Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8110/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 96/2022 depositata il 05/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere COGNOME.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, ad un decreto ingiuntivo notificatole dal RAGIONE_SOCIALE, mediante il quale quest’ultimo pretendeva il pagamento del corrispettivo dei servizi resi ai consorziati, e tra i quali vi era, per l’appunto, la società ricorrente.
1.2. -Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione riconoscendo al RAGIONE_SOCIALE il diritto al pagamento di quei servizi.
1.3. -Avverso tale decisione ha proposto appello la società RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultimo, tuttavia, ha dichiarato improcedibile l’impugnazione sull’assunto che la società appellante si sarebbe costituita in giudizio tardivamente, ossia oltre il termine dei 10 giorni dalla notifica dell’appello.
1.4. -Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la società RAGIONE_SOCIALE con due motivi illustrati da memoria. Il consorzio non si è costituito.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta violazione degli articoli 165, 168, 347, 348 del codice di procedura civile.
La tesi della società ricorrente e nel senso che, secondo il giudice di merito, l’atto di appello sarebbe stato notificato il 22.3.2016, ed iscritto a ruolo l’8.4.2016, con la conseguenza del superamento del termine dei 10 giorni.
Questo assunto però, secondo la ricorrente, è frutto di un errore da parte del giudice di appello, il quale non si sarebbe invece avveduto che l’appello era stato notificato il 29.3.2016 e non già il 22.3.2016. Con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo, avvenuta l’8.4.2016, rientra nel termine dei 10 giorni dalla notifica dell’appello.
2.1. -Questa stessa mancanza è contestata dalla società ricorrente con il secondo motivo che prospetta omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire omesso esame del momento in cui l’atto di appello è stato effettivamente notificato.
I motivi, che presentano connessione logica e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Presupposto della decisione impugnata, come chiaramente risulta dalla motivazione, è che l’appello sia stato notificato il 22.3.2016,
con la conseguenza che la costituzione in giudizio, ossia l’iscrizione a ruolo dell’appello, avvenuta l’8.4.2016 si appalesa successiva al termine di 10 giorni prescritto appena di improcedibilità dell’impugnazione.
Va tuttavia al riguardo osservato che il giudice del gravame ha invero omesso di verificare la data di notifica della decisione impugnata, dalla ricevuta della posta elettronica depositata telematicamente emergendo che l’atto di appello è stato notificato ( sempre per posta elettronica ) in data 29.3.2016, ore 12:59:47, e che la costituzione in giudizio, ossia l’iscrizione a ruolo della causa, è pacificamente avvenuta il successivo 8.4.2016, come attestato nella stessa sentenza impugnata (p. 2).
A tale stregua, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame nell’impugnata sentenza, l’appello si appalesa invero tempestivo.
Alla fondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9/7/2024.