Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13350 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEDOTTA PARZIALITA ‘ DEL PAGAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4412/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c. – C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al
contro
ricorso, dall ‘ – p.e.c.
domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE ), elettivamente – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15893/2018 pubblicata in data 31 luglio 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO; udito il difensore della parte controricorrente, AVV_NOTAIO,
per delega dell ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME notificava atto di precetto unitamente ad un ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. a RAGIONE_SOCIALE, quale terzo pignorato di un procedimento coattivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La Banca proponeva opposizione alla esecuzione, deducendo di avere estinto il proprio debito a seguito di invio alla creditrice di assegno circolare non trasferibile dell ‘ importo di euro 1.198,18, al netto della ritenuta d ‘ acconto di euro 299,54 (trattandosi di compensi professionali), sicché la RAGIONE_SOCIALE non poteva richiederle il pagamento delle somme indicate nell ‘ atto di precetto (interessi legali, diritti, onorari e oneri fiscale ed accessori).
Disposta la sospensione dell ‘ esecuzione ed introdotto il giudizio di merito, il Giudice di pace di Roma accoglieva l ‘ opposizione sul presupposto che il pagamento effettuato con l ‘ assegno inviato avesse estinto l ‘ obbligazione gravante sulla Banca.
Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME di agire esecutivamente limitatamente alla somma di euro 324,62.
A supporto della adottata decisione, il giudice d ‘ appello ha rilevato che la creditrice procedente aveva notificato al terzo, contestualmente, l ‘ ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. ed il precetto e che il tempo trascorso tra la notifica (avvenuta in data 29 marzo 2011) e la ricezione dell ‘ assegno circolare (avvenuta il 1° giugno 2011) era pari a 64 giorni, di gran lunga superiore al termine di venti giorni dalla notifica dell ‘ ordinanza concesso per l ‘ adempimento spontaneo dell ‘ obbligazione, sicché il pagamento palesemente tardivo non poteva esentare il debitore dall ‘ onere di corrispondere anche le spese di precetto. Ha, poi, ritenuto documentalmente provato che la creditrice procedente, che non aveva fornito la prova del momento in cui la richiesta di pignoramento era stata formulata all ‘ ufficiale giudiziario, avesse ricevuto prima dell ‘ inizio dell ‘ esecuzione forzata l ‘ assegno circolare non trasferibile, che aveva poi incassato, concludendo che alla data del pagamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era ancora debitrice della somma di euro 324,62, dovuta a titolo di spese di precetto residue, in difetto di contestazione in ordine alla ritenuta d ‘ acconto.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza d ‘ appello, con due motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante controricorso.
Il ricorso, originariamente fissato per la trattazione dinanzi alla Sesta Sezione civile, in esito al deposito di due memorie illustrative da parte della ricorrente, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione preliminare della
validità della procura speciale, già rimessa con ordinanza interlocutoria.
Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dare atto della validità della procura speciale conferita per il ricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al ricorso a mezzo p.e.c., risultando la questione superata a seguito dell ‘ intervento della sentenza n. 2077 del 2024 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Con la decisione richiamata, dando continuità ad un indirizzo già enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass., n. 26587 del 2023), le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l ‘ allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l ‘ atto è notificato ovvero mediante inserimento nella ‘busta telematica’ con la quale l’ atto è stato depositato -di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore, integra l ‘ ipotesi, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l ‘ intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Tali principi, estesi al caso qui in esame, impongono di ritenere la validità della procura.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 553, 556 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. -omessa valutazione di una
circostanza determinante ex art. 360 n. 5 c.p.c.›› e censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento della somma di euro 1.198,18, al netto della ritenuta, fosse intervenuto prima della notifica del pignoramento presso terzi, così trascurando di considerare la circostanza, determinante, che l ‘ atto di pignoramento era stato notificato ad uno dei terzi pignorati, RAGIONE_SOCIALE, in data 23 maggio 2011, e, di conseguenza, che il pagamento, intervenuto in data 1° giugno 2011, fosse successivo all ‘ introduzione della esecuzione forzata.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 c.p.c. e 1181 cod. civ.››, per avere il giudice d’ appello omesso di pronunciarsi sull ‘ errato computo della ritenuta d ‘ acconto eseguito da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eccepito sia in primo che in secondo grado.
Deve essere, in via pregiudiziale, disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito di cui all ‘ art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sollevata dalla controricorrente e fatta propria dal Procuratore Generale.
4.1. Essendo l ‘ illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell ‘ ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780), costituisce principio consolidato quello secondo cui il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dalla richiamata disposizione normativa, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi
proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell ‘ oggetto dell ‘ impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653).
Si è, al riguardo, precisato che la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l ‘ esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l ‘ esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l ‘ esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., sez. U, 22/05/2014, n. 11308); ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all ‘ art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve, quindi, essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell ‘ intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell ‘ ambito della tipologia dei vizi elencata dall ‘ art. 360 cod. proc. civ.; l ‘ inosservanza di tale dovere pregiudica l ‘ intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l ‘ esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l ‘ obiettivo del processo, volto ad assicurare un ‘ effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., sez. L, 06/08/2014, n. 17698; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21297; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez.
U, 30/11/2021, n. 37552).
La valutazione in termini d ‘ inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti, che si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l ‘ apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., sez. U., n. 30754 del 2018; Cass., sez. 3, 12/01/2024, n. 1352).
D ‘ altro canto, la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 – Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del « principe d ‘ autonomie du pourvoi en cassation », ovvero dell ‘ art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall ‘ amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l ‘ interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall ‘ altra, l ‘ interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l ‘ oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall ‘ art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la pertinenza delle censure a quelle risposte, previa menzione sia degli atti dove verificare
quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell ‘ incarto documentale offerto all ‘ esame della Suprema Corte.
4.2. Nel ricorso qui in esame, in sostanziale differenza rispetto ad altri in vicende processuali pacificamente sovrapponibili (e definite, invece ed appunto, con pronuncia di inammissibilità: Cass. Sez. U. nn. 30754 e 30755 del 2018), nella parte rubricata ‹‹ fatto ›› , sono stati evidenziati, seppure in modo sintetico ma con adeguata specificità, i fatti di causa mediante l ‘ indicazione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell ‘ oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle rispettive posizioni assunte dalle parti, oltre che delle ragioni su cui poggiano la sentenza di primo e di secondo grado, il che impone di ritenere insussistente la contestata carenza espositiva del ricorso.
Occorre, tuttavia, dare atto -ciò che è reso possibile, infine, solo dalla appena conseguita conclusione di infondatezza di tutti i dubbi di ammissibilità, sotto diversi profili, della procura speciale a fondamento del presente ricorso -che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio . Al presente giudizio non hanno, infatti, partecipato i terzi pignorati, RAGIONE_SOCIALE e Banca d ‘ Italia, litisconsorti necessari.
5.1. Con la pronuncia n. 13533 del 18 maggio 2021, questa Corte, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all ‘ accertamento dell ‘ estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il
terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all ‘ esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza.
A tale approdo questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo, il co ncetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio tanto «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si è ammesso l ‘ intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell ‘ opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l ‘ opposizione abbia ad oggetto l ‘ invalidità del pignoramento o l ‘ illegittimità dell ‘ ordinanza dichiarativa dell ‘ inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) .
Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all ‘ esito dell ‘ opposizione eventualmente proposta, di talché l ‘ esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.
Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all ‘ esito dell ‘ opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell ‘ opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l ‘ atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000).
5.2. A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3,
27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), occorre dare continuità.
Peraltro, nel caso di specie, sussiste evidentemente l ‘ interesse dei terzi a partecipare al giudizio, se si considera che si discute, tra l ‘ altro, dell ‘ eventuale estinzione del credito azionato in sede esecutiva per effetto dell ‘ avvenuto pagamento delle somme assegnate con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.
5.3. Il presente giudizio si è senz ‘ altro svolto in mancanza di legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l ‘ annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, in linea con l ‘ orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l ‘ integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell ‘ art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l ‘ intero processo e s ‘ impone, in sede di giudizio di cassazione, l ‘ annullamento, anche d ‘ ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 – 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 – 3, 16/03/2018, n. 6644).
E tanto esclude che possano essere presi in considerazione i singoli motivi di ricorso e, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro.
6. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio
al Giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione