Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15192/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale successore per legge dall’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente- nonché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
R.G. 15192/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/1/2025
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO.
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 1534/2021 depositata il 26/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di apparecchi da intrattenimento per gioco lecito di cui all’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza), convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da essa subiti a causa RAGIONE_SOCIALEa necessità di vendere anzi tempo alcuni apparecchi da gioco risultati inidonei allo scopo;
che si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
che il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, dichiarata l’erronea certificazione di conformità alle prescrizioni normative di una serie di schede di gioco, condannò l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di euro 323.358,62, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, dichiarando invece inammissibile la domanda avanzata nei confronti del MEF;
che la sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2021, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di
successore a titolo universale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a nove motivi;
che resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso affiancato da memoria.
Considerato che, come risulta dalla documentazione proveniente dalla cancelleria di questa Corte, l’avviso di udienza alle parti ricorrenti è stato inviato all’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, una prima volta, in data 19 novembre 2024, senza essere andato a buon fine;
che, ricevuta comunicazione di tale esito, l’avviso è stato ripetuto dalla cancelleria il successivo 25 novembre 2024, questa volta con esito positivo;
che tale secondo avviso, però, non è tempestivo, dal momento che non rispetta il termine di 60 giorni prima RAGIONE_SOCIALEa data fissata per la discussione in camera di consiglio (art. 380bis .1 cod. proc. civ.), per cui la parte ricorrente, in concreto, non ha potuto usufruire RAGIONE_SOCIALE‘intero periodo previsto dalla legge per il deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria, con conseguente violazione del diritto di difesa;
che, non avendo la ricorrente depositato memoria, tale vizio procedurale non può ritenersi sanato;
che, pertanto, appare necessario disporre un rinvio, allo scopo di provvedere alla suindicata comunicazione nel rispetto dei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo per l’incombente di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza