Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1333 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1333 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21277 – 2023 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 29/3/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con sentenza n. 304/2023 , la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1254/2018 con cui il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di cui era socia, quale assegnataria di un appartamento e di NOME COGNOME, direttore dei lavori di costruzione; ella aveva chiesto la dichiarazione di nullità dell’atto pubblico di assegnazione in suo favore dell’appartamento della cooperativa, per difetto di conformità del l’immobile alle risultanze catastali (art. 29 l. 82/1985) e al capitolato di appalto, nonché l ‘accertamento della esistenza di numerosi vizi, con riserva di separato giudizio per il risarcimento dei danni;
-in particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’appello, dopo aver rilevato che la sentenza era stata depositata il 28.8.2018, ha ritenuto che il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. fosse venuto a scadere il 28.2.2019, ultimo giorno del sesto mese successivo (detratto il periodo di sospensione feriale), mentre l’atto di appello era stato notificato per posta elettronica certificata soltanto il successivo 1.3.2019;
avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
considerato che:
con il primo motivo, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1 della legge 742/69, come modificato dall’art. 16 della legge 162/2014 e dell’art. 155 cod. proc. civ. in relazione all’art. 337 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello individuato erroneamente il termine iniziale di sei mesi per l’impugnazione della sentenza , in
mancanza di sua notificazione, non nel 1° settembre, ma nel giorno della pubblicazione, seppure avvenuta in periodo di sospensione feriale;
il motivo è fondato.
Questa Corte ha già stabilito che in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l’individuazione del termine di sei mesi per l’impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969; secondo questa norma, come modificata dall’articolo 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il decorso del termine, se ha inizio durante il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 1° settembre di ogni anno e questo giorno deve essere computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155, comma 2, cod. proc. civ., non ex numero , bensì ex nominatione dierum , spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 1° marzo dell’anno successivo (da ultimo, v. Cass. Sez. 6 – 3, n. 14147 del l’ 8/07/2020);
-la notifica dell’appello è avvenuta il primo marzo (quindi nell’ultimo giorno utile del termine decadenziale) , sicché l’impugnazione si sarebbe dovuta considerare tempestiva;
-l’accoglimento del primo motivo implica la cassazione della sentenza impugnata e l’assorbimento del secondo motivo con cui la ricorrente ha lamentato l’omesso esame in merito delle censure formulate in appello, riproponendole;
la sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione per il prosieguo del giudizio, con la statuizione sugli altri motivi di gravame e
provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione del 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME