Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2401 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2401 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24847/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-resistente-
contro
RAGIONE_SOCIALE U., INDIRIZZO
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VITERBO n. 795/2023 depositata il 02/08/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere COGNOME.
Ad. CC 22 gennaio 2026
FATTI DI CAUSA
1.Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 20.2.20, emessa nella procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 164/2019 promossa da COGNOME NOME contro COGNOME NOME, accertava <> con condanna al pagamento delle spese processuali di quella fase di giudizio.
Avverso detta ordinanza con atto dell’11.3.2020 la RAGIONE_SOCIALE, terzo pignorato, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. A fondamento dell’opposizione la RAGIONE_SOCIALE deduceva: a) che il credito in esame difettava dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, da ritenere incerti considerando come tale provvedimento contenesse il solo riferimento al compenso <>, senza alcuna ulteriore specificazione; b) che l’esistenza del credito oggetto di accertamento non era provata, e che in ogni caso, diversamente da quanto stabilito dal giudice dell’esecuzione, il relativo onere probatorio circa la sussistenza del credito e del suo ammontare ricadeva sul creditore procedente.
Si costituiva il COGNOME, che chiedeva il rigetto dell’opposizione facendo rilevare: a) la legittimità dell’ordinanza impugnata apparendo evidente la sussistenza dei dedotti crediti in favore del COGNOME; b) la omissione, da parte della società opponente, di indicazione precise nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. difettando qualsiasi riferimento ai rapporti della società con il COGNOME (socio ed amministratore unico), ed ai crediti di quest’ultimo con la società relativi ai compensi di amministratore ed alle provvigioni per la vendita di mobili; c) che la RAGIONE_SOCIALE, nell’intento di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi verso il creditore, aveva attivato la procedura di liquidazione e
cancellazione con atto del 18/1/2021, atto, quest’ultimo, ritenuto illegittimo ed in merito al quale si era chiesto la sua disapplicazione; d) che al tempo della notifica del pignoramento il COGNOME era anche socio unico e che in data 14/6/2019 aveva poi ceduto le quote alla sua compagna e convivente NOME COGNOME, poi divenuta anche liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE.
All’esito della comparizione delle parti, il GE, al termine della fase sommaria del giudizio con ordinanza del 13.5.20212, sospendeva la procedura esecutiva (atto in relazione al quale veniva richiesta la revoca), fissando termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 co. II c.p.c.
Nel corso del giudizio di merito, instaurato dal COGNOME e nella contumacia della EMAIL, le parti insistevano nell’accoglimento delle rispettive deduzioni e conclusioni già svolte nella fase sommaria.
Il COGNOME, inoltre, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità del giudizio di merito attivato a seguito della fase sommaria per inosservanza del termine assegnato dal GE ex art. 618 c.p.c., oltre al difetto di capacità della società RAGIONE_SOCIALE di stare in giudizio.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 795/2023, in accoglimento della eccezione del COGNOME, dichiarava improcedibile il giudizio di merito instaurato ex art. 618 c.p.c., in quanto introdotto oltre il termine perentorio assegnato dal giudice ex art. 618 c.p.c.; e, conseguentemente, condannava il COGNOME al pagamento delle spese in favore del COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il COGNOME.
Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata, che tuttavia ha depositato c.d. atto di costituzione.
Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale, nell’insistere nel ricorso, ha fatto presente che il COGNOME è stato nelle
more ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 388 c.p., con provvisionale e spese a suo favore.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che l’atto di costituzione, presentato dal COGNOME, già debitore esecutato nella procedura originaria e parte intimata nel presente giudizio, è atto che avrebbe consentito al COGNOME, nel caso in cui fosse disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, la mera facoltà di presenziare e discutere oralmente, come peraltro lo stesso interessato deduce; ma in alcun modo costituisce controricorso, in quanto non contiene alcuna argomentazione nel merito del ricorso e non oppone alcuna difesa sui motivi articolati da COGNOME. In particolare, non affronta la questione dell’interpretazione del termine ex art. 618 c.p.c.; non risponde alle censure sulla violazione del diritto di difesa; non replica all’accusa di omessa pronuncia; e non contesta le doglianze sulla mancata ammissione delle prove. La circostanza, poi, che il rito applicato è quello camerale rende priva di rilevanza ogni attività successiva al deposito di quell’atto e qualifica come non svolta alcuna utile attività defensionale da parte di quell’intimato.
Nella impugnata sentenza il Tribunale di Viterbo ha dichiarato improcedibile il giudizio di merito instaurato da COGNOME, in quanto: a) il termine per instaurare detto giudizi decorreva dalla comunicazione dell’ordinanza del GE (14.5.2021); b) l’iscrizione a ruolo era avvenuta in data 21.6.2021 (cioè 38 giorni dopo detta comunicazione) ed era quindi tardiva, essendo irrilevante il fatto che l’atto di citazione fosse stato notificato entro 30 giorni; c) la pendenza del reclamo contro la sospensione non incide sulla decorrenza del termine, poiché fase cautelare e fase di merito sono autonome. Conseguentemente, ha
ritenuto superflue le richieste istruttorie e ha condannato il COGNOME alla rifusione delle spese processuali.
NOME COGNOME articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia: <>, nella parte in cui il Tribunale di Viterbo non ha tenuto conto del principio affermato da questa Corte con ordinanza n. 24224/2019 nel determinare il termine ultimo per l’introduzione del procedimento alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. Aggiunge che la corte territoriale ha erroneamente affermato che la iscrizione a ruolo del processo (avvenuta nella specie il 21.6.2021) costituisce elemento da considerare per le verifiche circa la tempestività del giudizio di merito, con la conseguenza che l’inosservanza dell’indicato termine perentorio determina l’improcedibilità della domanda (Cass. n. 1058 del 17/01/2018). Osserva tuttavia che il procedimento, essendo ordinario, era stato introdotto con la citazione, che era stato notificato entro il termine di giorni 30 indicato dal GE;
-con il secondo motivo denuncia: <>, nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha affermato che l’aver impugnato il provvedimento di sospensione nel 38° giorno comporta la inammissibilità del procedimento di merito. Osserva che l’atto è stato notificato nel termine concesso dal Giudice della fase cautelare e poi iscritto a ruolo successivamente; e che, essendo stato reclamato il provvedimento di sospensione, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla definizione del reclamo (avvenuta il 7/8/2021), con conseguente tempestività dell’opposizione;
– con il terzo motivo denuncia: <>, nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha rigettato i motivi a sostegno della revoca della sospensione, senza fare alcun riferimento a quanto eccepito e motivato a sostegno della revoca della sospensiva;
-con il quarto motivo denuncia: <>. Osserva che il giudice di prime cure ha statuito che erano superflue le istanze istruttorie; e che l’omessa valutazione di dette istanze istruttorie ha compromesso ogni valutazione della vicenda e ha indotto a esiti illegittimi, in quanto una più attenta disamina avrebbe certo consentito l’ammissione delle prove. Osserva, altresì, che l’interpretazione degli artt. 189 cod. proc. civ., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, contrasta con le norme indicate in rubrica, in quanto determina una compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo.
Il primo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21512/2021; n. 24224/2019; n. 31694/2018; n. 19264/2012), il combinato disposto, di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. va interpretato nel senso che, quando l’opposizione deve essere introdotta con atto di citazione, il termine perentorio fissato dal GE è rispettato se l’atto è notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l’iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto.
Nel caso di specie, l’atto di citazione è stato notificato lunedì 14.6.2021, cioè entro il trentesimo giorno (differito al primo feriale successivo a quello, festivo, di scadenza) dalla comunicazione dell’ordinanza (14.5.2021). L’iscrizione a ruolo, intervenuta il 21.6.2021, non costituiva elemento idoneo a determinare la tardività, trattandosi di procedimento soggetto al rito ordinario.
Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità è erronea e che restano assorbiti gli altri motivi, relativi al merito della domanda erroneamente definita in rito.
Per la ragione che precede, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Viterbo, che, nella persona di altro magistrato, ritenuto procedibile il giudizio di merito instaurato dal COGNOME, procederà all’esame nel merito dell’opposizione dallo stesso proposta.
Il giudice del rinvio nulla dovrà liquidare in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo parte intimata resistito con rituale controricorso.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
È appena il caso di precisare che le questioni relative al merito (tra cui quella dell’individuazione dell’esatto momento di decorrenza del termine per instaurare il giudizio di merito in caso di proposizione di reclamo) restano estranee alla presente ordinanza e da questa non pregiudicate, rimanendo riservate allo sviluppo del giudizio di rinvio.
P. Q. M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; e, per l’effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e
rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME