Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24271 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27468-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2059/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2022 R.G.N. 1189/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/07/2024
CC
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che , con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad ogget to il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente turnista con mansioni di infermiere professionale ed inquadramento in categoria D, all’erogazione del ticket mensa percepito per il turno mattutino e pomeridiano ma non per il turno notturno per il periodo dal 2001 sino a tutto il 2008 e la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento al predetto titolo di euro 1445,50;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il diritto al ticket mensa previsto dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE in relazione alla particolare articolazione dell’orario in essere presso ciascuna struttura sanitaria, legittimandosi così la sua regolamentazione in sede decentrata, nella specie definita in termini tali per cui il beneficio qui rivendicato risultava escluso per il periodo 2001/2008, per essere stato espressamente riconosciuto il carattere innovativo della previsione che riconosceva il ticket mensa anche al personale impiegato nel turno notturno a far data dall’1.1.2009; che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME, affidando l’impugnazione a d un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, d.P.R. n. 348/1983, 33 d.P.R. n. 270/1987, 1362 c.c., 29, CCNL comparto Sanità 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999) dei verbali delle riunioni sindacali del 13.12.1996 e del 16.12.2008 nonché sulla particolare articolazione dell’orario di lavoro, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea
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interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale, da doversi leggere nel senso del correlarsi del diritto al ticket mensa alla quantità complessiva di prestazione oraria resa e così al diritto ad un intervallo non lavorato una volta superato il limite delle sei ore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 66/2003;
che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell’8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’1.3.2021) secondo cui ‘ in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato ‘ ; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro;
che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, sancendo il diritto di parte ricorrente
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alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente al turno notturno, come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della stessa della somma di euro 1445,50 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e disponendo in ordine alle spese di lite come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accerta il diritto di parte ricorrente alla fruizione del ticket mensa per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo considerato e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1445,50 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Compensa le spese dei gradi di merito e per il presente giudizio di legittimità condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 200,00 per esborsi ed euro 700,00per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2024.
La Presidente
(NOME COGNOME)