Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
Oggetto
Impugnazioni civili – Appello – Incidentale Termine a ritroso di venti giorni prima dell’udienza – Computo – Criteri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28750/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME (o COGNOME) NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME AVV_NOTAIO;
-intimati – nonché sul ricorso successivamente proposto da
COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente incidentale –
contro
COGNOME (o COGNOME) NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 827/2022, depositata in data 23 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. NOME COGNOME adì il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo , tra l’altro, la condanna del AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO al risarcimento del danno patito per non avere essi dato corso al mandato asseritamente conferito loro di appellare due sentenze della C.T.P. di Salerno che avevano rigettato i ricorsi dalla stessa proposti avverso altrettanti avvisi di accertamento;
i predetti resistettero alla domanda, proposero domande riconvenzionali nei confronti della ricorrente e, previa rituale autorizzazione, chiamarono in causa, oltre alle rispettive compagnie di assicurazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME (così indicato nella sentenza impugnata ed invece indicato nei ricorsi introduttivi di questo giudizio di cassazione come COGNOME NOME, codice fiscale CODICE_FISCALE), patrocinatore in primo grado dei ricorsi tributari dell’COGNOME , per essere da questo tenuti indenni nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria;
con sentenza n. 377/2021 il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa, rigettò la domanda risarcitoria dell’COGNOME e dichiarò assorbita la domanda proposta dai resistenti nei confronti del COGNOME (o COGNOME), compensando integralmente le spese;
NOME COGNOME propose appello citando lo COGNOME, il COGNOME, il COGNOME (o COGNOME) e gli altri litisconsorti per l’udienza del 7 luglio 2021;
il COGNOME (o COGNOME), costituendosi, propose appello incidentale dolendosi del dichiarato assorbimento della domanda nei suoi confronti proposta e della disposta compensazione delle spese;
con sentenza n. 827/2022, resa pubblica in data 23 giugno 2022, la Corte d’appello di Salerno, per quanto ancora rileva in questa sede, accolse l’appello incidentale del COGNOME (o COGNOME) e, per l’effetto, condannò NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ordinandone la distrazione in favore de ll’AVV_NOTAIO che aveva dichiarato di averle anticipate;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo;
altro ricorso, anch’esso sulla base di un solo motivo, è stato successivamente proposto dall’AVV_NOTAIO;
nessuno degli intimati ha svolto difese;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con i motivi posti a fondamento dei rispettivi ricorsi, del tutto sovrapponibili, sia lo COGNOME che il COGNOME denunciano la violazione dell’art. 343 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 166, per avere la Corte d’appello pronunciato sull’appello incidentale proposto
dal COGNOME (o COGNOME) omettendo di rilevarne l’inammissibilità, in quanto proposto con comparsa depositata in data 18 giugno, oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza del 7 luglio 2021, indicata nell’atto di citazione in appello ad essi tutti notificato da NOME COGNOME;
preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, per difetto di procura;
quella depositata telematicamente manca invero della firma del soggetto conferente, il cui nominativo è indicato con caratteri a stampa, cui non segue alcuna sottoscrizione o sigla autografa del conferente medesimo, non essendo nemmeno affermato che tale procura sia stata conferita mediante firma digitale e, comunque, non risultando allegato, in tal caso, il relativo file con estensione «.p7m»;
il ricorso dello COGNOME deve dunque essere dichiarato inammissibile; non v’è luogo, tuttavia, a provvedere al relativo regolamento delle spese, non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede;
ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale ─ ove dovuto ─ va posto a carico del predetto AVV_NOTAIO (v. ex aliis , da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1363, in motivazione);
procedendo quindi all’esame del ricorso successivo proposto dall’AVV_NOTAIO, se ne deve rilevare la fondatezza;
secondo l’espressa previsione dell’art. 343 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis , « l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 »;
quest’ultima norma dispone, a sua volta, nel testo applicabile ratione temporis , che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o
almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168bis cod. proc. civ., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento;
secondo pacifica esegesi, in tale ultimo caso (e solo in esso, non anche dunque nel diverso caso in cui la comparizione sia da intendersi d’ufficio spostata in quella immediatamente tenuta dal giudice designato ai sensi dell’art. 168 -bis , quarto comma) il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione (Cass. 24/01/2011 n. 1567; 6/03/2020, n. 6386, Rv. 657292);
trattandosi di termine non libero (v. Cass. n. 6386 del 2020, cit.) decorrente a ritroso, il dies a quo (corrispondente per quanto detto al giorno fissato in citazione o a quello dell’udienza differita dal giudice ex art. 168bis , quinto comma, cod. proc. civ.) non deve essere calcolato, mentre va considerato il dies ad quem , ossia il giorno terminale del computo all’indietro (tra le tante cfr. Cass. 16/05/2013, n. 11965; 11/11/2003, n. 17021; 2/04/1992, n. 4034/92; 28/03/1997, n. 2807);
nel caso di specie, dalla sentenza e dagli atti del giudizio di appello acquisiti al presente procedimento, risulta che:
-l’atto di citazione in appello notificato da NOME COGNOME indicava per la comparizione delle parti davanti al giudice designando la data del 7 luglio 2021;
-l’udienza venne effettivamente tenuta, in modalità cartolare, in data 8 luglio 2021, a seguito di spostamento da presumersi operato ai sensi dell’art. 168 -bis , quarto comma, cod. proc. civ., in difetto di alcuna allegazione o emergenza che ne attribuisca la fonte a decreto di differimento ex art. 168bis , quinto comma (del resto assai poco presumibile considerata la prossimità della nuova data);
-giorno di partenza del computo a ritroso del termine
decadenziale in questione deve dunque considerarsi il 7 luglio 2021;
-l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello incidentale era dunque da considerarsi il 17 giugno 2021;
-nel caso in esame la costituzione del COGNOME (o COGNOME) è, invece, avvenuta con comparsa depositata in data 18 giugno 2021, tanto risultando univocamente sia dalla espressa attestazione in tal senso contenuta in sentenza, sia dall’esame degli atti di causa (del resto la stessa comparsa di costituzione è datata 18 giugno 2021 e tale data reca anche la firma digitale apposta alla procura);
ne discende che, come fondatamente dedotto in ricorso, l’appello incidentale del COGNOME (o COGNOME) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
in accoglimento del ricorso incidentale dell’AVV_NOTAIO, la sentenza impugnata va dunque cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da NOME COGNOME (o COGNOME) nei confronti dell’AVV_NOTAIO;
avuto tuttavia riguardo allo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio ed alla natura della controversia si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra il COGNOME (o COGNOME) e il COGNOME delle spese sia del giudizio di appello che del presente giudizio di legittimità;
in relazione al detto esito del giudizio sull’appello incidentale proposto dal COGNOME (o COGNOME) nei confronti del COGNOME, va rilevata la sussistenza del le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione, a carico del primo, del raddoppio del contributo unificato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO quale
sedicente procuratore di NOME COGNOME;
ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AVV_NOTAIO, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
accoglie il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dal COGNOME (o COGNOME) nei confronti dell’AVV_NOTAIO; compensa integralmente, tra gli stessi, le spese del giudizio di appello;
ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante incidentale, NOME COGNOME (o COGNOME), al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l’appello incidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di cassazione tra il COGNOME e gli intimati tutti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza