Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22905 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22905 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 30037-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME COGNOME
Oggetto
Ticket
Licenziamento
Completamento attività e
chiusura del cantiere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
PU
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 70/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna RAGIONE_SOCIALE controricorrente (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di seguito anche solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dichiarato che nulla era dovuto a titolo di cd. «ticket licenziamenti», previsto dall’art. 2, comma 31, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012.
In contestazione tra le parti la ricorrenza o meno dei presupposti per il versamento di detto contributo («ticket licenziamenti»), la Corte di appello ha osservato come l’art.2, comma 31, cit., prevedesse un generale obbligo contributivo, a carico del datore di lavoro, in presenza di licenziamenti e che, tuttavia, il successivo comma 34, lett. b), stabilisse un’eccezione nel caso in cui vi fosse stata l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore RAGIONE_SOCIALEe costruzioni edili per completamento RAGIONE_SOCIALEe attività e chiusura del cantiere.
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era nata come RAGIONE_SOCIALE di scopo dal raggruppamento temporaneo di imprese nell’ambito del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche solo RAGIONE_SOCIALE) al fine RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di lavori appaltati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE») al RAGIONE_SOCIALE e, da quest’ultimo, affidati, poi, alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Venuto meno l’appalto tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito del recesso del RAGIONE_SOCIALE stesso, e revocato l’affidamento dei lavori, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto al licenziamento collettivo di 73 RAGIONE_SOCIALE, assunti esclusivamente per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE.
Per la Corte territoriale, il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘appalto aveva comportato « il completamento RAGIONE_SOCIALE‘attività », inteso come fine dei lavori, e la chiusura del cantiere.
Risultava, quindi, integrata l’ipotesi eccettuativa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione stabilito dalla norma di legge, senza che rilevassero i motivi che avevano determinato il completamento RAGIONE_SOCIALE‘attività e la chiusura del cantiere.
In altre parole, per la Corte territoriale, il licenziamento di tutti i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rappresentava conseguenza inevitabile e necessaria collegata alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘affidamento dei lavori, quale effetto del recesso del RAGIONE_SOCIALE dal contratto di appalto.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALEGEN con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduc e -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 31 -34, lett.b), RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012, come modificato, in parte qua , prima dall’art. 1, comma 250, lett.f, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 229 del 2012 e, poi, dall’art. 1, comma 164, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 232 del 2016.
L’RAGIONE_SOCIALE non condivide la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nell’ambito de ll ‘ipotesi eccettuativa delineata dall ‘art. 2, comma 34, cit. e assume una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento.
Il motivo è fondato.
È opportuno riepilogare i fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALEa vicenda concreta.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidava al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (costituito da tre RAGIONE_SOCIALE) l’appalto, articolato in quattro lotti, per l’esecuzione di lavori relativi ad un potenziamento infrastrutturale nella zona di Genova.
Il RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, affidava i lavori ai propri consorziati e, precisamente, una piccola parte alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e tutta la restante parte ad un Raggruppamento Temporaneo d’ Impresa, costituito dalle tre RAGIONE_SOCIALE consorziate.
Per eseguire le opere oggetto d ell’ appalto, le RAGIONE_SOCIALE riunite nel RTI costituivano la RAGIONE_SOCIALE di scopo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il cui oggetto RAGIONE_SOCIALE coincideva con l’attività relativa all’esecuzione dei lavori appaltati.
Con lettera del 17 novembre 2016, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comunicava al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE «la possibilità di non procedere alla realizzazione dei lavori previsti in appalto nell’ambito del lotto 3 ». Il RAGIONE_SOCIALE, poiché il valore dei lavori oggetto di appalto non ancora realizzati alla data di invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di cui
sopra superava il 20% RAGIONE_SOCIALE‘importo contrattuale pattuito, con lettera del 18 novembre 2016, recedeva dal contratto di appalto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il recesso era comunicato alle consorziate e alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che «libera da qualsivoglia ulteriore obbligo esecutivo concernente i lavori », posta in liquidazione, avviava la procedura di licenziamento collettivo di tutti i RAGIONE_SOCIALE, con chiusura del cantiere.
Tali i fatti, alla Corte è devoluta la questione di stabilire se la descritta situazione sia o meno riconducibile alla fattispecie esonerativa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, di cui all’art. 2, comma 34, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012.
Si premette che l’ art. 2 cit. ha istituito, presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , sostituita, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dalla NRAGIONE_SOCIALE), con la funzione di fornire ai RAGIONE_SOCIALE che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi.
Per quanto più rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva fruizione RAGIONE_SOCIALEa stessa (art. 2, comma 31, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012).
Si tratta appunto del cd. «ticket di licenziamento» il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto ; in quest’ultimo caso, salv a l’ipotesi in cui la
risoluzione avvenga all’esito del tentativo obbligatorio di preventiva conciliazione previsto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui all’art. 7, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 604 del 1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012.
Alla regola, fanno, tuttavia, eccezione alcune ipotesi che sono quelle espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
Tra queste, vi è l’ «interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore RAGIONE_SOCIALEe costruzioni edili, per completamento RAGIONE_SOCIALEe attività e chiusura del cantiere» che rileva nella presente controversia.
Il contrasto verte in merito all’individuazione dei presupposti per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘esonero ; in particolare, sul l’esatto significato da attribuire alla seguente indicazione: «per completamento RAGIONE_SOCIALEe attività e chiusura del cantiere».
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritiene sussistente il «completamento RAGIONE_SOCIALEe attività» solo in caso di ultimazione dei lavori edili programmati.
La sentenza impugnata privilegia, invece, una diversa e più estensiva interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma, comprensiva cioè di ogni «fine» lavori, inclusa quella necessitata per fatto del terzo, quale può essere l’ anticipata revoca di un appalto.
Questa Corte ritiene corretta la prima RAGIONE_SOCIALEe due soluzioni interpretative perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura RAGIONE_SOCIALEa disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro.
La fattispecie normativa delinea un’eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo; come tale, non è estensibile al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi espressamente contemplata.
32. Per questa Corte «i l completamento RAGIONE_SOCIALE‘attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, al l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento del cantiere per l’ avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro.
33. L’art. 2 , comma 34, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 92 del 2012 partecipa RAGIONE_SOCIALEe norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
34. Così individuata la portata RAGIONE_SOCIALEa disposizione, l ‘esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l ‘ insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del 2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013).
35. Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. nr. del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, RAGIONE_SOCIALEa natura derogatoria che connota tali discipline.
36. Per quanto innanzi, la vicenda in esame si pone al di fuori del perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 34, lett. b), legge nr. 92 del 2012, riferito, quindi, unicamente alla chiusura del
cantiere per ultimazione dei lavori, in senso tecnico, come già esposto al punto 32. RAGIONE_SOCIALEa presente motivazione.
37. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi; va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, farà applicazione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni date. Il Giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024