Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2632  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 3674/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso  la  sentenza  n.  1961/2021  del  Tribunale  di  Messina,  depositata  il 16.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 29.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con  sentenza  del  16.11.2021,  il  Tribunale  di  Messina  rigettò  l’opposizione proposta  da  NOME  COGNOME  in  relazione  alla  cartella  esattoriale notificatale da  RAGIONE_SOCIALE, con  cui, a  seguito  del  decreto ministeriale di revoca del finanziamento pubblico precedentemente concessole, le era stata intimata la restituzione della somma erogata a tale titolo.
Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  NOME COGNOME, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 23105/2023 del 28.7.2023, è stata rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata nei confronti del procuratore costituito di RAGIONE_SOCIALE, anziché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; è stata dunque nuovamente fissata adunanza camerale, per la data odierna. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odi erna adunanza camerale. 
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Non  mette  conto  illustrare  partitamente  i  singoli  motivi  di  ricorso,  in quanto deve rilevarsene d’ufficio l’inammissibilità.
Infatti, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23105/2023, era stato assegnato alla  ricorrente  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  per  provvedere  alla rinnovazione della notifica, correnti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, avvenuta in data 28.7.2023.
Ne  consegue  che  la  notifica  avrebbe  dovuto  rinnovarsi  nei  sessanta  giorni successivi, ma senza tener conto della sospensione feriale dei termini ex lege n.
N. 3674/22 R.G.
742/1969, che com’è noto non trova applicazione nei giudizi di opposizione agli atti  esecutivi  ( ex  multis ,  Cass.  n.  13797/2022),  quale  è -come  anche espressamente statuito dal Tribunale di Messina -la controversia che occupa.
Per contro, la rinnovazione della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è stata effettuata soltanto  in  data  23.10.2023,  e  dunque  ben  oltre  i  sessanta  giorni  dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta, donde l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 9097/2019) .
2.1 -In  definitiva,  il  ricorso  è  inammissibile.  Nulla  va  disposto  sulle  spese, l’intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può  darsi  atto  dell ‘ applicabilità  dell ‘ art.  13,  comma  1quater ,  del  D.P.R.  30 maggio  2002,  n.  115  (nel  testo  introdotto  dall ‘ art.  1,  comma  17,  legge  24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto  per  il  ricorso,  a  norma  del  comma  1bis dello  stesso  articolo  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno