Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3553 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2684/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 810/2020 depositata il 09/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, n el 2009 l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Pescara nei confronti della committente RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo di pagamento di € 19.411,45 , a titolo di corrispettivo di lavori che
aveva realizzato nell’oleificio della committente (realizzazione dell’impianto elettrico per un elettrofiltro). In sede di opposizione, la committente allegava che erano stati pattuiti un prezzo minore e l’ultimazione dei lavori entro il 10/10/2009, in vista della campagna olearia, ma i lavori si erano conclusi solo il 12/11/2009 per mancanza del trasformatore di alimentazione; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, proponendo una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento con richiesta di risarcimento dei danni per € 505.900 ,00.
RAGIONE_SOCIALE replicava che il primo trasformatore, fornito da RAGIONE_SOCIALE, si era bruciato nel collaudo e che quest’ultima aveva consegnato un secondo esemplare il 29/10/2009. Chiamava quindi in garanzia la società RAGIONE_SOCIALE, la quale, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il Tribunale di Pescara dichiarava che non era stata raggiunta la prova del minor prezzo e del termine essenziale pattuiti, rigettava la domanda riconvenzionale e, ritenendo dimostrato il credito per il prezzo, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, la domanda di garanzia e la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE; condannava RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di RAGIONE_SOCIALE
Hanno proposto appello RAGIONE_SOCIALE, in via principale, che deduceva il mancato riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c. e l’errore nello scaglione per le spese, e RAGIONE_SOCIALE, in via autonoma poi incidentale, che insisteva sull’essenzialità del termine, sull’ammissibilità della prova testimoniale e sulle restanti domande.
La Corte di appello dell’Aquila ha accolto esclusivamente il motivo sulle spese proposto da RAGIONE_SOCIALE, affermando che il valore andava determinato con riferimento anche alla domanda riconvenzionale di
NOME e alla conseguente domanda di garanzia. Per l’effetto ha rideterminato le spese, condannando NOME a pagare a COGNOME € 13.000 per il primo grado ed € 11.000 per il secondo grado e condannando COGNOME a pagare a NOME le spese nelle medesime misure, con compensazione per metà delle spese del grado di appello.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
All’esito della camera di consiglio del 4 -2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2721, 2722, 2723 e 2724 c.c., con la seguente argomentazione. Il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la prova testimoniale sulle pattuizioni contrattuali ex art. 2721 c.c., ma ha poi utilizzato le deposizioni per sostenere il decisum; da ciò l’errore di diritto e l’incongruenza logica, commessi anche dalla Corte d’appello .
1.1.Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha già fornito una puntuale risposta alle doglianze, in sostanza riproposte in questa sede come già formulate in appello. L’inciso contenuto nella sentenza di primo grado circa l’astratta inammissibilità della prova orale per il limite posto dall’art. 2721 c.c. costituiva un mero obiter dictum , rimasto estraneo al procedimento logico sotteso alla motivazione; il giudice di primo grado ha infatti svolto una disamina delle dichiarazioni rese dai testi sentiti, ponendole a fondamento della decisione. Del resto, la questione perde qualsiasi rilevanza, in quanto la Corte d’appello, a sua volta, ha direttamente proceduto alla disamina delle dichiarazioni dei testimoni, considerando il contenuto del capitolo di prova sul quale i testimoni erano stati interrogati e tenendo presenti i requisiti necessari
perché il termine pattuito sia essenziale; così, giungendo alla motivata conclusione che le dichiarazioni dei testimoni non erano idonee alla dimostrazione d ell’ essenzialità del termine.
Quanto alle censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente non lamenta alcuno dei vizi così censurabili secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20867/2020, ma sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità.
Quanto ai limiti probatori ex art. 2721 c.c., costituisce orientamento consolidato quello per cui l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dalla norma rientra nell’apprezzamento del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass. n. 21411/2022; n. 190/2020; n. 11889/2007). Nella specie, come già esposto, la Corte distrettuale ha legittimamente valorizzato le deposizioni testimoniali ai fini della ricostruzione delle pattuizioni contrattuali e le censure avverso tale apprezzamento si risolvono in una inammissibile richiesta di rivisitazione nel merito della vicenda.
2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1457, 1460, 2721 e 2697 c.c. La ricorrente insiste sull ‘esistenza del termine essenziale di consegna dei lavori, da cui dipenderebbe la fondatezza dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.; indica capitoli di prova e deposizioni che collocherebbero la conclusione dei lavori entro e non oltre il 10/10/2009 e comunque prima dell’avvio campagna olearia ; specificamente richiama le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME sul termine « prima dell’inizio della campagna olearia ». Richiama altresì, in diritto, il canone dell’art. 1457 c.c. sull’essenzialità del termine e la sua verifica alla luce dell’oggetto del negozio e delle indicazioni delle parti.
2.1.Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha applicato il principio secondo il quale l’essenzialità del termine va accertata in concreto, alla stregua delle espressioni usate dalle parti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, dovendo risultare inequivoca la volontà di ritenere perduta l’utilità economica con l’inutile decorso del termine; tale connotazione non si desume dalla sola formula «entro e non oltre»; il principio è consolidato (Cass. n. 25549/2007; n. 14426/2016; n. 32238/2019; n. 10353/2020). La C orte d’appello ha quindi escluso, con motivazione concreta e centrata sulle prove orali e sul comportamento successivo, che fosse stato pattuito un termine essenziale. La critica si risolve in una sollecitazione alla diversa lettura del materiale istruttorio, non solo preclusa in sede di legittimità, ma anche incompatibile con l’evocata essenzialità del termine; ciò in quanto la ricorrente non tenta neppure di spiegare il fatto di avere continuato a utilizzare l’impianto , dato in aperta contraddizione con la sua tesi sull’esistenza di termine essenziale che, in quanto tale, comporta che l’utilità economica dell’affare venga meno allorch é sia decorso il termine medesimo.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1657, 2721 e 2697 c.c. Si deduce che la creditrice non abbia provato il credito azionato. La Corte territoriale avrebbe trascurato che non è stata neppure richiesta c.t.u. a sostegno della pretesa. La censura è diretta contro il ragionamento sul corrispettivo ex art. 1657 c.c., che -secondo la ricorrente -non poteva essere fondato su prove orali o documentazione inidonea.
3.1.Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha accertato il credito , nell’ an in ragione dell ‘accertata esecuzione dei lavori , stante l’esclusione del carattere
essenziale del termine pattuito e, nel quantum, sulla base del prodotto «ore effettive × prezzo orario storicamente praticato tra le parti», sorretto da deposizioni reputate attendibili. Non vi è errore di diritto, perché la scelta di fondare la decisione su prove orali e documentali ritualmente acquisite rientra nel merito, mentre l’ammissione della c.t.u. appartiene al prudente apprezzamento del giudice (Cass. SU n. 3086/2022; Cass. n.19631/2020). Anche in questo motivo, il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. è finalizzato esclusivamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, non consentito in sede di legittimità.
4. Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare il materiale probatorio addotto a sostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da NOME; si richiama anche la richiesta, reiterata in appello, di rimettere la causa in istruttoria, che sarebbe stata ignorata.
4.1.Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, ricorre la preclusione di cui all’art. 348 -ter co. 5 c.p.c. da applicare ratione temporis, avendo la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado con riguardo all’ambito in discussione (la riforma è stata soltanto sull’entità delle spese di lite) e non indicando la ricorrente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, come necessario in questo caso (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
Inoltre, la doglianza neppure individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato, ma denuncia l’omessa o inadeguata valutazione di elementi istruttori. L ‘omesso esame di elementi probatori non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, senza
necessità che egli dia conto di tutte le risultanze (tra le molte, Cass. n. 6618/2022; n. 22316/2019; n. 15639/2029). Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU n. 8053/2014). Di talché egli – in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esi to positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., con la seguente argomentazione. La Corte territoriale ha modificato l’ammontare delle spese a carico di NOME nei confronti di NOME, che non ha proposto appello incidentale sul punto nei confronti dell ‘attrice. La modifica è avvenuta sulla scorta di quanto domandato da NOME nei confronti di NOME e, pertanto, la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese nei rapporti tra NOME e NOME non poteva essere riformata.
5.1.Il quinto motivo, così come proposto, è inammissibile.
Si mette da parte l’erronea individuazione del parametro normativo (corretto sarebbe stato invocare l’art. 91 c.p.c.). Peculiare in questo caso è lo schema liquidatorio adottato dal Tribunale di Pescara, che aveva posto le spese della terza chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME -parte convenuta nell’opposizione e autrice della chiamata, che non si era rivelata palesemente arbitraria-, anziché a carico di NOME -attrice in opposizione e parte integralmente
soccombente-. Tale schema si era sottratto alla regola secondo cui è la parte soccombente che ha dato causa alla lite -nel caso di specie, NOME– a dover rimborsare anche le spese della chiamata in garanzia necessitata dalle sue pretese (cfr. Cass. n. 7431/2012, per tutte). Tale variante ha indotto la Corte distrettuale, che a sua volta non ha individuato alcuna arbitrarietà nella chiamata in garanzia, a mantenere la medesima struttura della liquidazione; ha posto a carico di NOME le spese in favore di NOME e, di conseguenza e nel contempo, ha posto a carico di NOME le spese a favore di NOME, nei superiori importi determinati dall’accoglimento del motivo di appello di NOME ; così, al fine di fare incidere le conseguenze della sua pronuncia su quella che era la parte integralmente soccombente anche all’esito del giudizio di appello.
In questo quadro, la ricorrente non ha neppure interesse a dolersi di una liquidazione che, sotto il profilo della distribuzione dei carichi, le è stata più favorevole rispetto alla legittima applicazione della regola della soccombenza; infatti, considerato che NOME è risultata integralmente soccombente sia in primo grado sia in appello e che la chiamata in causa di NOME non era pretestuosa, era NOME che avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore sia di COGNOME che di COGNOME. L ‘accoglimento del motivo di appello di COGNOME, che aveva devoluto alla cognizione del giudice d’appello la questione del riparto delle spese di primo grado, imponeva alla Corte d’appello anche di individuare l’unico soggetto soccombente, che era NOME, sia in primo che in secondo grado , in ragione dell’integrale rigetto delle sue pretese ; ciò, in sostanza, ha fatto la Corte d’appello, con limitato riguardo all’ammontare delle spese poste a carico di NOME.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso (il che rende superfluo integrare il contraddittorio nei confronti di NOME, che non è stata
evocata nel giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 12515/2028, per tutte).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del valore individuato dalla domanda accolta nel giudizio di merito.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in 3.000,00, oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 04/02/2026.
La Presidente Linalisa COGNOME