Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25422/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
BFF BANK RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1218/2022 depositata il 11/04/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Su ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Banca RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società cessionaria dei fornitori di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Milano, con decreto n. 21893/2016 del 27.8.2016, ha ingiunto alla debitrice ceduta il pagamento della somma capitale di euro 1.996.681,16.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, deducendo il pagamento parziale dei debiti.
Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento del residuo ritenuto non pagato.
La Corte d’appello, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale deduceva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice aveva dimostrato di avere pagato alcune fatture, e in via incidentale dalla Banca (sulle spese) ha respinto l’appello principale e accolto l’incidentale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASP affidato a tre motivi. BFF BANK s.p.a. (già Banca RAGIONE_SOCIALE) si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il procuratore del ricorrente, alla pubblica udienza, ha insistito in atti.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art 360 c.1 n.4 per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. La parte deduce che la sentenza è nulla per essere stata pronunciata prima della scadenza dei termini prescritti per il deposito degli scritti difensivi con conseguente violazione del principio del contraddittorio. Rileva che la Corte di appello di Milano, all’udienza per la precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2022 ha tratte-
nuto la causa in decisione e successivamente deliberato la sentenza in data 6 aprile 2022 prima della scadenza dei termini processuali ex art.190 c.p.c.
Parte controricorrente deduce che il Presidente della prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, con provvedimento comunicato alle parti a mezzo pec in data 12 gennaio 2022, ha stabilito che per tutte le cause chiamate alla udienza di precisazione di conclusioni del 26 gennaio 2022 sarebbero decorsi 45 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche, sicché alla udienza del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione richiamando il predetto provvedimento, e pertanto i termini per le comparse, così abbreviati, erano già decorsi alla data della decisione.
Ciò permesso, con riferimento al primo motivo del ricorso, il cui esame è preliminare, si rileva che non si rinvengono in atti i provvedimenti cui fa riferimento il controricorrente, e segnatamente i verbali e provvedimenti relativi alla udienza del 26 gennaio 2022 innanzi alla Corte d’appello, da cui si trarrebbe la disposta riduzione dei termini; che pertanto deve essere acquisito il fascicolo d’ufficio, non disponibile in atti, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone la acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/10/2025. Il Presidente NOME COGNOME