Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29917 Anno 2023
CALCE ANIOTAZIONE
Numero registro generale 23331/2020 Numero sezionale 2914/2023 Numero di raccolta generale 29917/2023 Data pubblicazione 27/10/2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggetto: sanzioni amministrative
composta dagli Ill.mi Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
R.G.N. 23331/2020
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
C.C. 20.9.2023.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23331/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
RICORRENTE-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME con domicilio in INDIRIZZO .
CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n 599/2019, pubblicata in data 16.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n 599/2019 la Corte distrettuale di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata annullata Fordinanza ingiunzione emessa nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di €. 171.866,00 a titolo di
sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti comunitari.
Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, sostenendo che il Tribunale inizialmente adito si era dichiarato incompetente per territorio con pronuncia adottata all’udienza del 27.10.2004 mediante la sola lettura del dispositivo e che, in mancanza della lettura della motivazione, la riassunzione, eseguita in data 2.12.2004, era tempestiva essendo intervenuta nel termine di trenta giorni assegnato dal giudice.
Per la cassazione della sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi. NOME COGNOME si difende con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23, commi settimo e ottavo, L. 689/1981, 2700 c.c. e 281 sexies c.p.c., sostenendo che, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, non era necessaria la lettura della motivazione in udienza la quale, a norma dell’art. 23 L. 689 /1981, era meramente facoltativa, e che, come attestato dal verbale di udienza, nel dispositivo erano enunciate le ragioni della decisione, con richiamo al criterio del foro erariale, ed indicato il termine ex art. 50 c.p.c., per cui la pronuncia doveva ritenersi pubblicata il 27.10.2004, essendo irrilevante che il dispositivo fosse stato depositato il 28.10.2004.
Di conseguenza la successiva riassunzione, eseguita il 2.12.2004, era tardiva.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 50 c.p.c., assumendo che, essendo pacifico che il deposito della pronuncia era avvenuto il 28.10.2004, la riassunzione, avvenuta solo il 2.12.2004, doveva ritenersi tardiva, con conseguente estinzione
del giudizio di opposizione e definitività del provvedimento sanzionatorio.
I due motivi sono infondati per le ragioni che seguono, sebbene diverse da quelle poste a fondamento della decisione, che va corretta nella motivazione, essendo conforme a diritto nel dispositivo; inoltre, con riferimento agli errores in procedendo, questa Corte è giudice anche del fatto processuale, potendo autonomamente accertare se il processo di primo grado si fosse estinto per tardiva riassunzione.
L’opposizione, proposta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, era regolata dall’art. 23 L. 689/1981 e quindi, ai sensi del comma settimo, il giudice era tenuto a definire la causa dando lettura del dispositivo, potendo procedere, facoltativamente, alla lettura della motivazione.
Ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , la riassunzione doveva avvenire nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza.
L’art. 307, comma terzo c.p.c., dispone inoltre che, quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi (oggi mesi tre).
Il tribunale doveva -quindi – concedere un termine di riassunzione a mesi, non a giorni.
Il termine di trenta giorni è diverso da quello di un mese, che può avere una durata oscillante tra i 28 ed i 31 giorni; diverso è anche il criterio di calcolo (per il termine a mesi si applica il calendario comune; nel termine a giorni non si computa il dies a quo, ma solo quello ad quem, salvo che si tratti di termini liberi).
Se la legge attribuisce al Giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività
processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, occorre rispettare il limite imposto dai termini minimo (un mese) e massimo, previsti dalla norma generale (art. 307, comma 3, c.p.c.).
Qualora, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, il giudice assegni alle parti un termine per la riassunzione inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabilito dall’art. 307, comma 3, c.p.c., o un termine a giorni anziché a mesi, il provvedimento deve ritenersi “tamquam non esset ‘ , in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l’attività processuale RAGIONE_SOCIALE parti.
In tal caso -come nelle ipotesi in cui il Giudice si sia astenuto dall’esercitare il potere discrezionale- trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (pari a 6 mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall’art. 50, comma 1, in corrispondenza al termine massimo indicato dall’art. 307, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; Cass. 17424/2005; Cass. 25142/2006; Cass. 11204/2019, quest’ultima nel regime novellato).
Avendo il Tribunale assegnato un termine a giorni e non a mesi (il provvedimento era stato pubblicato il 28.10.2004; il mese di ottobre è, inoltre, composto di 31 giorni), la riassunzione poteva esser fatta nel termine di sei mesi, per cui, essendo intervenuta il 2.12.2004, era tempestiva.
Il ricorso è respinto, con addebito di spese.
Essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 D.PR115/2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, pari ad € 6000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad c.p.a e rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali in misura del 15% iva,
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 20.9.2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
CORTEDI CASSAZIONE RAGIONE_SOCIALE
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