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Termine note scritte: Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per il deposito delle note di trattazione scritta, previsto dalla normativa emergenziale Covid, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, il deposito delle note effettuato in ritardo, ma comunque entro la data dell’udienza, non può essere equiparato alla mancata comparizione e non comporta l’estinzione del giudizio. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il processo per questo motivo, è stata annullata con rinvio.

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Pubblicato il 21 febbraio 2026 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Deposito tardivo delle note scritte: la Cassazione fa chiarezza sulla natura del termine

La gestione delle scadenze processuali è un aspetto cruciale nell’attività legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica, sorta nel contesto della normativa emergenziale per la pandemia: la natura del termine per le note scritte sostitutive dell’udienza. La Corte ha stabilito che il deposito tardivo, purché avvenuto entro il giorno dell’udienza, non può portare all’estinzione del processo.

I Fatti del Processo

Il caso trae origine da una decisione della Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva dichiarato l’estinzione di un giudizio di secondo grado. Il motivo? Gli appellanti avevano depositato telematicamente le loro note di trattazione scritta in ritardo rispetto alla scadenza fissata dal giudice.

In particolare, per l’udienza del 5 ottobre 2021, il termine per il deposito era il 30 settembre, ma le note erano state inviate il 5 ottobre stesso. La Corte d’Appello, ritenendo l’udienza disertata, aveva rinviato la causa a una nuova udienza, quella del 18 gennaio 2022. Anche in questa occasione, le note erano state depositate il giorno prima dell’udienza (17 gennaio) e non entro i cinque giorni precedenti. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva equiparato il deposito tardivo alla mancata comparizione, dichiarando la diserzione di entrambe le udienze e, quindi, l’estinzione del processo.

La Questione Giuridica: Il valore del termine note scritte

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, la norma che durante l’emergenza sanitaria ha disciplinato le udienze a trattazione scritta. La legge prevedeva che il giudice potesse assegnare alle parti un termine “fino a cinque giorni prima” dell’udienza per il deposito telematico delle note.

La domanda fondamentale era: questo termine per le note scritte è da considerarsi perentorio o ordinatorio? Un termine perentorio, se non rispettato, comporta la decadenza dalla facoltà di compiere l’atto. Un termine ordinatorio, invece, pur dovendo essere rispettato, non prevede sanzioni processuali così drastiche in caso di lieve ritardo. Gli appellanti sostenevano la natura ordinatoria del termine, ritenendo valido l’atto compiuto dopo la scadenza ma prima che il giudice prendesse una decisione.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e fornendo una lettura chiara della normativa. Il ragionamento dei giudici si fonda su diversi pilastri.

Innanzitutto, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 152 c.p.c., i termini processuali sono ordinatori, a meno che la legge non li dichiari espressamente perentori. La normativa emergenziale non conteneva alcuna dichiarazione di perentorietà per il deposito delle note.

In secondo luogo, la disposizione in esame equiparava il mancato deposito delle note alla mancata comparizione in udienza, ma non faceva alcun riferimento al deposito tardivo. La logica della norma era quella di creare un’equivalenza tra il deposito delle note e la presenza fisica in udienza. Pertanto, ciò che conta è che l’atto di impulso processuale (il deposito) avvenga entro il momento in cui l’udienza si considera conclusa, ovvero la data stessa dell’udienza.

Depositare le note in ritardo, ma il giorno stesso dell’udienza, non equivale a non depositarle affatto. La Corte ha chiarito che l’inosservanza del termine di cinque giorni non può produrre gli stessi effetti (l’estinzione) che la legge collega espressamente e unicamente all’omesso deposito.

Interessante anche il confronto, operato dalla Corte, con la nuova disciplina dell’art. 127-ter c.p.c. (introdotto dalla Riforma Cartabia), che oggi prevede regole più stringenti, assegnando espressamente al giudice la facoltà di fissare un nuovo termine perentorio in caso di mancato rispetto del primo.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto fondamentale per la corretta gestione delle udienze scritte: il termine note scritte, ai sensi della legislazione emergenziale, è ordinatorio. Il deposito effettuato oltre la scadenza ma entro la data fissata per l’udienza impedisce che si verifichino gli effetti della mancata comparizione.

Questa decisione riafferma un principio di proporzionalità, evitando che una violazione procedurale non grave e priva di pregiudizio per le controparti possa portare a una conseguenza drastica come l’estinzione del processo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame del merito.

Il deposito delle note di trattazione scritta un giorno dopo la scadenza, ma il giorno stesso dell’udienza, causa l’estinzione del processo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il deposito delle note effettuato oltre il termine fissato ma entro la data dell’udienza non è equiparabile al mancato deposito e, pertanto, non può portare all’estinzione del processo ai sensi della normativa emergenziale (D.L. n. 34/2020).

Il termine di cinque giorni prima dell’udienza per depositare le note scritte, previsto dalla normativa emergenziale Covid-19, è perentorio o ordinatorio?
La Corte di Cassazione ha stabilito che tale termine è ordinatorio. La legge non lo qualifica espressamente come perentorio, e la sua violazione non determina la nullità dell’atto o la decadenza dal potere di compierlo, purché il deposito avvenga entro la data dell’udienza.

Cosa equipara la legge alla mancata comparizione delle parti in un’udienza a trattazione scritta?
La normativa emergenziale (art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020) equipara alla mancata comparizione delle parti il mancato deposito telematico delle note scritte da parte di nessuna delle parti. Non viene invece sanzionato il deposito tardivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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