Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26790 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15472/2022 R.G. proposto da:
NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
SANZIONI AMMINISTRATIVE
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale Dello Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 1598/2012 (cron. n. 1959/2016) depositata il 13/09/2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 ottobre 2024.
Rilevato che:
1., la RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 25836/2011, ha cassato con rinvio il decreto RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE del 13/10/2006 che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di quarantatré dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Banca 121, compreso (per quanto qui interessa) NOME COGNOME, aveva annullato le sanzioni pecuniarie ad essi irrogate dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE su proposta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Riassunto il giudizio dal funzionario sanzionato, la RAGIONE_SOCIALE, con decreto. n. 1959/2016 , in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione , ha ridotto la sanzione a € 26.400, h a compensato, tra le parti, il 5% RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, e ha condannato l’opponente al pagamento del restante 95% a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del MEF;
avverso il suddetto decreto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE pubblicato il 13/09/2016, hanno proposto in data 6.6.2022 ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella dichiarata qualità di eredi di NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE e il MEF hanno resistito con distinti controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24, 111 Cost., e degli artt. 299, 300 e 303 c.p.c.
I ricorrenti premettono di avere avuto conoscenza legale del decreto RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE in data 05/04/2022, quando il provvedimento è stato loro notificato dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Lamentano, quindi, che la RAGIONE_SOCIALE abbia pronunciato nel merito senza dichiarare l’interruzione del giudizio nonostante che il difensore RAGIONE_SOCIALE‘opponente, all’udienza di discussione del 26/04/2016, avesse chiesto che fosse ‘dichiarata l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa posizione del suo assistito’ , provvedendo al deposito del certificato di morte del cliente;
il secondo motivo poggia sulle medesime circostanze di fatto che vengono prospettate, questa volta, come causa di nullità del procedimento e del decreto RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme sull’interruzione del processo ;
preliminarmente, e in maniera dirimente rispetto ai motivi di ricorso, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Come ha eccepito RAGIONE_SOCIALE, il ricorso per cassazione, notificato il 06/06/2022, è tardivo per decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. per proporre impugnazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE, pubblicato il 13/09/2016.
Risulta dall’autosufficiente controricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato (pagg. 7 e 8) ed è ammesso dai ricorrenti (pag. 4, punto 8, del ricorso per cassazione) che essi sono venuti a conoscenza del decreto n. 1959/2016 con la ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata del giorno 02/03/2021, cioè quando l ‘Avvocatura distrettuale di RAGIONE_SOCIALE , sulla scorta del decreto oggi impugnato, ha chiesto loro il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
Dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata decorreva dunque il termine lungo (di un anno e trentuno giorni applicabile ratione temporis ) per proporre ricorso per cassazione e per fare valere i
motivi di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito che, in base all’art. 161 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione.
Tale termine era inesorabilmente scaduto al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso (06/06/2022), ‘ indipendentemente ‘ dalla notificazione del provvedimento (v. art. 327 c.p.c.).
L’errore dei ricorrenti consiste nel pretendere la conoscenza legale del processo e RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, laddove, invece, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa decadenza dall’impugnazione (art. 327 c.p.c.) , la conoscenza deve essere ‘ di fatto ‘ .
In tal senso è l’orientamento di questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021, Rv. 663318 -01; Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 – 02) che, infatti, ha chiarito che il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui quest’ultima abbia avuto conoscenza anche solo di fatto RAGIONE_SOCIALEa decisione sfavorevole, senza che rilevi la conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in € 3.500,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge; a favore del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE in € 3.500,00, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08 ottobre 2024, nella camera di