Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21180/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente con atto di costituzione -nonché contro
ROMA CAPITALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 3761/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 9 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Rilevato che
NOME COGNOME propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito;
il giudizio svolto in contraddittorio con l’ente creditore, Roma Capitale, e con l’agente della riscossione, RAGIONE_SOCIALE – è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con il rigetto della domanda dell’opponente;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, per due motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale;
non svolge difese in sede di legittimità Roma Capitale;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflua l’illustrazione dei formulati motivi di ricorso, apparendo evidente la improcedibilità dello stesso;
la gravata sentenza ha definito una controversia espressamente qualificata come di opposizione agli atti esecutivi;
in forza del principio dell’apparenza, la qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo vale ad identificare il mezzo di impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale ed il relativo regime ad esso applicabile (così, ex multis, in tema di opposizioni esecutive, Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945), compreso quello della sospensione feriale (per tutte: Cass., ord. 11/01/2012, n. 171);
ciò posto, il ricorso in esame, notificato (a mezzo PEC) il 3 agosto 2022 (data di consegna della PEC), è stato iscritto a ruolo dal ricorrente
soltanto il 20 settembre 2022, elasso il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.;
al riguardo non può infatti tenersi conto della sospensione feriale dei termini, alla quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non soggiacciono le opposizioni esecutive, in relazione all’intero corso dei relativi giudizi, cioè a dire in ogni loro stato e grado, incluse le impugnazioni ( ex plurimis, Cass. 07/03/2023, n. 6779: Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234);
per fermo indirizzo del giudice della nomofilachia, l’ omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’ improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d ‘ ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall ‘ art. 156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all ‘ inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, quale quello in discorso ( ex multis, Cass. 17/11/2021, n. 34916; Cass. 26/10/2017, n. 25453; Cass. 24/05/2013, n. 12894);
il ricorso è dichiarato improcedibile;
in ordine alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciare la condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore della RAGIONE_SOCIALE, quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite d i quest’ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché unicamente finalizzato a partecipare alla discussione orale nella eventuale udienza pubblica a fissarsi, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in
adunanza camerale (così Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921);
attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione