Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33394 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME (dirigenti medici di primo livello con mansioni di addette alla verifica delle prestazioni erogate dalle case di cura in regime di convenzione), aveva annullato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno, loro irrogate con provvedimento del 21.2.2012 dall’RAGIONE_SOCIALE della suddetta RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività d ella contestazione disciplinare, formulata dall’UPD in data 18.1.2012 oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Evidenziava che in data 15.11.2011 il Responsabile della Struttura aveva effettuato una prima contestazione disciplinare e rilevava la sostanziale identità della condotta addebitata alle lavoratrici nella successiva contestazione disciplinare formulata dall’UPD in data 18.1.2012, relativa alla non corretta ed inadeguata effettuazione delle operazioni di verifica sulle richieste di rimborso presentate dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alle prestazioni oncologiche.
Riteneva che ai fini della tempestività della contestazione rileva il momento in cui i fatti addebitati appaiono ragionevolmente sussistenti nel loro contenuto essenziale, e non la valutazione effettuata dal Responsabile della struttura, salvo che non fossero intervenute modificazioni apprezzabili nella qualificazione dei fatti rilevanti.
Escludeva che il riferimento contenuto nella nota del 18.1.2012 a fatti ed accertamenti successivi alla data della prima contestazione fosse idonea a
configurare la diversità della condotta, anche sotto il profilo della gravità, e a postergare alla data del 18.1.2012 il dies a quo di cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
6 . Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, mentre NOME COGNOME è rimasta intimata.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Evidenzia che la contestazione disciplinare da parte dell’UPD era stata effettuata nello stesso giorno in cui gli atti erano pervenuti al medesimo ufficio e lamenta che la Corte territoriale ha attribuito un’accezione erronea al termine ‘ufficio’ dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 .
Sostiene l’irrilevanza di eventuali variazioni nella definizione del fatto ascrivibile, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, argomentando che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 55 bis , c omma 4, è quello della ricezione degli atti da parte dell’UPD o quello in cui l’UPD abbia avuto conoscenza del fatto medesimo.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente COGNOME sono infondate, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha chiesto una rivisitazione del fatto o una diversa valutazione dei documenti acquisiti, ma ha proposto una questione di diritto, relativa all’interpretazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 sull’individuazione d el dies a quo del termine per la contestazione disciplinare.
Inoltre gli atti richiamati nel ricorso ed i fatti nei medesimi rappresentati risultano dalla sentenza impugnata (relazione redatta dalla Commissione ispettiva e pervenuta in data 3.11.2011 al Dipartimento RAGIONE_SOCIALEle; contestazioni disciplinari emesse dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE in data 15.11.2011; ricezione da parte dell’UPD degli atti trasmessi dal Responsabile dell a struttura in data 18.1.2012 e contestazioni disciplinari emesse dall’UPD in data 18.1.2012 ).
3. Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata si evince infatti che nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso due contestazioni disciplinari ( la prima in data 15.11.2011 da parte del Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo delle Attività Ospedaliere, e la seconda in data 18.1.2012 da parte dell’UPD) aventi ad oggetto la sussistenza di gravi irregolarità nelle prestazioni chemioterapiche illegittimamente erogate dalla RAGIONE_SOCIALE.
Dalla medesima sentenza risulta inoltre che l’UPD ha formulato la contestazione nella medesima data in cui aveva ricevuto gli atti trasmessi dal Responsabile ritenutosi incompetente per la trattazione degli avviati procedimenti disciplinari.
La questione dedotta in giudizio riguarda il dies a quo relativo al termine per la contestazione, e non il diverso termine per la conclusione del procedimento disciplinare.
4. Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una ‘notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondament ali della contestazione de ll’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione, anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un’auto noma e più grave infrazione (Cass. n. 11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass. n. 10284/2023 e Cass. n. 20235/2023).
Anche nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, si è costantemente ritenuto che «in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, “entro cinque giorni dalla notizia del fatto”, gli atti all’ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di
decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l’illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito» (Cass. 9 marzo 2022, n. 7642; Cass. 10 agosto 2016, n. 16900; Cass. 26 agosto 2015, n. 17153).
Si è inoltre chiarito che l’art. 55 bis, comma 4, in considerazione della maggiore complessità degli accertamenti, riserva alla competenza dell’UPD l’applicazione di una sanzione più grave di quella prevista nel primo periodo del comma 1 (rimprovero verbale e sospensione dal servizio con privazione della retribuzione inferiore a dieci giorni), prevedendo il raddoppio dei termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (Cass. n. 22075/2018).
La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo individuato quale dies a quo ai fini della contestazione disciplinare il giorno in cui il responsabile della struttura ha effettuato la prima contestazione disciplinare (15.11.2011), e non quello in cui l’UPD ha ricevuto gli atti dal responsabile della struttura (18.1.2012).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME