Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 3674/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza n. 1961/2021 del Tribunale di Messina, depositata il 16.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 29.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16.11.2021, il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME in relazione alla cartella esattoriale notificatale da RAGIONE_SOCIALE, con cui, a seguito del decreto ministeriale di revoca del finanziamento pubblico precedentemente concessole, le era stata intimata la restituzione della somma erogata a tale titolo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 23105/2023 del 28.7.2023, è stata rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata nei confronti del procuratore costituito di RAGIONE_SOCIALE, anziché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; è stata dunque nuovamente fissata adunanza camerale, per la data odierna. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odi erna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deve rilevarsene d’ufficio l’inammissibilità.
Infatti, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23105/2023, era stato assegnato alla ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni per provvedere alla rinnovazione della notifica, correnti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, avvenuta in data 28.7.2023.
Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto rinnovarsi nei sessanta giorni successivi, ma senza tener conto della sospensione feriale dei termini ex lege n.
N. 3674/22 R.G.
742/1969, che com’è noto non trova applicazione nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ( ex multis , Cass. n. 13797/2022), quale è -come anche espressamente statuito dal Tribunale di Messina -la controversia che occupa.
Per contro, la rinnovazione della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è stata effettuata soltanto in data 23.10.2023, e dunque ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta, donde l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 9097/2019) .
2.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno