SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6329 2025 – N. R.G. 00000055 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente;
Dr. NOME COGNOME Consigliere;
Dr. NOME COGNOME NOME Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 55NUMERO_DOCUMENTO R.G., avente ad oggetto ‘ altre controversie di diritto amministrativo ‘ , riservata in decisione all’esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell’art. 127/ter c.p.c. , in sostituzione dell’udienza collegiale del 26.11.2025, tra:
– (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: ) C.F.
– appellante-
e
– (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE.
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla della somma di euro 565.049,68, oltre ad interessi di mora ed anatocistici. Con sentenza n° 5500/2024, pubblicata in data 27.5.2024, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la al pagamento della minor somma di euro 459.649,41 per sorta capitale.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo il pagamento di interessi di mora ed anatocistici sulla sorta capitale già riconosciuta dal giudice di primo grado nonché il pagamento de ll’ulteriore somma di euro 41.365,17 per sorta capitale . eccependo in INDIRIZZO principale
Si è costituita in giudizio la l’inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso.
…
Il consigliere istruttore, con ordinanza datata 2.7.2025, ha rinviato la causa all’udienza del 26.11.2025 per la discussione davanti al collegio, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1, 350 comma 3 e 350 bis c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusionali delle parti.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell’art. 127/t er c.p.c., la sostituzione della detta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l’udienza e , all’esito di tali note, il collegio ha assegnato la causa a sentenza, riservandosene il deposito nel termine di trenta giorni ai sensi del l’art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
…
Ritiene questa Corte che l’atto di appello sia inammissibile in quanto proposto fuori termine , come correttamente eccepito dalla parte appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
La sentenza impugnata è stata in data 4.10.2024 notificata dall’AVV_NOTAIO, qualificatasi nella relata di notifica come difensore della (ed in effetti è stata difensore della nel giudizio di primo grado) sia alla
[…
sia al difensore di quest’ultima NOME NOME COGNOME.
nel giudizio di primo grado, AVV_NOTAIO
Ebbene, poiché la notificazione della sentenza fa pacificamente decorrere il termine breve per impugnare non solo nei confronti del destinatario della notifica ma anche nei confronti del notificante (cfr. Cass., sez. 6, n° 2333 del 25/01/2023) , come d’altronde ora anche testualmente previsto dall’art. 326 comma 1 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n° 149/2022, l’ultimo giorno utile per il deposito dell’appello , entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. , era il giorno 3.11.2024 (che cadeva di lunedì).
L’atto di appello è stato , invece, notificato dalla al difensore della solo in data 30.12.2024, quindi poco meno di due mesi dopo la
scadenza del termine.
Né vale obiettare , come invece obietta l’appellante , che la notificazione della sentenza è stata effettuata, come si legge nella relata di notifica, ‘ ai fini del decorso dei 120 giorni ‘ (si tratta del termine di 120 giorni necessario per poter iniziare l’azione esecutiva).
Va infatti in senso contrario osservato che, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, è sufficiente che la notificazione della sentenza avvenga presso il difensore costituito per il giudizio, come previsto dal combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. (laddove, invece, è la notificazione della sentenza eseguita esclusivamente alla controparte personalmente, anziché al suo procuratore costituito, che è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario: cfr. Cass., sez. 1, n° 7197 del 13/03/2019; Cass., sez. 3, n° 16804 del 13/08/2015).
E nel caso di specie, come già si è evidenziato, la sentenza è stata notificata non solo presso l’indirizzo PEC della , ma anche presso l’indirizzo PEC del suo difensore, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Una volta che la notificazione della sentenza sia stata correttamente effettuata presso il procuratore costituito è, invece, del tutto irrilevante il fine della notificazione stessa, in quanto agli effetti dell’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione (cfr., in relazione a delle fattispecie in cui la notificazione della sentenza era stata effettuata in forma esecutiva ai fini di una futura
esecuzione forzata e che, ciononostante, essa è stata ritenuta idonea a far decorrere anche il termine breve per impugnare, Cass., sez. 1, n° 25889 del 05/09/2023; Cass., sez. 1, n° 2974 del 07/02/2020; Cass., sez. 6, n° 18493 del 01/09/2014).
…
In conclusione, l’atto di appello va dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 358 c.p.c.
Parte appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell’appellata di spese ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo, attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata difficoltà del giudizio, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità) previsti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte de ll’ appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
-dichiara inammissibile l’appello proposto da lla avverso la sentenza n° 5500/2024, pubblicata in data 27.5.2024 dal Tribunale di Napoli;
-condanna l’appellante in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell’appellat a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 4.996 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
-dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell’appello.
Napoli, così deciso all’esito della camera di consiglio del 3.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME