Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35462/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3125/2019 depositata il 21/05/2019, RG 545/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 3125 del 2019 ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di COGNOME NOME, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, a conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha riconosciuto il diritto del suddetto lavoratore COGNOME – dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘immissione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al ricalcolo del TFS con l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘intero periodo di servizio prestato, dal 1° agosto 1978 al 19 ottobre 2003, quale infermiere in convenzione presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e chiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che prospetta un solo motivo di ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, convenuti in giudizio nella qualità di eredi, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prospettato ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1 ed 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 marzo 1968, n.152; Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1 e 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 207/85′.
Ha dedotto che per gli effetti RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sarebbe il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985).
I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui gli eredi del Tessitore avrebbero diritto sarebbero quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Il motivo non è fondato.
L’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: ‘La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la convenzione di cui all’articolo 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘ assistenza ospedaliera da parte dei RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Con detta convenzione sarà determinato l’importo complessivo per l’assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l’assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
I principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995, devono confrontarsi con il quadro normativo successivo.
Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A.
Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore RAGIONE_SOCIALEa interpretazione proposta ‘depone anche il rilievo che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento RAGIONE_SOCIALE uffici e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrativi’ non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendRAGIONE_SOCIALE pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale.
Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali.
Ed infatti, i l principio RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
In occasione del passaggio dei dipendRAGIONE_SOCIALE ospedalieri alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘ente ospedaliero.
Il ricorso va rigettato.
Nulla spese in mancanza RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEe controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile