Termine Difesa Cassazione: Quando il Rinvio è d’Obbligo
Il rispetto delle scadenze procedurali è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, poiché garantisce il corretto e leale svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, disponendo il rinvio di una causa a causa del mancato rispetto del termine di difesa in Cassazione. Questa decisione sottolinea come la tutela del diritto di difesa prevalga su ogni esigenza di celerità, specialmente nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da alcuni cittadini contro un’ordinanza del Tribunale di Roma in un procedimento di opposizione all’esecuzione. Il contenzioso vedeva coinvolti, oltre ai ricorrenti, una nota società di servizi postali in qualità di controricorrente e due istituti di credito come parti intimate. La Corte di Cassazione aveva fissato l’adunanza camerale per la discussione del caso.
Tuttavia, è emerso un vizio procedurale: la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza era stata eseguita in una data che non consentiva il pieno rispetto del termine a difesa previsto dalla legge per le parti coinvolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della situazione, la Suprema Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria con la quale ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. La decisione non entra nel merito della controversia, ma si concentra esclusivamente sulla questione procedurale, ritenendola assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra valutazione.
Le Motivazioni: la Tutela del Diritto di Difesa
Il cuore della motivazione risiede nella violazione dell’articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce un termine preciso tra la comunicazione dell’avviso di udienza e la data della stessa, volto a garantire alle parti un lasso di tempo adeguato per predisporre le proprie difese. Nello specifico, la Corte ha rilevato che il termine non era stato osservato ‘nella sua interezza’.
I giudici hanno sottolineato che tale termine è posto a garanzia della ‘piena esplicazione delle facoltà difensive’. Il suo mancato rispetto, anche parziale, costituisce una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La Corte ha inoltre osservato che, di fatto, non tutte le parti avevano depositato memorie difensive o conclusioni scritte, un’ulteriore conferma di come la violazione procedurale avesse inciso concretamente sulle possibilità di difesa. Pertanto, per sanare il vizio e assicurare un giusto processo, il rinvio è diventato un atto dovuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia, sebbene di natura procedurale, ha importanti implicazioni pratiche. Ribadisce l’inderogabilità dei termini processuali posti a tutela del diritto di difesa, un principio cardine che non può essere sacrificato in nome della rapidità dei giudizi. L’ordinanza serve da monito per le cancellerie e per i legali, ricordando che la precisione e il rigore nel compimento degli atti processuali sono essenziali per la validità del procedimento. Per le parti, rappresenta una garanzia che i loro diritti saranno sempre tutelati, anche di fronte a vizi formali che potrebbero comprometterne l’effettivo esercizio.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo?
La Corte ha rinviato la causa perché la comunicazione della data dell’udienza non è avvenuta nel rispetto del termine completo previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., violando così il diritto delle parti a disporre del tempo necessario per preparare le proprie difese.
Qual è lo scopo del termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c.?
Lo scopo di tale termine è garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive delle parti nel procedimento in camera di consiglio, consentendo loro di depositare memorie e conclusioni scritte in modo tempestivo ed efficace.
Cosa succede se il termine a difesa non viene rispettato nel giudizio di Cassazione?
Come dimostra questa ordinanza, il mancato rispetto del termine a difesa costituisce un vizio procedurale che porta al rinvio della trattazione del ricorso. Questa misura è necessaria per sanare la violazione e assicurare che il principio del contraddittorio e il diritto di difesa siano pienamente rispettati.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 45 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 45 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7190-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’area legale territoriale centro della società, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinvio a nuovo ruolo
R.G.N. 7190/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 19/12/2024
Adunanza camerale
– intimate –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma , depositata il 26 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
-la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio;
non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte;
-all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
p. q. m.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della