Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 18622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 81-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2724/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 747/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
24/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 81/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
Rilevato in fatto che
1.- la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello ed in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, confermata nel resto, ha condannato la parte appellante RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – in qualità di eredi di NOME COGNOME – RAGIONE_SOCIALEa minor somma di euro 7531,89 a titolo di 14ª mensilità relativa al 2015, in luogo RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 23.571,85 determinata in prime cure, oltre accessori come determinati in prime cure. Ha dichiarato inoltre non dovuta alcuna somma per il rateo di 14ª mensilità per il 2016. Ha liquidato le spese di lite condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei ricorrenti ed in favore di RAGIONE_SOCIALE.
2.- Per quanto riguarda il decesso, avvenuto il 5 luglio 2015, di NOME COGNOME, congiunto degli appellati, che al momento RAGIONE_SOCIALEa morte svolgeva il ruolo di direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha affermato che la sentenza di primo grado fosse fondata su più ragioni una RAGIONE_SOCIALEe quali non criticata dall’impugnazione, ed essa era pertanto passata in giudicato sicché l’impugnazione non era ammissibile sul punto per l’esistenza del giudicato.
3.- Rilevava inoltre che il rischio assicurato fosse previsto dal CCNL di categoria e che l’intenzione di RAGIONE_SOCIALE con la stipula del contratto di assicurazione fosse quello di coprire l’eventualità di essere tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità al proprio di rigente tramite il rapporto assicurativo, prevedendo oltretutto a maggior tutela del dirigente che l’indennizzo venisse effettuato direttamente dall’assicurazione.
4.- Infine, per quanto ancora rileva in questa sede, ai fini del quantum dovuto agli eredi di NOME COGNOME (per indennità per
causa di morte ed altri emolumenti), la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti – e pertanto anche al caso di specie – la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall’art.13 decreto legge n.66/2014, dato che tale norma non aveva affatto introdotto i tetti retributivi che in realtà preesistevano, ma ne aveva solo aggiornato l’importo portandolo ad € 240.000,00 lasciando intatta la normativa generale pr eesistente (in particolare l’art. 2, comma 20 quinquies del 2 d.l. 95/2012 ). Infatti ‘secondo l’articolo 2 comma 20 quater , d.l. 95 2012 , che ha introdotto i commi 5 bis e 5 ter nell’art. 23 bis d.l. 201/2011, la decorrenza di tale estensione è stata espressamente limitata dal successivo comma 20 quinquies RAGIONE_SOCIALE‘art.2 d.l. 95/2012 ‘al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto’ per quanto concerne gli amministratori e i consigli di amministrazione; e ‘ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto’, per quanto riguarda gli altri dipendenti ( comma 5 ter RAGIONE_SOCIALE‘art.23 d.l. 20 1/2011). Il d.l. 66/2014 non ha apportato alcuna modifica al perimetro applicativo dei tetti retributivi e alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa loro applicazione per le singole categorie di soggetti passivi. Esso ha semplicemente aggiornato l’importo dei tetti retributivi portandolo a € 240.000,00 annui’.
5.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo a cui hanno resistito NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Considerato in diritto che
1.- con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata inapplicabilità dei cosiddetti tetti retributivi al rapporto lavorativo intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e il dottor COGNOME;
2.- la difesa RAGIONE_SOCIALEe eredi COGNOME controricorrenti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza;
3.- il Collegio, vista la novità e la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione dedotta nella causa, ritiene che vada disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa in udienza pubblica, segnalando alle parti che la normativa dettata dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 (limite al trattamento economico del personale pubblico e RAGIONE_SOCIALEe società partecipate) che ha aggiornato l’importo del tetto retributivo, portandolo a € 240.000,00 annui, risulta composta da tre consecutivi periodi normativi con i quali così si dispone : ‘ 1. – A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione previsto dagli articoli 23bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e’ fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di
apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo’.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza per la valenza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13,1 comma del d.l. 66/2014 conv. in l.89/2014 con riferimento a ciascuno dei tre periodi che compongono il disposto normativo.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2024