Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16480-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato –
Oggetto inammissibilità
R.G.N. 16480/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 769/2018 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 20/11/2018 R.G.N. 4528/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Prato in funzione di giudice dell’esecuzione, adito da COGNOME in opposizione a pignoramento presso terzi, ha accolto parzialmente l’opposizione agli atti esecutivi annullando la notifica di una cartella di pagamento, previo accertamento della falsità della firma su di essa apposta, ha respinto l’opposizione con riferimento ad altra cartella di pagamento, e ha condannato l’opposta Equitalia RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tre quarti delle spese di lite, compensandole per il resto, nulla disponendo nei confronti di INPS, ente creditore per contributi gestione artigiani, il cui titolo veniva rimesso per competenza al giudice del lavoro.
Ricorre per la cassazione dell’impugnata sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata ad Equitalia) dolendosi della nullità della sentenza che aveva pronunciato, in composizione monocratica e senza intervento del Pubblico Ministero, sulla querela di falso proposta da COGNOME spettando al giudice di merito, investito della stessa, la sola verifica di ammissibilità della sua proposizione ed il giudizio di rilevanza.
L’opponente, già parzialmente vittorioso, si costituisce con controricorso eccependo l’inammissibilità per litispendenza innanzi alla Corte d’appello di Firenze dell’impugnativa avverso la medesima sentenza e per gli stessi motivi, e per carenza di interesse ad agire essendo stato lamentato un error procedendo irrilevante ove non sia stato rappresentato alcun
danno concreto da esso derivante. In prossimità dell’udienza deposita memorie in cui eccepisce la tardività del ricorso per cassazione.
4. La causa è stata trattata e discussa nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2025 con riserva di motivazione.
RITENUTO CHE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e merita accoglimento.
La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20/11/2018 (cadente di martedì) ed il ricorso per cassazione è stato notificato in data 21/05/2019 (cadente di lunedì).
La relata di notifica a mezzo Pec del ricorso per cassazione risulta datata 21/05/2019 e spedita in via telematica dal difensore della ricorrente Agenzia delle Entrate – Riscossione al difensore di COGNOME, nella stessa data 21/05/2019, destinata all’indirizzo di posta elettronica cer tificata indicato in atti e tratto dall’elenco pubblico Reginde. Parimenti il ricorso, con le stesse modalità e la stessa data, è stato inoltrato ad INPS. Di tanto v’è formale attestazione sia nella relazione di notifica, sia nel messaggio spedito ai destinatari.
Occorre precisare che non risultano attestazioni di interruzioni telematiche, di impedimenti nella gestione del servizio di spedizione e ricezione, né constano proroghe di diritto ai sensi dell’art. 155 c.p.c. o promananti da legislazioni speciali nel periodo di interesse.
Va anche rilevato che a fronte della eccepita tardività la parte ricorrente nulla ha dedotto o documentato; nel suo atto di
impugnazione è anche precisato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20/11/2018 e che non era stata notificata.
Risulta quindi definitivamente accertata la decorrenza del termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tale preliminare valutazione è dirimente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
Discende, per soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della controversia.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.500,00, con attribuzione in favore del difensore costituito del controricorrente, oltre accessori di rito, esborsi per euro 200,00, e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 co.1 -quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.