Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30038 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30038 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6973-2019 proposto da:
COGNOME NOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 876/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in favore di COGNOME NOME per l’importo di € 7.200,00, a titolo di saldo per la fornitura di mobili in favore degli opponenti.
Deducevano che avevano già provveduto al pagamento di quanto dovuto e che erano state emesse le fatture che erano a fondamento del decreto opposto, nonostante l’avvenuto pagamento.
Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale adito con la sentenza n. 294 del 26 giugno 2011 dichiarava l’opposizione improcedibile per la tardiva costituzione degli opponenti.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 876 dell’8 maggio 2018, ha rigettato l’appello.
Osservava che sebbene fosse errata l’affermazione del Tribunale secondo cui i termini per la costituzione dell’opponente erano sempre dimidiati rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 165 c.p.c., anche nel caso in cui il ricorrente non si fosse avvalso della riduzione dei termini di comparizione, l’improcedibilità era da riconoscere anche in relazione al termine ordinario di costituzione. Infatti, il decreto ingiuntivo era stato notificato all’opponente in data 17 luglio 2007, come da timbro apposto presso l’ufficio
postale incaricato della notifica, mentre la costituzione degli opponenti era avvenuta solo in data 31 luglio 2007.
Al fine della decorrenza del termine di costituzione, il cui mancato rispetto nel giudizio di opposizione determina l’improcedibilità della stessa, rileva la data in cui il mittente ha consegnato il plico all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario, non avendo invece rilevanza la diversa data in cui l’atto sia effettivamente giunto al destinatario.
Ai fini della doverosità della costituzione dell’opponente non rileva la data in cui la notifica si sia perfezionata per il destinatario (nella specie, quella del 23/7/2007), dovendo prevalere l’esigenza del convenuto di conoscere il prima possibile se la costituzione dell’attore si sia realizzata, al fine di poter meglio organizzare la propria strategia difensiva.
Inoltre, l’opponente ben può costituirsi anche prima di essere rientrato in possesso dell’originale notificato, potendo avvenire la costituzione con una copia (cd. velina), fermo restando però l’onere di depositare l’originale entro la prima udienza.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso NOME e NOME COGNOME sulla base di un motivo.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., con la nullità della sentenza e del procedimento, stante l’erronea applicazione dei principi in ordine
alla scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario.
Si deduce che erroneamente è stato affermato che il termine di cui all’art. 165 c.p.c. decorra dal momento in cui il mittente ha esaurito le attività prodromiche alla notifica, non rilevando la diversa data in cui la notifica si perfezioni presso il destinatario.
Il citato precedente delle Sezioni Unite (Cass. n. 10864/2011), attiene alla diversa questione dell’individuazione della data di decorrenza del termine di costituzione dell’attore in caso di pluralità dei convenuti, ma resta fermo che, pur decorrendo il termine della prima notifica, è però necessario che la stessa si sia perfezionata con la ricezione da parte del destinatario.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ribadito che, anche a seguito dell’affermazione del principio della cd. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. Ne consegue che il computo della data di iscrizione della causa a
ruolo va effettuato dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario (Cass. n. 4020/2017).
Anche con riferimento al termine di cui all’art. 347 c.p.c., per la costituzione dell’appellante, in relazione all’art. 165 c.p.c. (norma che del pari commina la sanzione dell’improcedibilità dell’appello in caso di tardiva costituzione), si è statuito che il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 1662/2016; Cass. n. 9329/2010; Cass. n. 4996/2008).
Risulta, pertanto, erronea la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione pronunciata dal Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che l’opposizione era stata ricevuta dal destinatario in data 23 luglio 2007 e che la costituzione degli opponenti era invece avvenuta in data 31 luglio 2007.
In accoglimento del ricorso la sentenza deve quindi essere cassata.
Il giudice di rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda