Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19544/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SPOLETO n. 1922/2019 depositata il 30/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto, emessa ai sensi dell’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011, che aveva rigettato il ricorso per la liquidazione dei compensi professionali svolti in favore di NOME, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
-il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata;
-va osservato che l’art.170 del DPR del 30 maggio 2002, n.115 richiama l’art.15 del D.Lgs n.150 del 2011, il cui ultimo comma stabilisce espressamente che l’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile, ma è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost, comma 7, trattandosi di provvedimento definitivo che decide su questioni relative a diritti soggettivi.
-il richiamo alla disciplina dei procedimenti sommari è stato utilizzato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.106 del 2016 al fine di individuare comunque un termine perentorio entro il quale proporre l’opposizione avverso il decreto emesso dal giudice in tema di liquidazione delle spese di giustizia, attesa l’abrogazione ad opera del D. Lgs n.150 del 2011 del precedente termine di venti giorni (impedendo in tal modo che l’opposizione fosse suscettibile di proposizione sine die );
-tale termine riguarda il giudizio di opposizione ma, in assenza di una diversa espressa indicazione, non è suscettibile di estensione per la proposizione del ricorso straordinario avverso la decisione adottata all’esito del giudizio di opposizione. Pertanto, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione, trovando applicazione la disciplina ordinaria, è quello previsto dall’art.327 c.p.c., ovvero quello breve dettato dall’ art.325 c.p.c. nel caso di avvenuta notificazione dell’ordinanza (Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2020, n.4735).
-tale termine non risulta essere stato rispettato nel caso in esame, essendo irrilevante, al predetto fine, che l’ordinanza sia stata comunicata alle parti dal cancelliere, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre solo dalla pubblicazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 3372/22);
-il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
-non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;
-ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto (cfr. per il caso di patrocinio a spese dello Stato, S.U. n. 4315/20);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda