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TFR dipendenti pubblici: spetta alla fine del contratto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18969/2025, ha stabilito che il TFR dei dipendenti pubblici deve essere liquidato alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro. La Corte ha respinto il ricorso dell’ente previdenziale, il quale sosteneva che il pagamento non fosse dovuto in caso di immediata riassunzione presso un’altra amministrazione pubblica. È stato confermato che al TFR pubblico si applica la disciplina privatistica (art. 2120 c.c.), che lo qualifica come retribuzione differita esigibile al termine del contratto, indipendentemente dalla continuità del servizio presso il settore pubblico.

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Pubblicato il 21 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TFR Dipendenti Pubblici: Diritto alla Liquidazione Anche in Caso di Riassunzione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale per i lavoratori del settore pubblico: il diritto a ricevere il TFR dipendenti pubblici sorge alla cessazione di ogni singolo contratto di lavoro, anche se a questo segue immediatamente una nuova assunzione presso un’altra amministrazione pubblica. Questa decisione chiarisce definitivamente la natura retributiva del trattamento di fine rapporto, equiparandolo a quello del settore privato.

I Fatti del Caso: Dalla Scuola Comunale al Ministero

Il caso esaminato riguardava una maestra d’infanzia che aveva lavorato per un Comune dal 2008 al 2016. Al termine di questo rapporto, la lavoratrice aveva chiesto la liquidazione del TFR maturato. L’ente previdenziale si era opposto, motivando il diniego con il fatto che la maestra era stata subito dopo assunta dal Ministero dell’Istruzione, senza alcuna interruzione temporale nel servizio. Secondo l’ente, la continuità del rapporto lavorativo nel comparto pubblico non faceva sorgere il diritto alla liquidazione, che sarebbe spettato solo al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla lavoratrice, ma l’ente previdenziale aveva deciso di ricorrere in Cassazione.

La Questione Giuridica: Natura Retributiva o Previdenziale?

Il nodo della questione era interpretare la natura del TFR dipendenti pubblici. L’ente previdenziale sosteneva che esso avesse una natura prevalentemente previdenziale, legata alla cessazione definitiva dell’iscrizione ai fondi di previdenza, e non semplicemente retributiva come nel settore privato. Se questa tesi fosse stata accolta, il TFR sarebbe stato esigibile solo al momento del pensionamento o della cessazione definitiva di ogni attività lavorativa nel pubblico impiego.

Al contrario, la lavoratrice, supportata dalle corti di merito, affermava che la normativa (in particolare la legge n. 335/1995) ha ormai equiparato il regime del TFR pubblico a quello privato, disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile. Secondo questa interpretazione, il TFR è una forma di retribuzione differita, che matura e diventa esigibile alla conclusione di ogni specifico contratto di lavoro.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ente, confermando le sentenze precedenti. I giudici hanno ribadito un orientamento ormai consolidato, secondo cui il TFR dipendenti pubblici è assoggettato al medesimo regime dell’art. 2120 c.c. Questo significa che il diritto alla liquidazione sorge con la cessazione giuridica del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore intraprenda subito dopo un nuovo percorso professionale, anche all’interno della stessa pubblica amministrazione.

La Corte ha specificato che l’espressione “cessazione dal servizio” deve essere intesa come la fine del singolo vincolo contrattuale. Le differenze nel meccanismo di finanziamento o di accantonamento del TFR pubblico non sono sufficienti a derogare a questo principio cardine. L’esigibilità è legata alla rottura del contratto, non alla continuità dell’iscrizione previdenziale. Pertanto, la riassunzione della lavoratrice presso il Ministero, pur avvenendo senza soluzione di continuità, ha dato vita a un nuovo e distinto rapporto di lavoro, legittimando la richiesta di liquidazione del TFR maturato nel precedente impiego con il Comune.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Lavoratori Pubblici

Questa ordinanza rafforza la tutela dei lavoratori del settore pubblico, garantendo loro un diritto chiaro e incondizionato. Le implicazioni pratiche sono significative:

1. Certezza del Diritto: I dipendenti pubblici possono richiedere la liquidazione del TFR maturato ogni volta che un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato giunge a termine.
2. Equiparazione al Settore Privato: Viene confermato che il TFR è una componente della retribuzione, e non una prestazione assistenziale o previdenziale la cui erogazione può essere posticipata.
3. Irrilevanza della Continuità: Il fatto di essere assunti da un’altra amministrazione pubblica subito dopo la fine di un contratto non impedisce di ottenere quanto maturato. Il diritto sorge dalla cessazione del rapporto giuridico, non da quella del servizio in senso lato.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo, stabilendo che la cessazione giuridica del contratto è l’unico presupposto necessario per l’esigibilità del trattamento di fine rapporto.

Un dipendente pubblico ha diritto al TFR se cessa un rapporto di lavoro e ne inizia subito un altro con una diversa amministrazione pubblica?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il TFR matura alla cessazione giuridica di ogni singolo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla continuità temporale con un nuovo impiego nel settore pubblico.

Il TFR dei dipendenti pubblici ha natura retributiva o previdenziale?
La Corte ha affermato che, ai fini della sua esigibilità, il TFR dei dipendenti pubblici è assoggettato al regime dell’art. 2120 c.c. e ha quindi natura retributiva, configurandosi come una parte di retribuzione che viene pagata in un momento successivo.

Perché l’ente previdenziale si opponeva al pagamento del TFR in questo caso?
L’ente previdenziale sosteneva che il TFR per i dipendenti pubblici avesse natura previdenziale e non retributiva, e che dovesse essere pagato solo alla cessazione definitiva dal servizio, data la continuità del rapporto assicurativo, e non al termine di un singolo contratto seguito da immediata riassunzione. La Corte ha respinto questa tesi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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