Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6678 – 2022 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COGNOME, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
avv. COGNOME e avv. COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentati e difesi da sé stessi, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1672/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 26/5/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie delle parti.
Rilevato che :
con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. n. 1672/2021, pubblicata in data 26/5/2021, la Corte d’appello di Milano, decidendo sulla domanda degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in favore dell’Amministrazione provinciale di Crotone, ha condannato l’ente alla corresponsione, in loro favore, rispettivamente di Euro 509.725,00 e di Euro 573.684,00, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA come per legge, e con gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal 14.5.2013 al saldo effettivo;
avverso questa ordinanza l’Amministrazione provinciale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui i due avvocati hanno resistito con unico controricorso, eccependo l’inammissibilità per t ardività dell’impugnazione;
in data 28/9/2023, il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando la tardività del ricorso depositato oltre la scadenza dei sei mesi del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.;
-l ‘amministrazione provinciale ha chiesto la decisione , rappresentando che l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. resa dalla Corte d’appello di Milano non era stata comunicata e sostenendo che, in conseguenza, non sarebbe mai iniziato a decorrere il termine ex art. 327 cod. proc. civ.; sul punto, ha invocato la sentenza delle Sez. unite di questa Corte n. 28975 del 05/10/2022 che avrebbe chiarito il punto.
Considerato che :
-l’ ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. n. 1672/2021, qui impugnata, è stata pubblicata in data 26/5/2021, senza essere stata notificata all’Amministrazione dai due avvocati controparti;
-il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Amministrazione ai due avvocati in data 2/3/2022, oltre il termine di sei mesi (a cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale), prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto instaurato dopo il 4 luglio 2009;
-la tardività non è scongiurata dall’omessa comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ.; come rilevato nella proposta di definizione accelerata, per principio consolidato il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. Sez. 1, n. 3372 del 03/02/2022);
con sentenza n. 297 del 2008, la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito; secondo la Corte delle leggi, inf atti, l’articolo opera, invece, un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa; l’ampiezza del termine (all’epoca della decisione annuale) consente, infatti, al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo
uso della diligenza dovuta in rebus suis ; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non soltanto sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio ;
-questa lettura dell’art. 327 cod. proc. civ., diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è stata affatto modificata dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 28975 del 05/10/2022; al contrario, al punto 12 della motivazione, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che «dalle argomentazioni appena svolte consegue l’applicabilità all’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, in corris pondenza coerente all’esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici», hanno rimarcato che «l’introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo decorso non può quindi assorbire in modo meramente implicito la via dell’articolo 327; nel contesto sistemico, allo scopo il legislatore avrebbe dovuto espressamente negare l’applicazione del termine lungo (Cass. 27 giugno 2018, n. 16893, in motivazione, sub p.to 1.3.3); e ciò ritengono pure queste Sezioni unite, in esito alla ricostruzione del quadro normativo del procedimento sommario di cognizione (in particolare, al superiore punto 7), come speciale alternativo rispetto a quello ordinario di cognizione, dal quale ben possono essere attinte le disposizioni di ordine generale, a chiusura del sistema (nel caso di specie: in riferimento alla decadenza dall’impugnazione), quale è l’art. 327 cod.
proc. civ. in discussione: con la sua decorrenza dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, che, come noto, si effettua con il deposito del provvedimento in cancelleria e costituisce l”atto conclusivo del grado di giudizio’ (Cass. 25 luglio 1997 n. 6987, citata co n altri precedenti da: Cass. 27 giugno 2018, n. 16893, in motivazione, sub p.to 1.4.2.)»; estrapolando alcuni passaggi della decisione, invero, l’Amministrazione ricorrente ha sovrapposto i principi della impugnazione dell’ordinanza ex art. 702 ter cod. pr oc. civ. nel termine breve con i principi consolidati in tema di termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.;
il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore degli avvocati controricorrenti, come liquidate in dispositivo in relazione al valore;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende, come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, secondo cui l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
– i n considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ Amministrazione provinciale di Crotone al rimborso, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., l’Amministrazione provinciale di Crotone al pagamento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di Euro 10.000,00, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., nonché di ulteriori Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda