Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5309  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15192/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale successore per legge dall’RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato  dal difensore
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente- nonché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
R.G. 15192/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/1/2025
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO.
avverso la SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D ‘ APPELLO di ROMA  n. 1534/2021 depositata il 26/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di apparecchi da intrattenimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a causa RAGIONE_SOCIALEa necessità di vendere anzi tempo alcuni apparecchi da gioco risultati inidonei allo scopo;
che  si  costituirono  in  giudizio  le  Amministrazioni  convenute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
che il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dichiarata l’erronea certificazione di  conformità alle  prescrizioni normative di una  serie  di  schede  di  gioco,  condannò  l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei  danni  liquidati  nella  somma complessiva di euro 323.358,62, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, dichiarando invece inammissibile la domanda avanzata nei confronti del MEF;
che la sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannato  l’appellante  alla  rifusione RAGIONE_SOCIALE ulteriori  spese  del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di
successore  a  titolo  universale  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a nove motivi;
che  resiste  la  RAGIONE_SOCIALE  con  controricorso  affiancato da memoria.
Considerato che, come risulta dalla documentazione proveniente  dalla  cancelleria  di  questa  Corte,  l’avviso  di  udienza alle  parti  ricorrenti  è  stato  inviato  all’Avvocatura  generale  RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE,  una  prima  volta,  in  data  19  novembre  2024,  senza  essere andato a buon fine;
che,  ricevuta  comunicazione  di  tale  esito,  l’avviso  è  stato ripetuto  dalla  cancelleria  il  successivo  25  novembre  2024,  questa volta con esito positivo;
che tale secondo avviso, però, non è tempestivo, dal momento che non rispetta il termine di 60 giorni prima RAGIONE_SOCIALEa data fissata per la discussione in camera di consiglio (art. 380bis .1 cod. proc. civ.), per  cui  la  parte  ricorrente,  in  concreto,  non  ha  potuto  usufruire RAGIONE_SOCIALE‘intero periodo previsto dalla legge per il deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria, con conseguente violazione del diritto di difesa;
che,  non  avendo  la  ricorrente  depositato  memoria,  tale  vizio procedurale non può ritenersi sanato;
che, pertanto, appare necessario disporre un rinvio, allo scopo di provvedere alla suindicata comunicazione nel rispetto dei termini di legge.
P.Q.M.
La  Corte dispone il  rinvio  a  nuovo  per  l’incombente  di  cui  in motivazione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Terza