Termini a difesa: la Cassazione rinvia l’udienza per vizio di procedura
Nel processo civile, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma presidi fondamentali a garanzia del diritto di difesa. Un esempio lampante di questo principio emerge da una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio di una causa per il mancato rispetto dei termini a difesa. Questa decisione ribadisce come la corretta scansione temporale del processo sia essenziale per assicurare un contraddittorio pieno ed effettivo tra le parti.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza del Tribunale di Roma. Le controparti nel giudizio erano un importante ente locale e l’Agente della riscossione. La Corte di Cassazione aveva fissato la discussione del caso in camera di consiglio. Tuttavia, un’attenta verifica delle notifiche ha fatto emergere un vizio procedurale critico.
La decisione della Corte di Cassazione e il rispetto dei termini a difesa
Il Collegio ha rilevato che la comunicazione con cui si fissava la data dell’udienza era stata eseguita il 24 ottobre 2024, per un’adunanza camerale prevista per il 19 dicembre 2024. Questo intervallo di tempo non era sufficiente a rispettare nella sua interezza il termine minimo stabilito dall’articolo 380-bis.1 del Codice di procedura civile.
La norma è posta a garanzia della “piena esplicazione delle facoltà difensive”, concedendo alle parti un tempo congruo per depositare memorie, conclusioni scritte e preparare adeguatamente la propria strategia. Constatando che non tutte le parti avevano depositato i propri scritti difensivi, e riconoscendo l’oggettiva violazione procedurale, la Corte ha agito d’ufficio per sanare il vizio.
Le motivazioni
La motivazione alla base del rinvio è chiara e perentoria: la tutela del diritto di difesa. La Corte ha spiegato che il mancato rispetto del termine legale ha, di fatto, compresso le facoltà difensive delle parti. Per garantire che il processo si svolga nel pieno rispetto del contraddittorio, è indispensabile che ogni parte sia messa nelle condizioni di poter argomentare e replicare. Un termine abbreviato, anche di pochi giorni, costituisce una lesione a questo principio fondamentale. Pertanto, l’unica soluzione possibile per ripristinare la correttezza procedurale era quella di rinviare la causa a un’udienza successiva, da fissare nel rispetto di tutte le tempistiche di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame, seppur di natura prettamente procedurale, offre un importante insegnamento: il rispetto delle regole del processo, in particolare dei termini a difesa, è un pilastro irrinunciabile dello Stato di Diritto. La decisione della Cassazione non è un mero rinvio burocratico, ma un’affermazione forte del principio secondo cui la giustizia non può prescindere dalla correttezza delle forme che ne garantiscono la sostanza. Per avvocati e cittadini, è la conferma che la vigilanza sul rispetto delle procedure è la prima forma di tutela dei propri diritti.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha rinviato la trattazione del ricorso?
La Corte ha rinviato il ricorso perché la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza non ha rispettato il termine minimo previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non garantendo così alle parti il tempo necessario per esercitare pienamente il loro diritto di difesa.
Quale diritto fondamentale è stato tutelato con questa decisione?
La decisione ha tutelato il diritto di difesa, considerato un principio inviolabile del giusto processo. La Corte ha voluto assicurare che tutte le parti avessero la concreta possibilità di preparare e presentare le proprie argomentazioni.
Cosa significa che la causa è stata “rinviata a nuovo ruolo”?
Significa che la trattazione del caso è stata posticipata. La causa verrà iscritta nuovamente nel calendario delle udienze della Corte in una data futura, che sarà comunicata alle parti nel pieno rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8632/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAILcomuneEMAIL
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14455 del 5/10/2022 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Ad. 19/12/2024 CC
CONSIDERATO CHE
-la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380 -bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio;
-non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte;
-all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
p. q. m.
la Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione