Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24084 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4221/2021 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
, NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME SUNSERI NOMECOGNOME SUNSERI NOMECOGNOME NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME DI NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, COGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, COGNOME, IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO RAGIONE_SOCIALE, IRCAC ISTITUTO REGIONALE CREDITO COOPERAZIONE, COGNOME COGNOME, COGNOME, URBANO SERGIO, URBANO SERGIO, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, URBANO SERGIO, COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati-
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 430/2020 depositata il 04/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4/8/2000 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del 29.6.18 del tribunale della stessa sede, ha condannato il datore in epigrafe a pagare in favore dei lavoratori ivi indicati la somma dovuta a titolo di permessi per festività non fruite per alcuni anni (ulteriori rispetti a quello già riconosciuti in primo grado) e per il resto ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di differenze retributive, di premio aziendale e di indennità ex articolo 60, comma tre, regolamento del personale.
Avverso tale sentenza propongono ricorsi i lavoratori in due distinti gruppi (con due distinti ricorsi); resiste con controricorso verso entrambi i ricorsi il datore di lavoro.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. I ricorsi propongono motivi essenzialmente sovrapponibili.
I motivi di ricorso lamentano preliminarmente, con più censure, violazione degli articoli 31, comma quattro, 55, comma sette, legge reg. Sicilia 10 del 99, 12 preleggi nonché 12 comma 22 bis legge regionale 5 del 98, censurandosi la sentenza impugnata per aver previsto l’operatività di un tetto retributivo, pur in mancanza di tabelle di equiparazione e per aver ritenuto alcune voci retributive a carico della regione del bilancio regionale e non aver considerato la natura confessorie relative a copertura di costi del personale non a carico del bilancio della regione. Sotto altro profilo si lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la prassi aziendale di pagamenti del premio aziendale in ragione del conseguimento di utile di esercizio. Le ulteriori doglianze, articolato in più profili,
lamentano violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369, in relazione all’art. 60 comma 35 regolamento del personale, per aver ritenuto la natura di TFR dell’indennità ivi prevista, nonché per violazione degli articoli 12 preleggi e 1322 c.c., per aver ritenuto l’indennità non dovuta per il periodo precedente alla delibera 2673 del 11, e così escludendo diritti invece intangibili che maturano anche se sono esigibili solo alla scadenza.
I motivi sono tutti infondati.
Si tratta della domanda di differenze retributive, di premio aziendale e di indennità ex articolo 60, comma tre, regolamento del personale.
La sentenza impugnata ha ben motivato su tutti i distinti profili con dovizia di argomentazioni del tutto condivisibili e corrette sul piano logico e giuridico e merita conferma.
La corte territoriale ha correttamente escluso le differenze retributive rispetto al contratto collettivo in ragione del tetto previsto per gli enti sottoposti alla vigilanza della regione ex articolo 31, legge regione Sicilia e ritenuto irrilevante la mancata approvazione dei tabelle di equiparazione del personale. Invero, la mancata approvazione delle tabelle di equiparazione non consente agli enti di operare liberamente in ordine al trattamento economico del proprio personale applicando ad esempio la contrattazione di settore per effetto di rinvio del regolamento del personale, e ciò in ragione del chiaro divieto dell’art. 31 citato che vieta trattamenti superiori a quello dei dipendenti regionali con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, stabilendo peraltro un termine specifico entra il quale l’eventuale maggiore trattamento economico può essere erogato come assegno ad personam riassorbibile.
Deve poi escludersi altresì il diritto al premio aziendale, non essendo rinvenibili obiettivi cui si potesse ricollegare il premio, e mancando oltre che una previsione contrattuale collettiva vigente
(a differenza che in passato), anche una prassi aziendale che ne legittimi la corresponsione.
Infine, va anche esclusa l’indennità ex articolo 60 in quanto forma di TFR diversa abrogata dall’articolo quattro della legge 297 dell’82, come si desume dalla natura dell’emolumento, dal suo collegamento con la cessazione del servizio, dal rapporto percentuale rispetto al TFR e della sua corresponsione anche in ipotesi di licenziamento disciplinare (ciò che esclude la natura premiale asserita).
Ne segue il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.