Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34574 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10321/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Catania n. 1698/2020, pubblicata in data 14 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4992 del 2018 del Tribunale di Catania, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, dallo stesso proposta nei confronti di NOME COGNOME, che aveva chiamato in causa la RAGIONE_SOCIALE
In particolare, la Corte territoriale rilevava che l’appellante aveva iscritto la causa a ruolo in data 5 luglio 2009, producendo atto di appello notificato alla controparte in pari data, oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al 29 dicembre 2018.
Pur dando atto che, a fronte dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle parti appellate, il COGNOME aveva prodotto copia dei messaggi p.e.c. di accettazione e consegna recanti la data del 28 giugno 2020, assumendo di avere provveduto alla notifica dell’atto di appello in data anteriore al 5 luglio 2020, i giudici di appello ritenevano che le notifiche fossero prive della cd. busta, ossia dei file
allegati che consentivano il riscontro della identità tra atto notificato ed atto depositato al momento dell’iscrizione a ruolo, cosicché, in assenza di detta documentazione (neppure successivamente prodotta) consideravano non validamente eseguita la notifica in data 28 giugno 2020, non essendo evincibile se la p.e.c. inviata in tale ultima data contenesse l’atto di appello.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi.
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunziand o ‹‹Violazione e falsa applicazione della norma di diritto, in particolare dell’art. 183 comma 4 c.p.c., dell’art. 350, 2° comma, c.p.c., dell’art. 101, art. 111, 2° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ›› , lamenta che la Corte d’appello, avendo fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio, avrebbe dovuto assegnargli un termine per replicare.
Con il secondo motivo -rubricato: ‹‹Violazione e falsa applicazione della norma di diritto, in particolare dell’art. 350, 2° comma, 384 c.p.c. e degli artt. 101 e 183, 4° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.›› – il ricorrente ribadisce che il giudice aveva l’obbligo , e non la mera facoltà, di instaurare il contraddittorio
sulle questioni rilevate d’ufficio.
Con il terzo motivo, deducendo ‹‹Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 156, 157 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.››, il ricorrente, richiamando la distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla, così come precisata dalle Sezioni Unite di questa Corte, sostiene che l’atto di appello è stato notificato alle controparti via p.e.c. in data 28 giugno 2019 ed iscritto a ruolo entro i dieci giorni successivi a partire dalla notificazione e che le controparti, costituendosi in giudizio, hanno sanato eventuali irregolarità.
Con il quarto motivo si prospetta ‹‹ Violazione di legge per omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito avrebbe trascurato di considerare la notifica tramite p.e.c. effettuata in data 28 giugno 2019 ed omesso di controllare tutti i documenti depositati prima di pronunciare la sentenza.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce ‹‹Nullità della sentenza per violazione dell’art. 350, comma 2°, c.p.c., dell’art. 132, 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Error in procedendo (vizi di attività del giudicante) ››. Sostiene che nel caso di specie difetta completamente l’ illustrazione del ragionamento che ha condotto il giudice d’appello a ritenere che l’assenza di documentazione (buste telematiche) non consentisse di ritenere validamente eseguita la notifica del 28 giugno 2020.
Il controricorrente ha, preliminarmente, eccepito l’ inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il cd. termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell’atto di citazione per la revocazione della sentenza d’appello in questa sede impugnata, avvenuta in data 15 dicembre 2020.
6.1. L’eccezione è fondata.
6.2. E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello espresso dal principio di diritto secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 20/01/2006, n. 1196; Cass., sez. 1, 19/06/2007, n. 14267; Cass., sez. 3, 29/04/2009, n. 10053; Cass., sez. 3, 12/01/2012, n. 309; Cass., sez. 3, 22/03/2013, n. 7261; Cass., sez. 5, 5/09/2019, n. 22220; Cass., sez. 3, 1/07/2020, n. 13446).
Com e si è avuto modo di chiarire, ‹‹ la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell’impugnante è che, presupponendo l’esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata ricorre esattamente la situazione di « notum facere » realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l’art. 326, primo comma, cod. proc. civ. Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cod. proc. civ., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ., comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il « notum facere » relativo
alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell’atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l’esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell’impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall’ultima notificazione). La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall’essere essa sottoposta a critica mediante un’impugnazione. Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto dell’ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell’impugnazione. Non si tratta di interpretazione analogica, perché l’ipotesi di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve che si è individuata non riguarda un equipollente della notificazione, ma semplicemente un modo di realizzazione proprio del suo effetto, tra l’altro provocato dalla stessa parte riguardo alla quale al « notum facere » relativo alla sentenza è dato rilievo, e, quindi, l’operazione ermeneutica è semmai un’interpretazione meramente estensiva, che, com’è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali ›› (così, Cass., sez. 3, 4/12/2012, n. 21718).
6.3. Ebbene, poiché nel caso in esame la proposizione della revocazione della sentenza di appello (sentenza fatta oggetto anche di ricorso per cassazione) è avvenuta con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020, entro sessanta giorni da tale data avrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta, invece, il 10 aprile 2021, con conseguente violazione del termine breve ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione