Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14680 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOMECOGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16117 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 09982061005), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catanzaro n. 220/2023, pubblicata in data 23 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento
Oggetto:
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 14/05/2025 C.C.
R.G. n. 16117/2023
Rep.
notificatale dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per crediti iscritti a ruolo da Equitalia Giustizia S.p.A., aventi ad oggetto somme dovute a titolo di multa ed ammende, in virtù di una sentenza penale.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Castrovillari. La Corte d’a ppello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Falsa applicazione dell’ art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile , dell’ art. 227-ter, D.P.R. 115/2002 e dell’ art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990 , in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.: la sentenza è errata nella parte in cui la C orte d’ Appello di Catanzaro ha interpretato l’art. 227 -ter come implicante la decadenza per Equitalia Giustizia S.p.A. dal potere di procedere alla riscossione coattiva dei crediti a mezzo ruolo, dichiarando la nullità della cartella di pagamento ».
La società ricorrente deduce che « la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello promosso da Equitalia Giustizia S.p.A., rilevando la violazione del termine per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 227 -ter, d.P.R. n. 115/02, e ponendo come conseguenza di questa violazione la decadenza dal potere di procedere alla iscrizione e alla conseguente riscossione
Ric. n. 16117/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5
coattiva mediante ruolo, confermando l’annullamento della cartella », laddove, invece, a suo avviso, « l’art. 227 -ter oggetto di contestazione non prevede che il mancato rispetto del termine determini la decadenza del potere di iscrivere a ruolo né, tantomeno, l’improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo e la nullità della cartella ».
Il ricorso è manifestamente fondato.
1.1 La decisione impugnata non risulta, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale, in primo luogo, « in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all ‘ iscrizione a ruolo di cui all ‘ art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell ‘ assenza di uno spazio operativo funzionale per l ‘ istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria » e, inoltre, « la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall ‘ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l ‘ esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall ‘ art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell ‘ entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa) » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023; conf., più di recente: Sez. 3, Ordinanza n. 5796 del 04/03/2025, in controversia con oggetto quasi integralmente sovrapponibile a quello del presente ricorso).
In accoglimento del ricorso, va, dunque, cassata la sentenza impugnata.
1.2 Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito: la materia del contendere ancora controversa deve, infatti, ritenersi circoscritta alla sola questione della decadenza rilevata dal giudice di merito, atteso che la statuizione di rigetto degli ulteriori motivi di opposizione all’esecuzione in origine avanzati dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., aventi ad oggetto la pretesa prescrizione del credito iscritto a ruolo, non è stata oggetto di appello.
D’altra parte, l’appello non sarebbe, comunque, stato ammissibile in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quali vanno certamente qualificati quelli relativi alla genericità e al difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta.
A lla luce delle illustrate considerazioni, l’originaria opposizione proposta dalla ricorrente COGNOME va rigettata.
1.3 Alla cassazione, con decisione nel merito nei termini indicati, deve seguire la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio, che va informata al principio della soccombenza e va operata esclusivamente in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata impugnazione da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione della disposta compensazione), con liquidazione dei compensi operata partitamente per singoli gradi alla stregua dei valori previsti tra il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferimento.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Decidendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione della ricorrente COGNOME è rigettata.
Per le spese del l’intero giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente NOME COGNOME
-condanna la ricorrente NOME COGNOME alla refusione in favore di Equitalia Giustizia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE delle spese dell’intero giudizio, liquidate come segue: a) per il primo grado di giudizio, € 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; b) per il grado di appello, € 4.000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; c) per il giudizio di legittimità, € 2.500,00 (duemila cinquecento/00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00 (duecento/00) ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-