Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9058-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente principale -controricorrente incidentaleavverso la sentenza n. n. 109/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 710/2020;
Oggetto
Licenziamento
Tutela ex art. 18, comma 6, l. n. 300/1970
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata,
nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato il 30 luglio 2018 ad NOME COGNOME e risolto il rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE a decorrere da detta data, condannando la società a versare una indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all’epoca del recesso datoriale, in applicazione del comma 6 dell’art. 18 S.d.L. novellato, in luogo della tutela di cui al comma 4 della medesima disposizione, tutela reintegratoria riconosciuta in primo grado; 2. la Corte territoriale -per quanto qui rileva – ha proceduto all’interpretazione dell’art. 64, ultimo comma, del CCNL Agenzie RAGIONE_SOCIALE Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi applicabile al rapporto, secondo il quale: ‘nel caso di rilevante gravità della infrazione suscettibile di essere sanzionata con licenziamento disciplinare, l’azienda potrà per tutta la durata della procedura di contestazione di cui all’art. 7 della Legge 300/70 sospendere cautelarmente il dipendente dal lavoro senza diritto alla retribuzione. Al termine della procedura, che dovrà compiersi entro 30 giorni dall’inizio della procedura, nel caso che non sia fatto luogo al licenziamento, le retribuzioni non corrisposte per il periodo suddetto verranno versate al lavoratore, mentre nel caso di comminazione del licenziamento dette retribuzioni
resteranno definitivamente non corrisposte ed il recesso avrà
efficacia retroattiva ad ogni effetto legale e contrattuale dalla data della contestazione della infrazione disciplinare’;
la Corte ha ritenuto che la disposizione contrattuale non solo abbia la funzione di regolare l’aspetto relativo al trattamento economico durante la ‘procedura di contestazione’ ma ha espresso il convincimento che la stessa indichi anche ‘un termine generale per il completamento del procedimento disciplinare’; tuttavia, non ha condiviso l’assunto del Tribunale, ‘secondo il quale la violazione del termine previsto dal contratto collettivo comporta un silenzio che va inteso come accettazione delle difese del l avoratore’, con conseguente tutela reintegratoria, ma piuttosto l’applicazione del comma 6 dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, modificato dalla l. n. 92 del 2012, quale violazione di natura procedimentale;
infine, ‘tenuto conto della non rilevante gravità della violazione procedurale posta in essere dalla società, che ha intimato il licenziamento con un ritardo di 10 giorni rispetto al termine fissato dal contratto ma 17 giorni dopo le giustificazioni del la voratore’, la Corte toscana ha determinato nel minimo di legge l’indennizzo spettante allo COGNOME;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimato con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; ad esso ha resistito con controricorso la società;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 CCNL AISS, agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1369 c.c., laddove ‘la Corte ha interpretato come comportante una decadenza dalla facoltà di licenziare la locuzione , contenuta nell’ultimo comma, quando tale norma ha so lo la funzione di regolare l’aspetto relativo al trattamento economico durante la ‘;
1.2. col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si censura la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte di merito ha ritenuto superato il termine di 30 giorni, ‘mancando la prova che il protrarsi del procedimento oltre tale termine fosse dipeso dalla condotta del lavoratore incolpato, quando la società ha puntualmente dedotto in sede di reclamo che, dopo avere richiesto l’audizione il 22/06/2018, il lavoratore ha inviato a mezzo del sindacato la nota del 13/07/2018, con la quale ha presentato giustificazioni scritte, che surrogavano l’audizione, rendendo egli stesso neutro il periodo tra la richiesta di audizione e suddetta spedizione’;
1.3. il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav. e, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 64 lett. e CCNL AISS, ‘poiché la Corte di merito non ha tenuto in alcun conto che l’audizione è stata qui rinunciata per dare corso a controdeduzioni scritte, ed allora anche in questa situazione la
norma contrattuale deve interpretarsi, come vuole codesta Corte, nel senso che il periodo intercorrente tra la richiesta di audizione e l’audizione, qui surrogata per volontà del lavoratore dalle giustificazioni scritte, è neutro ai fini del computo della durata del procedimento disciplinare’;
2. con l’unico motivo di ricorso incidentale il lavoratore critica la decisione della Corte di Appello in relazione alla riduzione della sanzione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, passando dalle 12 mensilità previste dal Tribunale a 6 mensilità, ovvero dalla sanzione prevista ex art. 18 comma 4 legge 300/1970 alla sanzione prevista ex art. 18 comma 6 legge 300/1970, con conseguente violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; si deduce che è stato accertato che il procedimento è durato oltre 30 giorni e che tale violazione non comporterebbe la sanzione prevista dall’art. 18 comma 6 ma quella del comma 5 della citata legge; 3. il ricorso principale della società, volto ad escludere qualsiasi violazione nel procedimento disciplinare adottato, non può trovare accoglimento;
3.1. il primo motivo è infondato;
l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale della disciplina contrattuale stabilita nell’art. 64, u.c., CCNL AISS, si fonda correttamente su di un dato testuale rappresentato dalla locuzione ‘procedura, che dovrà compiersi entro 30 giorni dall’inizio della procedura’; tale prescrizione di durata del procedimento disciplinare viene tuttavia letta non alla stregua di una clausola che conferisce al decorso di tale termine il significato convenzionale di accettazione delle giustificazioni, con conseguente consumazione del potere disciplinare, come previsto da altre contrattazioni collettive di diverso tenore, ma come termine sollecitatorio, la cui violazione determina
esclusivamente le conseguenze di cui comma 6 dell’art. 18 St. lav. novellato;
né gli altri canoni ermeneutici di fonte legale, pure indicati dalla parte ricorrente, depongono inequivocabilmente nel senso contrario a quello evincibile dall’esegesi letterale offerta dai giudici d’appello;
è noto che, con riferimento al canone “letterale”, l’art. 1362 cod. civ., allorché al comma 1 prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. n. 10967 del 2023; Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 9284 del 2005);
3.2. il secondo motivo è inammissibile;
si contesta l’assunto della Corte fiorentina secondo cui la società non avrebbe ‘dimostrato con la allegazione di specifici elementi di fatto -che il protrarsi del procedimento oltre il termine di 30 giorni sia dipeso dalla condotta del lavoratore incolpato’;
si tratta, evidentemente, di valutazione circa un accertamento di fatto che compete al giudice di merito, che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità attraverso la deduzione di una pluralità di elementi che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale e di cui alcuno assume la consistenza di fatto che, ove valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio con prognosi di certezza e non di mera probabilità;
invero le Sezioni unite di questa Corte, con le decisioni nn. 8053 e 8054 del 2014, hanno chiarito che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
si è così sancita l’inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439 del 2015).
3.3. del pari non può accogliersi il terzo mezzo del ricorso principale;
sia perché invoca a sostegno precedenti giurisprudenziali di questa Corte che si riferiscono all’ipotesi diversa in cui, nel corso della procedura disciplinare, sia stata fissata l’audizione per sentire il lavoratore (cfr. Cass. n. 16374 del 2012) e non, come accaduto nella specie, al caso in cui il lavoratore abbia presentato difese scritte; ma soprattutto perché si denuncia nelle forme del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., che presuppone una ricostruzione della vicenda storica quale offerta dal giudice del merito, la omessa considerazione del contenuto di un documento;
è consolidato principio di legittimità quello secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia st ata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;
parimenti non può trovare accoglimento il ricorso incidentale del lavoratore, che invoca una migliore tutela rispetto a quella riconosciuta dalla Corte di Appello;
la sentenza impugnata sul punto, assorbita ogni altra questione, è, infatti, conforme ai principi stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017) secondo cui, ‘in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di
natura procedimentale e comporta l’applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.’; tale principio è stato esteso (cfr. Cass. n. 10802 del 2023) anche alla ‘violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva’, che è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7 st. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, salvo che ‘il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l’affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede’;
nella specie il giudice del merito coerentemente ha applicato la tutela indennitaria minore, stante il minimo scarto temporale nel ritardo che ha anche indotto la Corte a fissare in sei mensilità l’indennità, in considerazione proprio della ‘non rilevante gravità della violazione procedurale posta in essere dalla società’;
conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con compensazione delle spese in considerazione della reciproca soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente princip ale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 e 25 giugno