Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
COMUNE DI LEONFORTE
-intimato – avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D’APPELLO D I CALTANISSETTA, depositata il giorno 2 novembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato improcedibile l’appello dispiegato da NOME COGNOME e NOME COGNOME avvero la sentenza n. 90/2014 del Tribunale di Enna, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalle appellanti nei confronti
APPELLO -TERMINE PER LA COSTITUZIONE -DECORRENZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12649/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME NOME CONCETTA, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
del Comune di Leonforte per il ristoro dei danni patiti in conseguenza della caduta di un albero esistente sulla pubblica strada;
per quanto ancora qui d’interesse, la Corte nissena, in accoglimento di eccezione dell’appellata, ha rilevato che, notificata la citazione in appello il giorno 21 novembre 2014, la iscrizione a ruolo della causa era avvenuta soltanto in data 4 dicembre 2014, elasso il termine a tal fine stabilito dalla legge;
ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a tre motivi;
non svolge difese in grado di legittimità il Comune di Leonforte; i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso è articolato in tre motivi;
il primo, lamentando nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ., critica la gravata sentenza per aver affermato che la costituzione delle appellanti era avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta il 21 novembre 2014, « travisando che invece la notificazione si era perfezionata in data 25.11.2014, per come risulta dall’avviso di ricevimento della notificazione, avente efficacia privilegiata »;
il secondo denuncia invece omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dalla relata di notifica dell’atto di citazione in appello e dall’avviso di ricevimento del suddetto atto;
il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., censura la sentenza per aver affermato che il termine per la costituzione nel giudizio di appello delle appellanti decorre dalla data di consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, anziché da quello del perfezionamento della notifica nei confronti del Comune di Leonforte;
r.g. n. 12649/2022 Cons. est. NOME COGNOME
i motivi -da scrutinare in maniera congiunta, attesa l’intrinseca connessione che li avvince -sono fondati;
per radicato convincimento del giudice di nomofilachia, il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante , in base al combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell ‘ atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all ‘ ufficiale giudiziario, che rileva, invece, soltanto ai fini della tempestività dell ‘ impugnazione (Cass. 29/01/2016, n. 1662; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783);
detto criterio di individuazione del dies a quo per la costituzione in giudizio – valevole anche in relazione al ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, 13/01/2005, n. 458) e all’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 30/10/2023, n. 30038) – integra una declinazione applicativa del più generale principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il notificato;
quest’ultimo, infatti, trova applicazione soltanto quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell’ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione;
poiché il termine fissato dall ‘ art. 347 cod. proc. civ. all’appellante per la costituzione in giudizio è, nella sostanza, un termine ‘ a favore ‘ dell ‘ appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell ‘ improcedibilità dell ‘ appello, é di tutta evidenza che siffatto termine decorra dal perfezionamento della notifica per il
destinatario dell’atto e non dalla sua consegna all’ ufficiale giudiziario, che rappresenta solo il momento di perfezionamento per il notificante;
tanto ribadito in punto di diritto, nella specie, come palese dalla relazione di notifica e dell’avviso di ricevimento (il cui contenuto è puntualmente riprodotto nel ricorso in scrutinio, in osservanza del principio di autosufficienza), il procedimento no tificatorio dell’atto di citazione in appello, avviato con la consegna all’ufficiale giudiziario il 21 novembre 2014, si è perfezionato il giorno 25 novembre 2014 con la consegna dell’atto a mani di addetto alla ricezione del destinatario, l’appellato Comune di Leonforte: sicché il deposito per la iscrizione a ruolo, avvenuto il 4 dicembre 2014, risulta tempestivo;
ha dunque errato il giudice territoriale con la gravata declaratoria di improcedibilità: la sentenza va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, alla quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione