Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5871 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5871 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede m Melfi, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (C.F CODICE_FISCALE; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL) con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, alla INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
Gestione Liquidatoria della ex RAGIONE_SOCIALE -(P_IVA), in persona del Direttore Generale ASP, legale rappresentante p.t., Dr. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE), in qualità di Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al controricorso, su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE), legale interno all’ASP patrocinante in Cassazione, con numero di
fax: NUMERO_TELEFONO e indirizzo p.e.c. EMAIL, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, elettivamente domiciliata in Roma presso il AVV_NOTAIO COGNOME, INDIRIZZO.
Controricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n° 217 depositata il 9 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con due distinti ricorsi al Tribunale di Melfi la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ottenevano la condanna monitoria della Gestione Liquidatoria della ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a pagare, rispettivamente, euro 105.860,45 ed euro 131.302,76 a titolo di prestazioni non pagate di fisiokinesiterapia e di medicina fisica e riabilitativa per i mesi da gennaio a giugno 2008 (RAGIONE_SOCIALE) e per gli anni 2007-2008 (RAGIONE_SOCIALE) sulla scorta dei contratti stipulati da ciascuno dei due erogatori privati il 18 settembre 2007.
Le due opposizioni proposte dall’intimata RAGIONE_SOCIALE venivano riunite e il Tribunale adito le respingeva, osservando che i contratti citati richiamavano, quanto ai tetti di spesa, l’Accordo tra la RAGIONE_SOCIALE Basilicata e le associazioni di RAGIONE_SOCIALE approvato con delibera della Giunta regionale n° 2105 del 29 dicembre 2006, e che in tale Accordo, all’art. 9, nota 3, il limite di spesa invalicabile per le prestazioni rese dai due erogatori nel periodo cosiddetto transitorio era identificabile col Tetto Regionale (di maggiore importo) e non col
Tetto Totale Aziendale maggiorato di una ‘ quota aggiuntiva ‘ (di ammontare inferiore).
2 .- L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e la Corte di Potenza accoglieva l’impugnazione.
Osservava il secondo Giudice che l’interpretazione data dal Tribunale ai contratti non poteva essere condivisa e che, dunque, il limite di spesa era pari al Tetto Regionale aumentato della ‘ quota aggiuntiva ‘.
3 .- Ricorre per cassazione la sola RAGIONE_SOCIALE formulando due motivi, illustrati da memoria.
Resiste la Gestione liquidatoria, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per il suo rigetto.
L’altro erogatore privato, RAGIONE_SOCIALE, è rimasto meramente intimato, nonostante la regolare notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione alla nota n. 3 dell’art. 9 dell’Accordo del 22 dicembre 2006, recepito con DGR n° 2105 del 29 dicembre 2006.
La Corte d’appello non avrebbe considerato che la nota n° 3 in calce all’art. 9 dell’Accordo tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE si riferiva ai Centri non ancora accreditati, in quanto in corso di accreditamento, tra i quali rientrava RAGIONE_SOCIALE, per il periodo transitorio (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008): donde l’errore della Corte di applicare il solo art. 9, senza tenere conto della nota n° 3 e la conseguente violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.
Col secondo mezzo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e, ancora, dello art. 1362 cod. civ.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto inter partes del 18 settembre 2007 fosse stato stipulato ai sensi dell’art. 8quinquies del d.lgs. n° 502/1992, senza considerare che la norma predetta disciplina gli accordi tra RAGIONE_SOCIALE sanitarie ed erogatori definitivamente accreditati, mentre RAGIONE_SOCIALE era solo in corso di accreditamento, con la conseguenza che le disposizioni che regolavano il rapporto non potevano che essere quelle dell’Accordo 22 dicembre 2006 e segnatamente – anche per le ragioni esposte nel primo motivo -quelle sub nota 3 dell’art. 9.
5 .- I due mezzi, esaminabili congiuntamente, in ragione del comune tema che pongono (quello dell’erronea interpretazione del contratto 18 settembre 2007 e dell’Accordo 22 dicembre 2006), sono inammissibili.
È, infatti, sin troppo noto che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale ( ex multis : Cass. sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti).
A medesima conclusione giunge questa Corte in tema di interpretazione dell’atto amministrativo.
Si è, infatti, precisato che l’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della PRAGIONE_SOCIALE., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l’interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso.
Tale attività è censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n° 5 (Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367).
Ora, la Corte territoriale ha fornito un’interpretazione del testo contrattuale e del richiamo (in esso contenuto) all’Accordo del 22 dicembre 2006 del tutto plausibile, sicché i due mezzi in esame si risolvono, nella sostanza, nell’invocazione di una diversa spiegazione delle clausole negoziali e non nella denuncia della violazione delle norme ermeneutiche indicate dalla ricorrente.
La Corte territoriale è partita, infatti, dalla constatazione che l’accordo stipulato dalla struttura privata con l’RAGIONE_SOCIALE fosse conforme allo schema contrattuale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 689/2007 e che la Delibera n° 2105/2006, richiamata nel corpo del contratto (art. 5), non aveva valore normativo, limitandosi ad approvare l’Accordo intervenuto tra il Dirigente Generale del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ha poi osservato che nello stesso art. 5 del contratto era pattuito il Tetto Totale Aziendale assegnato alla RAGIONE_SOCIALE, composto dai singoli Tetti Aziendali per ciascuna branca di prestazioni (Aree Funzionali Omogenee -AFO), con la previsione che questi ultimi erano onnicomprensivi ed invalicabili, salva però la possibilità di fatturazione eccedente il singolo Tetto Aziendale relativo alle singole AFO, ma pur sempre entro i limiti della Quota Aggiuntiva prevista per la singola Area Funzionale.
Ha, infine, precisato che era prevista, per il caso di incremento delle prestazioni, la riduzione proporzionale del costo di ciascuna di esse, onde rispettare il Tetto Totale Aziendale assegnato.
Tale impianto negoziale, secondo la Corte, induceva a ritenere che le RAGIONE_SOCIALE sanitarie potessero avere certezza del loro impegno fi-
nanziario solo in base alla rigorosa previsione del Tetto Totale Aziendale (incrementabile solo dalla Quota aggiuntiva).
Il Tribunale di Melfi aveva invece ritenuto che l’assetto contrattuale predetto dovesse essere integrato con quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo del 22 dicembre 2006, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n° 2105/2006 del 29 dicembre 2006 (richiamata nel contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE all’art. 13), il quale -alla nota n° 3, parte finale -prevedeva che ‘ che, nel periodo transitorio, rimane integra la possibilità di tali Centri di non subire alcun abbattimento delle tariffe delle prestazioni erogate sino alla concorrenza massima del Tetto Regionale Assegnato ‘.
Ne era derivato, a dire del primo Giudice, che per gli erogatori privati ‘ provvisoriamente accreditati ‘ (quale era RAGIONE_SOCIALE) il tetto massimo di spesa era quello (più ampio) regionale.
Tale interpretazione non poteva, tuttavia, essere confermata, in quanto appariva più ragionevole opinare che il Tetto Regionale fosse la misura massima cui poteva arrivare il limite di spesa per la singola struttura, maggiorato della quota aggiuntiva, oltre la quale -infatti -era previsto che nulla era dovuto.
Peraltro, ove la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE avessero effettivamente voluto assegnare il Tetto Regionale alle strutture provvisoriamente accreditate, lo avrebbero previsto nel corpo dell’art. 9, e non in una nota (riferibile ad un inciso dell’art. 9), e, del pari, anche i contraenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) lo avrebbero inserito nel testo contrattuale.
D’altronde, aderendo all’interpretazione data dal primo Giudice, non era spiegabile perché RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avessero previsto il complesso sistema di determinazione del Tetto Totale Aziendale, ben potendo, invece, far riferimento al solo Tetto Regionale per determinare il limite massimo di prestazioni.
Il percorso logico sopra riassunto, seguito dalla Corte territoriale, appare supportato da idonea e congrua spiegazione ed è privo di errori o travisamenti.
Esso è pertanto, come già anticipato, pienamente plausibile, con la conseguenza che ogni diversa interpretazione di esso si risolverebbe nella censura di questioni di merito integralmente rimesse alla valutazione del primo Giudice.
6 .- All’inammissibilità dei due mezzi segue la condanna della ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 131 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione.
Il presidente NOME COGNOME