Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29010 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29010 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27775 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Commissario prefettizio, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 639/2021, pubblicata in data 27 aprile 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Carovigno, impugnando un’ordinanza ingiunzione notificatale da quest’ultimo per il pagamento della somma di € 1.432,75,
Oggetto:
OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA
Ad. 26/09/2023 C.C.
R.G. n. 27775/2021
Rep.
relativa alla ‘ Tariffa Servizio Impianto Fognante Comunale Località Specchiolla ‘ .
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi, in riforma della decisione di primo grado, di cui ha dichiarato la nullità, l’ha invece rigettata, confermando l’ordinanza impugnata .
Ricorre la COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Carovigno.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c., rinviata alla data odierna per consentire l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale di Brindisi deciso la causa prima della scadenza del termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’ art. 116, comma 1, c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. , per l’omessa valutazione dei documenti proAVV_NOTAIOi ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione di legge e falsa ed errata applicazione dell’ art. 14 comma 1 della Legge 05.01.1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), come modificato dall’ art. 28 della legge 31.07.2002 n. 179 (disposizioni in materia ambientale), nella versione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, in relazione all’ art. 360 comma 3 n. 3 cpc ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 13 c.p.c comma 2, degli artt. 1 e 6, comma 1, delle tariffe forensi approvate con D.M. 127 del 2004, degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 ex art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 e della tabella allegata al DM 55/14, per avere il Tribunale liquidato le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione aAVV_NOTAIOato ed in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/2014 ».
Il primo motivo del ricorso è fondato , il che determina l’assorbimento di tutti gli altri.
La ricorrente deduce che la decisione del giudizio di secondo grado è avvenuta in data 29 marzo 2021 (come risulta dalla sentenza stessa, poi pubblicata in data 27 aprile 2021), cioè ancor prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito degli scritti conclusionali.
Emerge, in effetti, dal fascicolo di ufficio del giudizio di appello, che l’udienza di precisazione delle conclusioni ha avuto luogo in data 1° febbraio 2021, data in cui il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui a ll’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, cioè sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di eventuali note di replica. Tali termini sarebbero scaduti, dunque, rispettivamente, in data 2 e 22 aprile 2021. La decisione è stata assunta in data 29 marzo 2021 (come emerge incontrovertibilmente dalla stessa sentenza impugnata), quindi ancor prima che scadesse il primo di detti termini.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, sancito a Sezioni Unite e cui intende darsi piena continuità, la decisione aAVV_NOTAIOata dal giudice prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito degli scritti conclusionali è viziata da nullità, senza che sia necessaria l’indicazione, da parte d i chi la faccia valere, di uno specifico pregiudizio risentito in conseguenza della violazione del diritto di difesa determinatosi in siffatta situazione
(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021, Rv. 663244 -01: « la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si a ssocia, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo »). Peraltro, nella specie, il suddetto pregiudizio è in realtà anche compiutamente illustrato dalla ricorrente con il secondo motivo del ricorso.
La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata per la sua nullità, dovendosi in sede di rinvio procedere alla rivalutazione del gravame proposto dal Comune di Carovigno (nonché ad una nuova alla regolamentazione delle spese di lite, sulla base dell’esito della stessa): il che determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso, attinenti al merito della controversia ed al capo della decisione relativo alle spese processuali.
Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-