Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19923 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 16416/2023
promosso da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rapp resentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Prefetto della Provincia di Novara in persona del Prefetto pro tempore;
– intimati con atto di costituzione – avverso l ‘ordinanza del Giudice di pace di Novara, depositata il 20/01/2023, comunicata il 28/01/2023 nell’ambito del procedimento R.G. n. 1885/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l ‘ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Novara ha respinto il ricorso proposto da COGNOME contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Novara il 25/10/2022.
Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione in udienza pubblica.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo il Giudice di pace ritenuto l’erronea contestazione dell’omessa dichiarazione di presenza in luogo della sottrazione ai controlli di frontiera.
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
2.1. Com’è noto, in applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, l’ordinanza del Giudice di pace che definisce il giudizio di impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione non è appellabile.
Questa giurisprudenza ha, comunque, da tempo affermato che si tratta di un provvedimento che ha carattere decisorio e definitivo, come tale, ricorribile per Cassazione , ai sensi dell’art. 111 Cost.
In assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., il quale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione o notificazione dell’avvenuto deposito a cura della cancelleria, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022; più in generale, v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023).
In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine (all’epoca annuale, ora semestrale) per l’impugnazione
dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria.
L’art. 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della decisione indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Tale principio si applica a tutte le impugnazioni, senza che vi sia alcuna ragione per escludere la sua applicazione al caso di ricorso straordinario per cassazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022).
2.2. Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di pace risulta depositato il 20/01/2023 e la notificazione del ricorso risulta effettuata il 27/07/2023, ben oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto difese con controricorso.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della