Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 673 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2424/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5610/2017, depositata il 17/07/2017, RG n. 2537/2011;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
con sentenza n. 5610/2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dei lavoratori di cui in epigrafe intesa all’accertamento del diritto a percepire la voce retributiva cd. terzo elemento di cui al c.c.n.l. 25/7/1997 con condanna della datrice di lavoro, RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), al pagamento delle relative somme oltre accessori;
a fondamento della pretesa i lavoratori, tutti assunti con contratto di formazione e lavoro convertito alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno invocato il riconoscimento del cd. terzo elemento della retribuzione come rideterminato dall’Accordo per rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri ed internavigatori intervenuto in data 25 luglio 1997, durante il periodo in cui era in corso il contratto di formazione; tale accordo, per quel che qui rileva, prevedeva che a decorrere dal 25 luglio 1997, ai dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spettasse il trattamento sostitutivo del cd. nuovo terzo elemento salariale fino ad allora percepito; secondo gli originari ricorrenti la limitazione del diritto al trattame sostitutivo in questione ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula dell’Accordo, si traduceva, una volta verificatasi la conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, in una violazione del principio, di carattere imperativo, avente valenza antidiscriminatoria, secondo il quale il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito tempestivo controricorso, illustrato con memoria;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sen dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e f applicazione dell’art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 convert con modificazioni nella legge n. 863/1984 e dell’art. 12 prele nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. c omesso esame di fatto decisivo NOME e controverso, oggetto di discussione fra le parti; sostengono, in sintesi, che la previ legislativa, nell’imporre con valenza cogente la considerazio dell’anzianità maturata nel periodo di formazione e lavoro, riferiva sia agli effetti legali dell’anzianità di servizio sia contrattuali e che tale interpretazione era l’unica conforme Direttiva 1999/70/CE ed al principio di non discriminazione di cu all’art.19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
il motivo deve essere respinto in continuità con precedenti d questa Corte (Cass. n. 23330/2021, 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; NOME 21329/2014; NOME 19436/2014; NOME 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014), alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; tali preceden escluso il diritto all’emolumento in oggetto in favore dei lavora assunti con contratto di formazione e lavoro, convertito c contratto a tempo indeterminato in epoca successiva alla stipu dell’Accordo, ritenendo all’esito della ricognizione delle collettive che l’istituto in questione non era collegato all’anzia servizio;
2.1. è stato in particolare affermato che alla luce del qu contrattuale collettivo il “terzo elemento salariale”, mantenuto settore terziario, alla stregua di quota fissa della retrib concordata con le controparti locali, a livello di accordi terri
(provinciali o regionali), è (stato) elemento retributivo autono da ogni computo nell’anzianità di servizio. E’ stato alt puntualizzato che la soluzione accolta risultava conforme al disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a te determinato, di cui, il contratto di formazione e lavoro rapprese una species, in quanto – come ben evidenziato da Cass. n 18947/14 – la fattispecie in esame non riguarda un’indennità il riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio e, inolt clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a temp determinato (concluso il 18.3.1999 e inserito nell’ambito de direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28.6.1999) conferisce ag Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all’applicazio dell’Accordo quadro ai “rapporti di formazione professionale inizia e di apprendistato” nonché ai “contratti e rapporti di lavoro def nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contrib pubblici” (sentenza Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; COGNOME, p. 35);
infine, va rilevato che già Cass. nn. 18946 e 18947/2014 5 -? -ite i”lite etto hanno espressamente tffs 5AD che la presente statuizione non si pone in contrasto con la pronuncia di illegittimità adottata da C n. 13496/14 perché in quel caso i lavoratori assunti con contra di formazione e lavoro percepivano – sin dall’assunzione – t emolumento (e con l’Accordo del 1997 si erano visti sopprimere la voce retributiva), mentre nel caso di specie il giudice di merit accertato che i lavoratori assunti con contratto di formazion lavoro non hanno mai percepito il c.d. nuovo terzo element salariale;
il consolidarsi solo di recente della giurisprudenza legittimità alla quale questo Collegio intende dare continu giustifica la compensazione delle spese di lite;
5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 Il Presidente