Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13361-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, FALTRACCO ATTILIO, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 777/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 145/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere somme ai lavoratori dipendenti di cui in epigrafe sull’assunto che, diversamente da quanto ritenuto dal datore di lavoro, al personale non esattore andasse riconosciuto, in forza di un contratto integrativo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparabili a quelle di lavoro effettivo ai sensi dell’art. 43, punto g), del CCNL applicabile;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo; gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso; NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva;
il ricorso è stata fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito di rituale istanza di decisione della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2 c.p.c. , dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ai sensi del comma 1 formulata dal consigliere delegato;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinunzia al ricorso nei confronti dei controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME e contestuale istanza congiunta con il procuratore dei
sopraindicati controricorrenti, con la quale, dato atto della avvenuta conciliazione della lite, è stato chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente ai lavoratori sopraindicati;
Considerato che
preliminarmente, alla luce degli accordi conciliativi intervenuti tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in conformità della congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra RAGIONE_SOCIALE ed i detti lavoratori, con integrale compensazione delle spese di lite;
quanto alla posizione di NOME COGNOME, rimasto intimato, si premette che il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli accordi sindacali aziendali del 18 settembre 2007, del 21 luglio 2015 e del 19 luglio 2018, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; critica la sentenza impugnata sul rilievo che l’introduzione del ticket restaurant era finalizzata a definire un emolumento sostitutivo dell’indennità di mensa legato all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; denunzia pertanto interpretazione incompleta ed erronea dell’accordo del 21 luglio 2015, in particolare sotto il profilo dell’intenzione perseguita dalle parti, in quanto era stata omessa la valutazione del comportamento inequivoco tenuto dai contraenti, anche dopo la stipulazione; in particolare, il successivo accordo del 19 luglio 2018 aveva confermato l’esclusione del ticket restaurant per le giornate equiparate dal c.c.n.l. a quelle di effettiva prestazione;
2.1. il motivo è fondato e deve essere accolto in continuità con decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. n. 12709 del 2024 , Cass. nn. 21978, 21983, 21989, 21991, 23700, 23722, 23736, 23839, 24090, 24091 del 2023), che vengono richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. . Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass. Sez. Un. n. 10615/2003,Cass. n. 5994/2003). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali;
2.2. in tali decisioni il giudice di legittimità, ricordato che la interpretazione del contratto aziendale spetta al giudice di merito e che la stessa può essere sindacata in sede di legittimità solo con riguardo alla violazione dei criteri ermeneutici, richiamato il principio secondo cui il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013), ha ritenuto non corretta l’interpretazione dell’accordo aziendale 21 luglio 2015, quale
operata dalla Corte di merito e fondata sull’asserita inequivocità del dato testuale. In particolare è stato osservato che : ‘ … con il verbale sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE e dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, congiuntamente alle rispettive strutture territoriali e RSA, per l’accordo di rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2015/2017, le parti hanno, per quanto qui interessa, in particolare, sotto la rubrica Ticket Restaurant, così convenuto: ‘A tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà a decorrere dall’1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaura nt del valore di € 5,29 … ‘; l’indennità di mensa in questione è disciplinata dal CCNL per il personale dipendente di RAGIONE_SOCIALE del 2005, applicabile ratione temporis, che all’art. 43, lett. g), sotto la rubri ca ‘Indennità di mensa’, stabilisce: ’24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la RAGIONE_SOCIALE esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. Nei casi in cui ciò non sia possibile la RAGIONE_SOCIALE corrisponde per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a cinque giorni, una indennità sostitutiva nella misura di € 2,58 giornaliere. 26. Tale indennità non compete nel corso della trasferta e quando il lavoratore, che fruisce dell’indennità di zona, abbia usufruito del rimborso pieno di cui al precedente punto 10′ (essendo prevista la corresponsione di un rimborso per il pasto in misura pari a € 6,46: sub lett. c), rubr icata ‘Indennità di zona’). 2.4.1. detta disposizione contrattuale collettiva deroga al principio generale, per il quale l’indennità di mensa, pur costituendo sotto molti aspetti una voce retributiva,
rimane ciononostante per l’appunto una ‘indennità’, come tale strettamente connessa alla effettiva prestazione dell’attività lavorativa, salvo specifica prova dell’esistenza di un patto in senso contrario; nel caso di specie, la specifica prova dell’esiste nza di un patto in senso contrario è appunto rappresentata dall’art. 43, lett. g) del CCNL testé riportato; 2.4.2. secondo indirizzo interpretativo di questa Corte (ribadito da ultimo da: Cass. 1° giugno 2022, n. 17939, in motivazione sub p.to 10) e che trova applicazione anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile 2017, n. 8892), meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l’effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651); 2.4.3. la Corte territoriale ha tratto argomento di sostegno nell’inte rpretazione, denunciata come erronea dalla ricorrente, dalla formulazione dell’accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2007 di RAGIONE_SOCIALE con le OO.SS. del 18 settembre 2007, con il quale la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE avevano stabilito, in particolare per quanto qui interessa, sotto la voce ‘Parte economica’: ‘Le parti concordano
che in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all’esazione dei pedaggi verrà corrisposto un ‘ticket restaurant’ del valore unitario di € 5,29 … In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all’esazione dei pedaggi quanto contrattualmente definito sui criteri di erogazione dell’indennità di mensa e verrà corrisposto, anche coprendo il successivo periodo, il ‘ticket restaurant’ … Resta altresì inteso che al momento dell’attivazione del nuovo sistema cessa di aver effetto tutto quanto contrattualmente previsto in materia di indennità sostitutiva di mensa sia ai fini retributivi complessivi sia come modalità di erogazione. Le parti, infatti convengono che l’importo ‘ticket restaurant’ non verrà computato a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale. … Convengono inoltre, in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazi one dell’indennità di mensa, che il ‘ticket restaurant’ verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e … conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all’effettiv a prestazione di cui all’art. 43, punti 25 e 34 …’; 2.4.4. con più specifica e approfondita attenzione all’accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, occorre ribadire che, quale fonte negoziale prossima agli interessi disciplinati e, pertanto, prevalente sulle altre consimili nell’interpretazione dell’effettiva volontà delle parti sociali, esso deve essere letto in corretta applicazione dei principi ermeneutici denunciati (in particolare, degli articoli 1362 e 1363 c.c.); sicché, pur costituendo sempre il criterio letterale previsto dall’art. 1362 c.c. punto di avvio per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale, il criterio
logico – sistematico dell’art. 1363 c.c. assume, in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune (Cass. 9 marzo 2005, n. 5140); pertanto, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata alla luce innanzitutto del criterio di interpretazione letterale delle clausole, per desumere la volontà manifestata dai contraenti, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematico stabilito dall’art. 1363 c.c. e quindi ad un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893); non può allora il giudice, nell’interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione ‘atomistica’ delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del ‘senso letterale delle parole’, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano devono essere fra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass. 2 novembre 2022, n. 32294); 2.4.5. ebbene, se indubbiamente l’accordo del 18 settembre 2007 è stato più esplicito nell’affe rmazione della sostituzione con il Ticket Restaurant ‘di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25’ e della ‘modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell’indennità di mensa’ con la chiar a indicazione della corresponsione del Ticket Restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore,
sicché per esso ‘non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all’effettiva prestazione di cui all’art. 43, punti 25 e 34’, occorre anche sottolineare come esso, per la prima volta, sia intervenuto ‘in sostituzione di quanto contrattualm ente previsto a titolo di indennità di mensa’ con l’introduzione, in luogo di quella, di ‘un ‘ticket restaurant’ del valore di € 5,29′; ciò ha reso necessario una più articolata e puntuale disciplina (sotto la rubrica ‘Parte economica’), oltre che della decorrenza, della modalità di pagamento, di esclusione dal computo di ogni istituto retributivo legale e contrattuale, diretto e indiretto e pure di delimitazione della sua corresponsione, diversamente che dall’indennità di mensa del CCNL, soltanto per ‘ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore’; per l’accordo del 21 luglio 2015 ciò non è stato necessario, posto che il nuovo emolumento apparteneva ormai alla contrattazione aziendale, sia pure limitatamente al personale addetto all’esa zione dei pedaggi: sicché, è stata sufficiente, per ‘tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, punto g) del vigente CCNL’ la sola indicazione ‘Ticket Restaurant’, con indicazione della data di decorrenza e del valore; in riferimento al p.to a”), appare indubbia la manifestazione della volontà di dare seguito all’accordo ‘dal prossimo 1° ottobre’, espressa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’informazione via mail del 29 settembre 2015 (appena due mesi dopo) del proprio ufficio del personale, di ‘distribuzione dei Ticket Restaurant a tutto il personale di tratta … sulla base delle effettive presenze, intendendosi per tali almeno 4 ore di prestazione (es.: le ferie non daranno diritto ai TR)’; tale volontà è stata quindi ribadita con l’accordo del 19 luglio 2018 (per tutto il personale non percipiente l’indennità di mensa), di ‘conferma’ della corresponsione dei ‘Ticket
Restaurant per un valore unitario di € 5,29’ senza computo ‘a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale’, né considerazione ‘nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e su qualsiasi altro istituto retribu tivo diretto e indiretto’ per ‘ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore’, senza applicazione del’le equiparazioni previste dal c.c.n.l. alla ‘effettiva prestazione’ di cui all’art. 43 punti 25 e 34′; 2.4.5.2. l’accordo ha stabil ito, per tutto il personale percipiente l’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g) del vigente CCNL, la sua sostituzione integrale (‘in luogo della predetta indennità’) con un Ticket Restaurant (del valore di € 5,29: doppio rispetto a quello dell’ind ennità di mensa); essa è stata, infatti, richiamata nella sua intera disciplina, con inclusione ovvia di tutti i punti contenuti (da n. 24 a n. 26: e pertanto anche del n. 25) nell’art. 43, p.to g) del CCNL, con previsione esaustiva, non esigente ulteriore specificazione; d’altro canto, un rinvio all’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g) senza un richiamo dei punti che lo costituiscono, sarebbe privo di alcun senso, in quanto rinvierebbe a nulla; 2.6. l’applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., in conformità ai principi di diritto innanzi enunciati, rende conto dell’erroneità in diritto dell’interpretazione della Corte d’appello, che, in contrasto con essi, ha invece interpretato l’accordo aziendale in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, così non cogliendo il senso esatto della previsione negoziale ‘ ( così Cass. n.12709/2024 cit.);
2.3. in base alle superiori argomentazioni, condivise dal Collegio, si impone quindi, in relazione alla posizione del solo COGNOME, la cassazione della decisione con rinvio, anche per la
regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si uniformerà a quanto statuito, procedendo ad una nuova interpretazione delle pattuizioni collettive, secondo i princìpi innanzi richiamati;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e compensa fra le dette parti le spese di lite.
Accoglie il ricorso nei confronti di NOME COGNOME ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno