Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4793 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 4793 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 27218-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2417/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 1353/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27218/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
PU
–
–
udito l’avvocato NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte d’Appello di Napoli, investita del reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli con determinazione del 5.12.2016, ricevuta il successivo 7.12.2016, dall’Istituto datore che assumeva di aver ricevuto in data 10.10.2016 la nota prot. N. del 6.10.2016 dal Dirigente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari di formale contestazione in merito ad una serie di irregolarità ed anomalie procedurali/gestionali riscontrate nelle attività di reperimento e scansione dei verbali con addebito contributivo redatti nello svolgimento della propria attività lavorativa, segnalate al predetto UPD dalla Direzione Centrale Ispettorato con nota n. 1796 del 7.9.2016, annullando il licenziamento per violazione del termine di cui al 4° comma dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro dell’istante e la condanna dell’Istituto al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ ultima retribuzione globale di fatto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il superamento del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare come fissato dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo vigente ratione temporis, avendone individuato nella specie il dies a quo , dalla norma fissato alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, nelle date di conclusione degli accertamenti compiuti dai responsabili delle s trutture in cui l’COGNOME lavorava a Varese prima e ad Avellino poi, rispettivamente 9.10.2015 e 30.3.2016, dato che l’ulteriore attività svolta nel
–
–
–
–
procedimento risultava meramente ricognitiva e valutativa, affidata cioè dall’Ente ad ispettori centrali ma senza che risulti modificato l’oggetto della contestazione coincidente con quanto già in precedenza accertato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Erra;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lamenta a carico della Corte territoriale l’errone ità del convincimento dalla stessa espresso circa l’essersi risolto l’accertamento affidato agli ispettori centrali dell’Istituto, su precisa richiesta delle sedi di successiva adibizione dell’Erra, nella mera duplicazione delle verifiche sui documenti già originariamente raccolti da considerarsi insuscettibile di legittimare lo slittamento in avanti del termine;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per non aver questa nell’applicare la misura sanzionatoria prevista dell’invocata norma dedotto l’ aliunde perceptum che l’Istituto ricorrente aveva allegato e provato nel corso del giudizio;
che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, secondo cui ‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento,
–
come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione’ (cfr. Cass. n. 11635/2021), momento ‘da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione’ valutazione di cui non vi è riscontro nella sentenza impugnata ove, in termini apodittici, si qualifica l’attività ispettiva espletata a livello centrale come mera duplicazione degli accertamenti compiuti a livello locale;
che il primo motivo va dunque accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2025
Il Relatore La Presidente (NOME COGNOME) (NOME COGNOME