Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23634 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3756/2024 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis .
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ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8354/2023 depositata il 27/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8354/2023 del 27 dicembre 2023, che ha riformato la sentenza di prime cure -che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del dr. COGNOME NOMECOGNOME quale medico specializzatosi con l’ordinamento ante d.lgs. 251/1997, al risarcimento del danno per non aver usufruito della borsa di studio prevista dalla direttiva CEE, sul rilievo della tardività della costituzione in primo grado da parte dell’Avvocatura dello Stato (poiché costituitasi di sabato mentre i 20 giorni antecedenti la scadenza dovevano anticiparsi al venerdì) e della conseguente inammissibilità dell’eccezione di prescrizione proposta.
Resiste con controricorso COGNOME Antonio COGNOME
Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata, proponendo la definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità.
L’Avvocatura dello Stato instava per la decisione del ricorso, per cui veniva fissata la odierna adunanza camerale ex art. 380bis cod. proc. civ.
Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che
Con un unico motivo la pubblica amministrazione ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.’.
Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha rilevato la tardività della costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la conseguente inammissibilità della proposta eccezione di
prescrizione, dato che il giorno 23 dicembre 2017 era un sabato e quindi, in forza dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 155 cod. proc. civ., anche nell’ipotesi dei termini che decorrono ‘a ritroso’ le scadenze nel giorno di sabato devono essere anticipate al giorno precedente non festivo, che nel caso in esame scadeva il venerdì 22 dicembre 2017.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., del seguente tenore:
‘considerato che: l’unico motivo di ricorso si appalesa inammissibile ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., avendo la Corte di merito deciso la questione processuale posta al suo esame in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; secondo costante indirizzo, infatti, « il quarto comma dell’art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 166 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo » (Cass. n. 14767 del 30/06/2014; più di recente, v. Cass. n. 21335 del
14/09/2017; n. 2512 del 2020; n. 8496 del 2023); pertanto, propone la definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità’.
La difesa erariale, nell’insistere sulla decisione del ricorso nelle forme ordinarie, ha in particolare rilevato quanto segue : ‘ La Scrivente Difesa, pur consapevole della presenza della giurisprudenza di legittimità richiamata nella proposta del relatore, intende evidenziare in via preliminare che essa si fonda su principi ormai non più compatibili con l’odierna struttura del processo telematico. Sempre in via preliminare, si osserva che Cass. n. 8496/2023, citata nella proposta del relatore, non si attaglia alla fattispecie de qua in quanto tale pronuncia riguarda la dichiarata tardività di un deposito telematico avvenuto in giornata festiva (26 Dicembre) e non di sabato con dichiarato slittamento a ritroso al primo giorno non festivo (24 Dicembre) ‘.
2.1. L’assunto e la sua successiva illustrazione sono infondati.
2.2. Valga rilevare, anzitutto, che la pronuncia citata nella proposta di definizione accelerata si riferisce anche al giorno di sabato.
Quanto illustrato con le ampie argomentazioni successive poste a base della richiesta di definizione del giudizio, risulta non condivisibile.
Per dimostrarlo mette conto di riprodurle.
Esse hanno avuto il seguente tenore:
‘ In via gradata, preme osservare che, in realtà, la giurisprudenza richiamata nella proposta del relatore (interpretativa ed additiva dell’art. 155 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 263/2005), almeno quella di cui a Cass. n. 14767/2014, n. 21355/2017 e n. 2512/2020, appare essere stata calibrata sul precedente processo ‘cartaceo’, in cui i depositi degli atti processuali avvenivano obbligatoriamente con la collaborazione delle cancellerie, a ridotto servizio nella giornata del sabato, e con
la prassi di chiusura da parte degli studi legali, che rendeva difficoltoso assicurare i depositi nella giornata del sabato.
Un’altra ragione che è stata posta alla base della formazione della suddetta giurisprudenza di legittimità è stata la tutela del diritto di difesa della controparte, che avrebbe visto abbreviare il termine minimo per verificare le difese assunte dall’altra parte, gravata del termine a ritroso, e di predisporre le opportune controdeduzioni (cfr. Cass. n. 8496/2023 secondo cui ‘Deve aggiungersi che la regola non è priva di razionalità, come sostenuto dai controricorrenti, e la questione di costituzionalità da essi prospettata per violazione del diritto della difesa si appalesa manifestamente infondata, giacchè essa si traduce nel garantire la messa a disposizione della controparte dell’atto che si intende depositare almeno venti giorni liberi prima dell’udienza, affinchè vi possa contraddire: è quindi una regola posta a tutela di chi quell’atto riceve, affinchè non veda limitarsi il suo tempo di esame, e non a beneficio e tutela del mittente. Se si accedesse alla tesi dei ricorrenti incidentali, che propone, ove non si ritenesse utilmente compiuto il deposito in giorno festivo, di non andare a ritroso ma addirittura avanti rispetto al giorno festivo, come osserva la Procura generale i termini a difesa di chi sia destinatario di un appello incidentale (o di altro atto da compiersi un determinato numero di giorni prima di un’udienza) finirebbe per ridursi, realizzando l’effetto contrario rispetto a quello voluto dalla legge laddove prevede che la scadenza dei termini operi a ritroso’).
Ebbene, entrambe le esigenze non sono più ravvisabili con il nuovo processo telematico.
In ordine alla prima ragione (difficoltà pratica dei depositi di atti nella giornata del sabato), si osserva che essa, con il processo telematico, è venuta sicuramente meno in quanto ormai è prassi consolidata di depositi telematici di atti effettuati nella giornata del sabato (ed a dir il vero anche nei giorni festivi) ed essi, quando non
è l’ultimo giorno, sono pienamente accettati dalle cancellerie e ritenuti validi.
La seconda ragione è ugualmente non decisiva e non più confacente alla struttura del processo telematico; la necessità, infatti, di assicurare alla controparte lo spazio temporale per predisporre le sue controdeduzioni, a cui è finalizzato il termine a ritroso, poteva avere una sua giustificazione nella vigenza del vecchio processo ‘cartaceo’ proprio per le difficoltà sopra viste di conoscenza degli atti sin dal loro deposito nella giornata del sabato.
Tale esigenza, però, è venuta del tutto meno con il nuovo processo telematico, in cui è notorio che il deposito telematico normalmente non viene accettato dalle cancellerie lo stesso giorno della sua effettuazione, ma quanto meno il giorno dopo.
Anzi, in caso di deposito telematico nella giornata del venerdì (lavorativo) prima della giornata di scadenza del sabato (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ad oggi vigente), se il detto deposito avviene in tarda ora, poco prima delle ore 24, il deposito sarà valido e tempestivo ma verrà accettato dalla cancelleria normalmente il lunedì con conseguente uguale slittamento in avanti della visibilità del deposito al primo giorno (lunedì) in cui la cancelleria opera a pieno regime e, quindi, con la frustrazione delle esigenze difensive della controparte ravvisate dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Lo stesso effetto vi sarebbe se il deposito avvenisse direttamente nella giornata del sabato, termine ultimo di scadenza a ritroso, proprio perché il deposito sarà ugualmente visibile alla controparte normalmente nella giornata del lunedì.
Come si vede, con il nuovo processo telematico la regola, tutta giurisprudenziale, di slittamento al giorno precedente delle scadenze a ritroso nella giornata del sabato non ha più alcuna ragion d’essere, tenuto anche conto che è una regola che non è per nulla indicata nell’art. 155 cod. proc. civ.
L’art. 155 cod. proc. civ., infatti, come ampiamente illustrato in ricorso, regola solo lo slittamento in avanti delle scadenze che cadono nella giornata del sabato che ha, sicuramente, una valida motivazione consistente nell’evitare ai legali di essere obbligati ad approntare le difese nella giornata del sabato; tale slittamento, però, non è stato esteso ai termini a ritroso che scadono di sabato dall’art. 155 cod. proc. civ.
Per di più, la norma dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ. si premura anche di specificare che la giornata del sabato è giornata lavorativa ad ogni effetto.
Tali considerazioni impongono di riconsiderare la giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza del vecchio processo cartaceo, che non ha alcun fondamento normativo, per espressa assenza di regolamentazione nella lettera della norma dell’art. 155 cod. proc. civ., per le scadenze a ritroso che cadono di sabato, giornata pienamente utilizzabile per i depositi telematici ultimo giorno, la cui effettuazione è rimessa alla valutazione discrezionale ed organizzativa del difensore depositante.
Peraltro, con la riforma del processo civile ‘Cartabia’ e con il recente ‘correttivo’ di cui al d. lgs. n. 164/2024 il codice processuale civile è stato depurato da istituti ed incombenti propri del vecchio processo cartaceo e, quindi, seguendo tale evoluzione processuale, si ritiene che anche la giurisprudenza di legittimità possa evolversi in senso più coerente con il nuovo processo telematico.
A ciò si aggiunga che nella proposta del relatore non sono stati esaminati e non si è data risposta ai diversi ulteriori profili indicati nel ricorso per cassazione e che erano tesi a confutare l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 155 cod. proc. civ. a cui il relatore ha aderito.
Ci si riferisce alla circostanza secondo cui lo slittamento al giorno lavorativo precedente di scadenza a ritroso che cade di
sabato (il venerdì) crea, invero, un vulnus al diritto di difesa del depositante che si vede privato di un giorno (il sabato appunto) per approntare le proprie difese.
Vi è, poi, la diversa interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa di una norma processuale analoga all’art. 155 cod. proc. civ. del processo amministrativo.
Nel processo amministrativo, infatti, il Consiglio di Stato ha sempre ritenuto la giornata del sabato valida, a tutti gli effetti, per il deposito di atti scadenti il sabato con termine a ritroso.
Ciò comporta l’assoluta eccentricità su cui si ritornerà di seguito – delle posizioni assunte dai due plessi giurisdizionali (Giudice ordinario e Giudice amministrativo) a fronte di norme sui termini processuali del tutto coincidenti contenute nel codice del processo civile e nel codice del processo amministrativo. ‘.
2.3. Il Collegio osserva preliminarmente che i rilievi svolti dalla difesa erariale traggono spunto da un errore che si coglie nella giurisprudenza di questa Suprema Corte per giustificare l’applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ. ai c.d. termini a ritroso.
Errore che si coglie soprattutto in Cass. n. 8496/2023 ed è ravvisabile anzitutto nell’assunto che il termine a ritroso sia sempre , cioè anche in mancanza di previsione della legge, un termine c.d. libero.
Al contrario un termine a ritroso è libero solo se la legge, espressamente lo prevede come tale.
Ora, non è termine libero né quello di cui si occupò quella decisione (con riferimento all’appello incidentale) né per quanto interessa in questa sede – quello oggetto del presente giudizio, cioè il termine per il deposito della comparsa di risposta.
Il termine, di cui qui ci si deve occupare e quello di cui si occupò la decisione del 2023, ma anche quello di cui si occuparono le altre decisioni anteriori evocate nella proposta di definizione accelerata (cioè il termine per il deposito della memoria ex art. 378
e simili), non sono termini liberi, in cui cioè non solo non si computa il dies a quo , ma nemmeno si computa quello ad quem .
Sono invece termini non liberi, ai fini del cui calcolo non si computa solo il dies a quo .
Non può dunque essere quella evocata dalla giurisprudenza in questione la ragione per sostenere l’applicabilità dell’art. 155 cod. proc. civ. ai termini a ritroso. L ‘argomento fondato sulla necessità di garantire il destinatario secondo la logica del termine libero è, dunque, del tutto ultroneo perché privo di pertinenza.
2.4. Ciò non toglie che, nonostante l’in conferenza della detta logica argomentativa, comunque la scadenza del termine a ritroso -pur non libero – in un giorno festivo o di sabato debba essere interessata dalla disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ.
La verità è che l’art. 155 si applica ai termini c.d. a ritroso semplicemente perché la norma, riferendosi al termine che viene a scadere in un certo giorno, concerne – in assenza di elementi contrari, ed anzi essendo logicamente riferibile la nozione di proroga sia al termine ‘in avanti’, sia a quello ‘a ritroso’, atteso che una proroga rispetto alla scadenza è concepibile tanto ‘in avanti’ quanto ‘calcolando indietro’, conforme alla natura anzi al modo di calcolare il termine (cioè fino a o prima di) – sia il caso in cui il termine debba calcolarsi per un’attività che deve essere compiuta entro una certa data o entro un certo evento, e dunque a far tempo dal loro successivo verificarsi rispetto al dies a quo, sia ai termini che debbono essere osservati per un’attività che l’ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo , giusta quanto accade appunto per i termini a ritroso.
2.5. Ferma tale considerazione, tutte le ulteriori argomentazioni della difesa erariale sono pertanto replicabili, osservando quanto segue.
In primo luogo, il testo dell’art. 155 si presta a regolare
entrambe le ipotesi, soprattutto se si considera che l’applicazione della proroga a ritroso al termine a ritroso che verrebbe a scadere in giorno festivo o -come nel nostro caso -il sabato, si risolve, in realtà, in un vantaggio per chi deve osservare il termine.
Infatti, escludere che il termine si debba osservare quando scadrebbe nel giorno festivo o nel sabato si spiega, nel primo caso, con l’esclusione della imposizione a chi deve osservare il termine del compimento dell’attività da compiere nel termine a suo carico, esigenza che vale a prescindere dal se -si badi -l’attività sia possibile o no (cosa, vigente il processo cartaceo, impossibile per le attività di deposito presso gli uffici, possibile per le sole attività notificatorie ad iniziativa diretta ed esclusiva del difensore ex l.n. 93 del 1994).
2.6. Nel caso del termine con scadenza al sabato, una volta considerato che il quinto comma dell’art. 155 consente secondo l’unica esegesi possibile – le attività processuali di udienza ed ogni altra attività che non comportino il dover osservare un termine scadente il sabato, allo stesso modo il legislatore – prorogando il termine ha voluto favorire chi deve compiere l’atto, e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa per osservare i termini.
2.7. Questo, in ipotesi, potrebbe giustificare che chi deve osservare il termine possa rinunciare al beneficio.
Ma qui subentra la considerazione che la proroga del termine a ritroso scadente la domenica o il sabato o in giorno festivo, rispettivamente operante nei primi due casi al venerdì precedente, nel terzo al giorno precedente, se si considera il rilievo del compimento dell’atto dal punto di vista della controparte e dei riflessi che riguardo ad essa può avere, almeno quando trattasi di atto da depositarsi in giudizio ed il cui deposito rileva ai fini dell’acquisizione della sua conoscenza da quella parte, sebbene attraverso l’accesso agli atti di esso (quanto l’atto non deve
compiersi con una notificazione), si risolve anche in un vantaggio per quella parte: ciò perché, se non vi fosse la proroga, detta parte si vedrebbe costretta a prendere visione dell’atto per fruire della intera durata del termine a partire dal momento del giorno festivo o equiparato, la domenica o altro giorno festivo, o il sabato.
Tale conoscenza non sarebbe stata possibile il giorno festivo o la domenica, ma forse solo il sabato, vigente il processo cartaceo, ma in questo caso avrebbe imposto un’attività alla parte (e non, si badi, un’attività giudiziaria, cioè rilevante in giudizio ai sensi del quinto comma dell’art. 155, tale non potendo reputarsi l’accesso all’ufficio per verificare il deposito dell’atto da parte del contraddittore, trattandosi di attività di mero contatto con la cancelleria).
Vigente il p.c.t. – processo civile telematico, la conoscenza sarebbe possibile, ma l’ultimo comma dell’art. 155 esclude la sua rilevanza, non trattandosi di udienza o -come detto – di attività giudiziaria nel senso indicato.
2.8. La proroga del termine a ritroso trova dunque una giustificazione nella garanzia della fruizione per la controparte dello stesso trattamento di chi deve compiere l’atto circa la giustificazione della proroga.
La circostanza, vigente il deposito telematico, che la proroga al giorno antecedente il sabato, ove il deposito avvenga all’ultimo momento, renderebbe irrilevante la proroga è neutralizzata dal fatto che la controparte, come detto non è tenuta a ‘lavorare’ di sabato per accertare il deposito ed è irrilevante, considerato che -come detto -non si tratta di termine libero, sicché è fisiologico che il perfezionamento dell’atto da compiersi nel termine ad quem (che si computa) non rileva per il quantum temporale della conoscibilità dell’atto.
Vigente il processo cartaceo certamente si poteva verificare che, prorogato il termine a ritroso dal sabato al venerdì, la
contro
parte avesse possibilità di accedere alla conoscenza dell’atto depositato solo dal lunedì, cioè da quando aprivano gli uffici (o addirittura il martedì, nel caso di lunedì festivo, come quello dell’Angelo). Ma tale circostanza, ove avesse creato qualche problema di difesa in relazione all’udienza o all’attività successiva, sarebbe stata gestibile attraverso l’istituto dell’art. 153 c.p.c.
Vigente il processo telematico l’analoga situazione nonostante l’accessibilità al sistema telematico anche di sabato o di domenica o in giorno festivo, può -non essendo esigibile un accesso in quei giorni sempre per il quinto comma dell’art. 155 essere gestita, anche per il caso che la visibilità dell’atto divenga possibile solo il lunedì, sempre ai sensi dell’art. 153 c od. proc. civ.
2.9. Quanto alla norma, invocata dalla ricorrente, contenuta nel Codice del Processo Amministrativo, pare sorprendente la lettura che ne dà il Consiglio di Stato, che invero equivoca sull’uso della parola ‘antecedente’, di cui al comma 4 dell’art. 52: la disposizione, quando parla di giorno antecedente, lo fa dopo che il comma terzo ha parlato di ‘giorno seguente’, ed è palese che, mentre questa espressione è calibrata con riferimento al termine da calcolarsi ‘in avanti’, l’altra lo è rispetto al termine da calcolarsi a ritroso, ‘all’indietro’.
2.10. Mette conto, infine, di rilevare che quanto qui argomentato trova piena conferma nel tenore del n. 7 dell’art. 16 -bis , del D.L. n. 179/2012, sotto il cui vigore venne fatta la costituzione, il quale stabiliva che: ‘Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del Codice di procedura civile.’
Il non essere stati esaminati gli argomenti dedotti e qui discussi, che escludevano peraltro la rilevanza dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., comporta il rigetto del ricorso, e senza applicazione del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Per la novità delle questioni trattate, il Collegio, altresì, reputa la sussistenza delle condizioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza