al marzo 2016, mese successivo a quello nel quale, nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015, è stata presentata la prima domanda utile di pensione. Si potrebbe annettere rilievo soltanto alla doma nda presentata dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015.
3. -Si deve escludere, in linea preliminare, il ‘giudicato interno’ che il controricorrente adombra, sul presupposto che una RAGIONE_SOCIALEe due rationes decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Trieste non sia stata efficacemente avversata con l’atto d’appello.
I motivi di gravame, trascritti nel controricorso, contestano in radice la facoltà del pensionato di cumulare i contributi accreditati presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quelli accreditati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 TFUE e RAGIONE_SOCIALEe enunciazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 4 luglio 2013.
Invero, l a legge n. 115 del 2015, addotta dall’RAGIONE_SOCIALE a supporto RAGIONE_SOCIALEe doglianze, è indissolubilmente connessa con le previsioni del Trattato, nell’interpretazione che ne ha delineato la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea , e persegue la specifica finalità di adeguare l’ordinamento interno alle statuizioni dei giudici di Lussemburgo e di porre rimedio alla procedura d’infrazione nel frattempo intentata contro l’Italia.
I profili in questione investono una vicenda sostanziale unitaria, che i motivi RAGIONE_SOCIALE‘atto di gravame hanno chiesto di riesaminare ab imis .
-All’esame RAGIONE_SOCIALEe censure giova premettere la ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si collocano le questioni devolute a questa Corte.
-Con la sentenza del 4 luglio 2013, la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, quinta sezione, nella causa C -233/12 (COGNOME contro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ha esaminato il quesito pregiudiziale posto dal Tribunale di La Spezia, concernente il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico spettante a un lavoratore che ha prestato servizio, come l’odierno controricorrente, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
6. -La pronuncia richiamata muove dalla premessa che l’Italia e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, organizzazione internazionale creata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla concessione di RAGIONE_SOCIALE europei, non hanno stipulato convenzioni di sorta per autorizzare il trasferimento, verso tale organizzazione, del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dai RAGIONE_SOCIALE prima iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (punto 1 5). Né il
regolamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contempla la totalizzazione dei periodi contributivi accreditati prima RAGIONE_SOCIALE‘assunzione (punto 22).
Quanto ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE da un’organizzazione internazionale, non possono essere considerati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e dunque non beneficiano RAGIONE_SOCIALEa totalizzazione dei periodi contributivi, nei termini stabiliti dal regolamento CE n. 883 del 2004 (punto 16).
7. -Dall’art. 45 TFUE, letto alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 TFUE, non si può trarre l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di «prevedere la facoltà per il dipendente di un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime RAGIONE_SOCIALEstico di tale organizzazione internazionale» o di «concludere una convenzione internazionale a tal fine» (punto 35). Ne deriva che la mancata previsione di tale facoltà «non può essere considerata un ostacolo alla libera circolazione dei RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 TFUE» (punto 36).
8. -Ciò posto, la Corte di giustizia ha puntualizzato che «45. Tuttavia, nel caso in cui il meccanismo del trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime RAGIONE_SOCIALEstico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non possa essere applicato, privare un lavoratore del diritto alla totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, diritto riconosciuto, in generale, in caso d’impiego, a tutti i l avoratori presso tutti i datori di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni internazionali, quali l’UEB, costituirebbe, in linea di principio, un ostacolo alla libera circolazione dei RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 TFUE. 46. Inf atti, una normativa del genere comporta la conseguenza che le persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, i cui periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungono il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione, rischiano di
perdere la possibilità di beneficiare di una prestazione di vecchiaia alla quale esse avrebbero diritto se non avessero accettato un impiego, in un altro Stato membro, presso un’organizzazione internazionale ed è pertanto idonea a ostacolare l’esercizio de l diritto alla libera circolazione Di conseguenza, un lavoratore come il sig. COGNOME, una volta che abbia raggiunto l’età pensionabile, per avere diritto alla pensione di vecchiaia deve poter chiedere la totalizzazione dei periodi di lavoro in Italia e di quelli riguardanti l’impiego presso l’UEB ».
9. -Al fine di attuare il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, il legislatore è intervenuto con l’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l’ adempimento degli obblighi derivanti dall ‘ appartenenza RAGIONE_SOCIALE ‘ Italia all ‘ Unione europea – Legge europea 2014».
La previsione è così rubricata: «Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168».
Il comma 1 identifica la platea dei destinatari e ha riguardo «ai cittadini RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell ‘ Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea o RAGIONE_SOCIALEa Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all ‘ assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle gestioni speciali RAGIONE_SOCIALEa medesima assicurazione per i RAGIONE_SOCIALE autonomi e nella Gestione separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi RAGIONE_SOCIALEa citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private».
Ai RAGIONE_SOCIALE così individuati compete la «facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali».
L’art. 10, comma 1, lettera a ), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 2024, n. 166, ha inserito nell’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015 un comma 1bis e, a decorrere dal primo gennaio 2025, ha esteso la facoltà di cumulo anche a beneficio dei cittadini RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea, degli altri Stati aderenti all ‘ Accordo sullo Spazio economico RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell ‘ Unione europea e dei beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea, RAGIONE_SOCIALEo Spazio economico RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEa Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali.
Il comma 2 stabilisce che il cumulo possa essere richiesto «se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti o alla pensione anticipata, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano».
Il comma 3 distingue due ipotesi: quella «in cui un ex dipendente di un ‘ organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione» e quella «in cui un ex dipendente di un ‘ organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l ‘ organizzazione internazionale».
Nel primo caso, «l ‘ istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema RAGIONE_SOCIALEstico italiano» (secondo periodo).
Nel secondo caso, «l ‘ istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa
legislazione italiana, e calcola l ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALEa prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione italiana» (terzo periodo).
Il comma 5 chiarisce che i periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale possono essere riscattati nel sistema RAGIONE_SOCIALEstico italiano, «in quanto non possono dare diritto a una prestazione RAGIONE_SOCIALEstica a carico del fondo RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALEa medesima organizzazione internazionale».
-Il primo motivo si rivela infondato.
10.1. -Correttamente la Corte di merito, in coerenza con la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia nella causa C-233/12, ha posto l’accento sulla libera circolazione dei RAGIONE_SOCIALE all’interno RAGIONE_SOCIALE‘Unione, che implica l’abolizione di ogni discriminazione in tema d’ impiego, di retribuzione e di altre condizioni di lavoro (art. 45 TFUE), e postula l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure necessarie ad «assicurare ai RAGIONE_SOCIALE migranti RAGIONE_SOCIALE e autonomi e ai loro aventi diritto: a ) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b ) il pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri» (art. 48 TFUE).
Anche il cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione «che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine e che abbia accettato un impiego in un’organizzazione internazionale» è titolare del diritto alla libera circolazione (Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, se ntenza 4 luglio 2013, cit., punto 25), in tutte le sue implicazioni, anche sul versante previdenziale.
Ne consegue che il diniego RAGIONE_SOCIALEa totalizzazione «dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, diritto riconosciuto, in generale, in caso d’impiego, a tutti i RAGIONE_SOCIALE presso tutti i RAGIONE_SOCIALE presso tutti i datori di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni internazionali, quale l’UEB» si risolve in un ostacolo alla
libera circolazione dei RAGIONE_SOCIALE (Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sentenza 4 luglio 2013, cit., punto 45).
La totalizzazione non può che essere intesa nei suoi riflessi tanto sul sorgere e sulla conservazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico quanto sulla sua quantificazione.
10.2. -Alla luce di tali princìpi, ispirati a uno spiccato favor per il cumulo dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, occorre interpretare anche la normativa interna, volta a porre rimedio alle disarmonie segnalate in una procedura d’infrazione.
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali e presso le gestioni assicurative interne è stata riconosciut a in termini ampi dall’art. 18, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015. Le successive previsioni del d.l. n. 131 del 2024, nell’inserire un comma 1 -bis nel citato art. 18, hanno esteso il raggio d’applicazione di tale facoltà, includendo, tra l’altro, anche i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico RAGIONE_SOCIALE e il lavoro prestato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni internazionali nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Spazio economico RAGIONE_SOCIALE.
Il legislatore ha definito in modo rigoroso i limiti alla generale facoltà di cumulo e tali limiti non possono essere surrettiziamente ampliati, vanificando un diritto coessenziale alla libera circolazione dei RAGIONE_SOCIALE.
La legge richiede un periodo di assicurazione di cinquantadue settimane, maturato secondo la legislazione italiana, ed esclude che si possano cumulare i periodi di assicurazione destinati a sovrapporsi (art. 18, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015).
Non è controverso che le condizioni menzionate risultino soddisfatte e che non si riscontrino i fattori ostativi individuati dalla legge (cfr., in tal senso, pagina 9 del controricorso).
10.3. -Le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si appuntano sulla previsione dall’art. 18, comma 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015, che
vieta di prendere in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione internazionale, allorché siano stati oggetto di rimborso.
Il ricorrente parifica l’erogazione di un trattamento RAGIONE_SOCIALEstico ad opera RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione internazionale al rimborso dei contributi e, su questa premessa ermeneutica, avallata anche dalla prassi amministrativa (Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 71 del 2017) e recepita nelle conclusioni del Pubblico Ministero (pagina 3), incentra le censure proposte.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La lettura propugnata dal ricorrente s’infrange contro il significato proprio RAGIONE_SOCIALEe parole, ineludibile canone d’interpretazione del testo normativo (art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi): il rimborso dei contributi indica la loro restituzione.
Restituzione che, da un punto di vista empirico prima ancora che giuridico, differisce dall’erogazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico sulla base dei contributi versati. Tale erogazione ha ad oggetto una prestazione diversa ed autonoma e non si configura stricto sensu come un rimborso dei contributi.
Il rimborso dei contributi, nuovamente acquisiti da chi li ha corrisposti, inibisce al pensionato la facoltà di cumularli, in quanto determina una sopravvenuta carenza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di tale facoltà. A questa circostanza si raccorda la ratio RAGIONE_SOCIALEa previsione di legge, che esplicita un limite insito nel sistema, allo scopo d’impedire una locupletazione indebita.
Diversa, per contro, è l’ipotesi odierna: i contributi non sono stati restituiti e dunque non sono stati distolti dalla loro originaria destinazione, ma permangono nel circuito previdenziale e conducono al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pensione.
Un’esegesi che annoverasse anche tale fattispecie tra le ipotesi di rimborso tipizzate dal legislatore contrasterebbe non solo con il dettato
letterale, ma anche con l ‘esigenza di non frapporre ostacoli arbitrari alla facoltà di cumulo, sotto il profilo sia RAGIONE_SOCIALE‘ an che del quantum del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complessivo (art. 48 TFUE).
L’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa cospicua contribuzione versata presso le gestioni italiane pregiudicherebbe, in ultima analisi, il lavoratore che ha esercitato la libertà di circolazione nell’Unione, prestando servizio nelle organizzazioni internazionali, e rispetta, quanto alla contribuzione italiana, gli stringenti requisiti posti dalla legislazione nazionale.
È persuasivo, dunque, l’assunto dei giudici d’appello che anche al caso di specie si attaglino le considerazioni formulate dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Tali considerazioni devono orientare nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina nazionale, i ntrodotta al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle garanzie presidiate dagli artt. 45 e 48 TFUE, e convergono nell’attribuire alla facoltà di cumulo la latitudine più ampia, allo scopo di rimuovere ogni ingiustificata sperequazione legata all’ese rcizio di una libertà fondamentale.
-Inammissibile, infine, si dimostra la seconda censura, concernente la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione.
11.1. -A sostegno del rigetto del gravame, la Corte di merito ha richiamato le prescrizioni immediatamente precettive del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e ha rimarcato la piena operatività RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cumulo, anche prima RAGIONE_SOCIALEe specificazioni introdotte dalla legge n. 115 del 2015 (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
11.2. -Con tali rilievi, che hanno indotto a reputare idonea la domanda del settembre 2014, le argomentazioni del ricorrente (pagine 13 e 14) non si confrontano in maniera adeguata.
Il motivo fa leva sulle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2015, senza scalfire il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘azionabilità del cumulo già alla stregua RAGIONE_SOCIALEe norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
-Dai rilievi illustrati discende il complessivo rigetto del ricorso.
-La complessità e la novità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, non ancora scandagliate da questa Corte, inducono a compensare le spese del presente giudizio.
-L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 24 giugno 2025.
Il NOME estensore La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME