Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16980-2022 proposto da:
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI ROMA;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2022, resa nel procedimento NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/6/2023 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
il Tribunale di Roma con ordinanza del 24/5/2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi maturati dall’AVV_NOTAIO quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, depositato in data 11/12/2018;
in particolare, i l giudice dell’opposizione ha accolto l’eccezione , proposta dall’AVV_NOTAIO, di inammissibilità per tardività dell’opposizione, per non essere stata dimostrata dall’opponente l’avvenuta proposizione del rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto; ha rilevato, infatti, che dall’estratto storico del procedimento risultava che il provvedimento di liquidazione era stato mandato «a visto PM» in data 11/12/2018; ha ritenuto in conseguenza che questo sistema di trasmissione sia perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito e che, seppure è vero che non necessariamente le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico corrispondano alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, è vero altresì che l ‘indicazione risultante dal registro informatico attesta che è stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione e che l’atto è stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM; ha, quindi, sostenuto che l’effettiva conoscenza del provvedimento risultasse dall’avvenuta proposizione del ricorso e che sul PM opponente gravasse in conseguenza l’onere di dimostrare quando l’atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, in ragione del principio di vicinanza della prova ma che quest’ onere non risultasse assolto;
avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; i l Ministero della Giustizia e l’AVV_NOTAIO non hanno svolto difese;
ritenuto che:
-la tardività dell’opposizione debba essere ribadita, sia pure per diversa motivazione e, perciò, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto;
-l’opposizione è stata proposta, invero, soltanto in data 19/12/2019 avverso il decreto di liquidazione pubblicato in data 11/12/2018 e, perciò, ben oltre il termine lungo di sei mesi prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis );
-l’art. 327 cod. proc. civ. è, in fatti, applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 sia per la parte contumace che per quella costituita, nell’ipotesi prospettata in opposizione e poi in ricorso -in cui non intervenga la comunicazione del provvedimento; infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 33600 del 2022), il decreto di liquidazione è pronunciato all’esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e soggiace perciò all’applicazione del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. proprio allo scopo di formare il giudicato;
-non dev’essere pronunciata statuizione su lle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
– non ricorrono ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 – i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda